Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1044 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2021, (ud. 27/10/2020, dep. 20/01/2021), n.1044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13139/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

X.E. (C.F.);

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sardegna, n. 998/2018 depositata in data 22 ottobre 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 27 ottobre 2020 dal Consigliere Relatore D’Aquino Filippo.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il contribuente ha impugnato il diniego di rimborso IRPEF sulle ritenute operate sull’importo corrisposto, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro, a titolo di incentivo all’esodo, invocando l’applicazione delle agevolazioni fiscali relativamente alle somme aggiuntive al TFR sulla base della sentenza della Corte di Giustizia UE del 21 luglio 2005, Vergani, C-207/04.

La CTP di Cagliari ha accolto il ricorso e la CTR della Sardegna, con sentenza in data 22 ottobre 2018, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto la Corte di merito che la sentenza della Corte di Giustizia possa configurarsi in termini di overruling e, pertanto, può impedire la decadenza dalla domanda di rimborso, nella misura in cui il diritto al rimborso va fatto decorrere dalla data di pubblicazione della suddetta sentenza (3 settembre 2005).

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a un unico motivo; il contribuente intimato non si è costituito in giudizio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1 – Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, nella parte in cui la sentenza fa decorrere il termine di decadenza dall’istanza di rimborso dalla data di pubblicazione della sentenza anzichè dalla data in cui la ritenuta è stata operata e che non operano i principi in materia di overruling, i quali operano unicamente in materia di termini processuali e non in tema di termini sostanziali, come nel caso di specie.

2 – Il ricorso è fondato.

2.1 – Questa Corte è ferma nel principio secondo cui in tema di rimborso delle imposte, il termine di decadenza previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, ha portata generale, riferendosi a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all’adempimento dell’obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto, e quindi ad errori tanto connessi ai versamenti, quanto riferibili all’an o al quantum del tributo, ovvero a ritenute alla fonte (Cass., Sez. V, 7 agosto 2015, n. 16617), come in caso di ritenuta alla fonte effettuata dal datore di lavoro in occasione dell’erogazione di un incentivo all’esodo (Cass., Sez. VI, 9 gennaio 2015, n. 111).

2.2 – Si è anche affermato, per quanto rileva in questa sede, che detto termine di decadenza, decorrente dalla data del versamento o da quella in cui la ritenuta è stata operata, opera anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione Europea da una sentenza della Corte di Giustizia UE, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia – come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale – incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorchè sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche (Cass., Sez. U., 16 giugno 2014, n. 13676; Cass., Sez. VI, 27 novembre 2014, n. 25268).

2.3 – Nè possono invocarsi i principi dell’overruling per giustificare la decorrenza del suddetto termine dalla data della decisione della Corte di Giustizia, in quanto, per un verso, non vengono in rilievo regole processuali (campo, questo, di operatività del prospective overruling (Cass., Sez. U., 12 febbraio 2019, n. 4135) e, per un altro, vi è un’esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più cogente in materia tributaria (Cass., Sez. V, 13 settembre 2018, n. 22345), che rientra nelle prerogative della potestà pubblica nella quale gli Stati contraenti godono di ampia discrezionalità (Cass., Sez. V, 28 maggio 2019, n. 14548), nonchè in considerazione delle esigenze di certezza delle situazioni giuridiche (Cass., Sez. U., 16 giugno 2014, n. 13676).

3 – Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla CTR a quo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR della Sardegna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

 

 

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