Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1044 del 20/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 1044 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 2335-2009 proposto da:
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO C.F. 80224030587, in
persona dell’Avvocato Generale pro tempore,
rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA,
alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– ricorrente –

2013

contro

3441

PALIZZOTTO

MARGHERITA

C.F.

plzmgh51143b180g,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI
24, presso lo studio dell’avvocato MASINI MARIA

Data pubblicazione: 20/01/2014

STEFANIA, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato NESPOR STEFANO, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 59/2008 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 14/01/2008 R.G.N. 424/2006;

udienza del 28/11/2013 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito l’Avvocato FEDELI FABRIZIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto, assorbimento
dell’incidentale.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo
Il Tribunale di Milano accoglieva il ricorso di Margherita
Palizzotto, già dipendente delle Poste Italiane con inquadramento
nella ex IV qualifica funzionale, confluita nella cd. area operativa
dal 26 novembre 1994, comandata, a decorrere dal 30 giugno
1995, presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato ed ivi
definitivamente trasferita a far data dal 2.10.01, con

dell’art. 53, comma 10 della legge n.449\1997 sulla mobilità
volontaria e dal d.p.c.m. del 2 ottobre 2001, dichiarando il diritto
della ricorrente all’inquadramento in posizione economica B2 dal
2 ottobre 2001, e condannando l’Avvocatura a corrisponderle le
relative differenze retributive.
Avverso tale sentenza proponeva appello l’Avvocatura dello Stato.
Resisteva la lavoratrice.
Con sentenza depositata 11 14 gennaio 2008, la Corte d’appello di
Milano respingeva il gravame.
Per la cassazione propone ricorso l’Avvocatura, affidato a due
motivi. Resiste la Palizzotto con controricorso. Entrambe le parti
hanno presentato memoria ex art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
1.-Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione del d.p.c.nri. 2.10.01 in rapporto agli artt. 4 e 5 della
L. 20.3.1865 n. 2248; delle specifiche professionali B1, 62 e B3
del c.c.n.l. 16.2.99 del Comparto Ministeri (biennio 1998-2001);
degli artt. 40-43 del c.c.n.l. 26.11.94 per il personale dipendente
dell’Ente Poste Italiane (triennio 1994-1997); dell’art. 3 L
22.12.81 n. 797 (ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).
Deduce che la Corte di merito aveva correttamente raffrontato le
mansioni della categoria appartenuta alla dipendente presso l’ex
Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni e quelle della
posizione economica attribuita dall’Awocatura all’atto
dell’inquad amento, non potendo adottarsi come riferimento la

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inquadramento nell’area B, posizione economica Bl, in forza

generica declaratoria dell’area operativa, introdotta dall’Ente
Poste col c.c.n.l. 26.11.94, in cui confluirono le ex categorie IV,
V e VI del vecchio ordinamento postale (di cui alla L. n. 797\81)
che andavano certamente recuperate al fine del raffronto.
Si duole tuttavia che i giudici di appello, disapplicando
l’inquadramento di cui al d.p.c.m. 2.10.01 (che equipara la ex IV
qualifica funzionale dell’amministrazione postale alla posizione

la posizione economica B2, ritennero apoditticamente che non vi
era equivalenza tra le mansioni di cui alla ex IV categoria
dell’amministrazione postale con la posizione economica B1
(comparto Ministeri) attribuita presso l’amministrazione ricevente,
laddove entrambe erano di tipo meramente esecutivo ed a
contenuto prevalentemente manuale, laddove la posizione
economica B2 era caratterizzata da un medio contenuto
concettuale, con limitata autonomia e discrezionalità e con la
possibilità di coordinamento di unità operative semplici.
Formulatosi’ prescritto quesito di diritto.
2.- Con secondo subordinato motivo, l’Avvocatura denuncia la
violazione del d.p.c.m. 2.10.01 in rapporto agli artt. 4 e 5 della L.
20.3.1865 n. 2248; dell’art. 53, comma 10, della L. n. 449\97;
dell’art. 4, comma 11, della L. n. 223\91; degli artt. 1337, 1362,
comma 2, e 1375 cod.civ. (ex art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.).
Lamenta che l’art. 53, comma 10, citato, statuisce che “al
personale dell’Ente Poste Italiane che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, è in posizione di comando o fuori
ruolo presso le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma
2, del d.lgs. n. 29\93, si applicano le vigenti disposizioni sulla
mobilità volontaria o concordata”. Da ciò conseguiva che
l’inquadramento nei ruoli dell’Amministrazione di destinazione
non richiede il raffronto tra la posizione di lavoro occupata
nell’amministrazione postale e quella dell’amministrazione di
destinazione,

il raffronto tra l’ultima qualifica funzionale

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economica B1 comparto Ministeri) e riconoscendo alla ricorrente

posseduta presso /A wocatura dello Stato in posizione di distacco
e la corrispondente area e livello retributivo attribuito con
l’immissione nei ruoli, giusta le previsioni di cui al d.p.c.m.
2.10.01. Il richiamo alle disposizioni sulla mobilità volontaria o
concordata concretava infatti, a suo awiso, un rinvio al comma
11 dell’art. 4 della L. n. 223\91, secondo cui “Gli accordi sindacali
stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo,

ritenuti eccedenti, possono stabilire anche in deroga al secondo
comma dell’articolo 2103 del codice civile la loro assegnazione
a mansioni diverse da quelle svolte”, da cui conseguiva la
legittima possibilità di dernansionamento, come più volte
affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 3772\04; n.
11806\00).
Evidenzia che il caso in esame non riguarda la mobilità
obbligatoria (quale quella di cui all’art. 6, comma 2, d.l. n.
487\93, cui si riferisce il d.m. 10.7.97), generalmente informate
al principio di salvaguardia delle posizioni economiche e
normative dei lavoratori interessati., ma la mobilità volontaria,
con cui si verifica un’adesione negoziale alle nuove condizioni di
lavoro ed inquadramento, non essendo così neppure necessario
un raffronto tra la posizione di lavoro occupata
nell’amministrazione postale e quella attribuita
l’Amministrazione di

destinazione,

occorrendo

presso
piuttosto

procedere al raffronto tra la posizione rivestita dalla ricorrente in
fase di comando (o distacco) presso l’Avvocatura, già accettata
dalla lavoratrice per fatti concludenti (art. 1362, comma 2, c.c.) e
non contestata secondo i principi di buona fede e correttezza
(artt. 1175 e 1375 c.c.), e quella successivamente attribuita.
Formula il prescritto quesito di diritto.
3.- I motivi, che per la loro connessione possono essere
congiuntamente esaminati, sono infondati.

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che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori

Le sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 503\11), considerato
che la L. n. 449 del 1997, alt 53, comma 10, prevedendo
l’applicabilità delle disposizioni sulla mobilità volontaria o
concordata tra pubbliche amministrazioni al personale dell’Ente
poste italiane (ente pubblico economico, in quanto tale
equiparato ai datori di lavoro privati) in posizione di comando o
fuori ruolo presso pubbliche amministrazioni, ha inteso

da una pubblica amministrazione dei lavoratori postali in
questione, configurando una sorta di transitoria ultrattività di tale
posizione (cfr. altresì Cass. S.U. n. 22800/2010); escludendo
inoltre che su tali profili possa operare autoritativamente la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella specie il d.p.c.m. 7
novembre 2000 – atto avente natura amministrativa, in quanto
proveniente da una autorità esterna al rapporto di lavoro – non
assolve alla funzione di determinare la concreta disciplina del
rapporto di lavoro, mancando un fondamento normativo
all’esercizio di un siffatto potere, ma solamente a quella di dare
attuazione alla mobilità (volontaria) tra pubbliche amministrazioni
come previsto dall’art. 4 L. n. 273\95 (che attribuì alla Presidenza
del C.M. il solo compito di operare il trasferimento); ha infine
ritenuto giuridicamente giustificata la verifica compiuta dal
giudice di merito sulla correttezza dell’inquadramento spettante
al lavoratore, sulla base dell’individuazione in concreto, nel
quadro della disciplina legale e contrattuale applicabile
nell’amministrazione di destinazione, della qualifica
maggiormente corrispondente a quelle di inquadramento prima
del trasferimento.
Nella specie il giudice di merito, ha rilevato che le parti avevano
condotto il raffronto esclusivamente tra le rispettive declaratorie
della posizione di partenza e quella d’arrivo, senza considerare le
funzioni concretamente svolte dall’appellata nella nuova
assegnazione, trascL: ando in tal modo uno degli elementi per la

valorizzare ai fini in esame la precedente posizione di dipendenti

verifica del corretto inquadramento. Quanto alla deduzione delle
amministrazioni secondo cui dalla data del comando la lavoratrice
non avrebbe svolto le mansioni corrispondenti al profilo
dell’ordinamento postale, bensì, prima in posizione di comando e
poi definitivamente, quelle dell’ordinamento statale
corrispondente al profilo di inquadramento, ha correttamente
evidenziato che non era stato, tra l’altro, neppure specificato in

La Corte di merito, in sostanza, operando il raffronto dei profili
professionali delle declaratorie generali di categoria
dell’Amministrazione Postale ed alla relativa definizione della IV
qualifica funzionale (precedente all’introduzione del CCNL
dell’Ente Poste Italiane del 1994\97 che introdusse la
classificazione per aree) con quelle della posizione B2 del CCNL
del Comparto Ministeri 1998\2001 ha motivatamente ritenuto la
riconducibilità alla posizione B2 del comparto ministeri per il
triennio indicato delle funzioni previste dalla IV qualifica, laddove
presuppongono un medio contenuto concettuale, con limitata
autonomia e discrezionalità, accertando inoltre che per l’accesso
all’area operativa Poste è richiesto il diploma di scuola media di
secondo grado, così come per la posizione B2, laddove per
l’accesso alla posizione B1 è richiesto il diploma di scuola
secondaria di primo grado.
Trattasi di motivazione logica e congruamente argomentata, che
non trova nell’odierno ricorso adeguate censure, anche in ordine
alle effettive mansioni di fatto svolte dalla lavoratrice.
Né può condividersi il richiamo all’art.53, comma 10 della legge
n. 449\1997, che richiama le disposizioni in tema di mobilità
volontaria presupponenti l’appartenenza del dipendente alla
medesima qualifica per cui dovrebbe aversi riguardo all’ultima
qualifica funzionale posseduta presso l’Avvocatura in posizione di
comando che non era stata impugnata. Ed invero, come
esattamente noto dal giudice di appello, anche nell’ambito di

alcun modo quali esse fossero.

siffatte procedure non si può prescindere dal raffronto concreto,
di carattere sostanziale e non limitato ad una mera
corrispondenza formale tra le due qualifiche, tra la qualifica
rivestita nell’ente di provenienza e quella più consona che deve
essere attribuita nell’ente di destinazione.
Non può infine condividersi la tesi dell’amministrazione ricorrente,
secondo cui nella specie vi sarebbe stata un’accettazione

rivestita in fase di comando presso l’Awocatura. Ed invero, pur
non potendosi prescindere dalla ontologica prowisorietà
dell’inquadramento ricevuto in fase di comando, a tal fine
sarebbe stato piuttosto necessaria la prova, gravante
sull’Amministrazione, di significative circostanze denotanti una
chiara e certa volontà della parte di accettare l’inquadramento
ricevuto (cfr., sia pure in diversa fattispecie, Cass. 14 gennaio
2013 n. 701; Cass. 5 settembre 2012 n. 14916; Cass. 15
novembre 2010 n. 23057, etc.).
4.- Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in
E.100,00 per esborsi, E.3.000,00 per compensi, oltre accessori di
legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 novembre
2013

implicita, da parte della lavoratrice, della posizione da essa

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