Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1044 del 17/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. L Num. 1044 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso 23207-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo
studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017
3726

GUERRIERI GERMANA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio
dell’avvocato ANGELO COLUCCI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MASSIMO MONALDI,
giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 17/01/2018

- controricorrente

avverso la sentenza n. 949/2012 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 16/10/2012 R.G.N. 42/2009;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

R.G. 23207/2013

Premesso
che con sentenza n. 949/2012, depositata il 16 ottobre 2012, la Corte di appello di
Ancona ha confermato la pronuncia di primo grado, nella parte in cui il Tribunale di Ascoli
Piceno, in accoglimento del ricorso di Germana Guerrieri, aveva dichiarato la nullità della
clausola di apposizione del termine finale al contratto stipulato dalla stessa e dalla S.p.A.

tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a
processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di
risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti alla
introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonché
all’attuazione delle previsioni di cui agli Accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre
2001, 11 gennaio 2002′;
che peraltro la Corte, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato
la misura del risarcimento del danno spettante alla lavoratrice nella somma pari a otto
mensilità della retribuzione mensile di fatto, con rivalutazione e interessi legali, in
applicazione della disciplina sopravvenuta di cui all’art. 32 I. n. 183/2010;
che nei confronti di detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la S.p.A. Poste
Italiane, affidandosi a sei motivi, cui ha resistito la lavoratrice con controricorso;
che entrambe le parti hanno depositato memoria;
che il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte;

rilevato
che, con il primo e il secondo motivo, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo, la Poste Italiane S.p.A. censura la
sentenza impugnata per non avere valutato, ai fini della risoluzione per mutuo consenso,
il lungo periodo di tempo – oltre cinque anni – trascorso dalla cessazione del rapporto
alla instaurazione del giudizio, unitamente alla prestazione di attività lavorativa, da parte
della Guerrieri, per altri datori di lavoro successivamente al rapporto con la ricorrente (1°
motivo); per avere, inoltre, posto a sostegno dell’affermata insussistenza di una condotta
di rinuncia a prestare ulteriore attività a favore di Poste Italiane S.p.A. la circostanza che
per la stipula dei contratti a termine la società avesse attinto a liste di lavoratori formate
su base volontaria e cioè avesse fondato le proprie conclusioni su un fatto (l’esistenza di
tali liste) che non era stato dedotto da nessuna delle parti (2°);
che, con il terzo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art.
1372, co. 1°, c.c. per non avere la Corte di merito considerato che la Guerrieri, lasciando
decorrere più di cinque anni prima di promuovere l’azione giudiziale, aveva realizzato un
1

Poste Italiane, relativamente al periodo dall’i febbraio al 30 aprile 2002, per ‘esigenze

comportamento concludente, secondo

Vid quod plerumque accidit,

nel senso di

manifestare, quanto meno tacitamente, una totale assenza di interesse alla prosecuzione
dei rapporto;
che, con il quarto motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi
10 e 2°, e 4, comma 2°, dAgs. n. 368/2001, nonché degli artt. 12 Preleggi, 1362 ss. e
1325 c.c., la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto generiche le
ragioni indicate nel contratto a giustificazione del termine, nonostante che l’assunzione
della lavoratrice fosse stata esplicitamente collegata al processo di riorganizzazione che

che, con il quinto motivo, deducendo il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., la ricorrente
censura la sentenza impugnata per avere reso una motivazione insufficiente in ordine alla
idoneità delle allegazioni della società e dei documenti dalla stessa prodotti nel primo
grado di giudizio a fornire la prova della effettiva sussistenza delle ragioni giustificatrici
richiamate nel contratto, oltre che erronea in ordine all’ammissibilità e rilevanza dei
capitoli di prova testimoniale formulati al riguardo;
che, con il sesto motivo, infine, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 32 I. n.
183/2010, la ricorrente censura la sentenza per non avere determinato l’ammontare del
risarcimento nella misura minima di 2,5 mensilità, tenuto conto dei parametri di cui
all’art. 8 I. n. 604/1966, o comunque entro il massimo di 6 mensilità, avuto riguardo alla
presenza di accordi collettivi ai sensi del comma 6 dell’art. 32, ed inoltre per avere
riconosciuto interessi e rivalutazione sulla somma liquidata, nonostante la natura
onnicomprensiva dell’indennità;
osservato preliminarmente che il primo, il secondo e il terzo motivo, che possono essere
trattati congiuntamente in quanto connessi, risultano inammissibili;
che, infatti, i motivi in esame, dolendosi la società ricorrente di carenze motivazionali
della sentenza impugnata, non si conformano al modello del nuovo vizio di cui all’art. 360
n. 5, quale risultante a seguito delle modifiche introdotte con il decreto legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito con modificazioni nella I. 7 agosto 2012, n. 134, pur a fronte di
sentenza depositata il 16 ottobre 2012 e, pertanto, in epoca successiva all’entrata in
vigore (11 settembre 2012) della novella legislativa;
che al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte, con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del
2014, hanno precisato che l’art. 360 n. 5 c.p.c., come riformulato a seguito dei recenti
interventi, “introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione,
relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza
risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di
discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe
determinato un esito diverso della controversia)”; con la conseguenza che “nel rigoroso
rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6 e 369, secondo comma, n. 4
c.p.c., il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato,
2

aveva investito la società;

testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia
stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando
che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame
di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso
in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le
risultanze probatorie”;
che le medesime considerazioni possono essere svolte con riferimento al terzo motivo, il

censura, in realtà, l’accertamento compiuto dalla Corte di merito – in applicazione del
principio per il quale la risoluzione per mutuo consenso si può realizzare anche per fatti
concludenti intervenuti dopo la scadenza del termine – circa l’inesistenza nella specie,
alla stregua degli elementi di fatto acquisiti, di un comportamento della lavoratrice
avente significato di rinuncia all’ulteriore prosecuzione del rapporto con Poste Italiane;
che, d’altra parte, escluso il carattere decisivo – nell’articolato contesto della motivazione
– dell’esistenza o meno di liste ad iscrizione volontaria di candidati all’assunzione, i fatti,
di cui la ricorrente denuncia l’omessa valutazione, risultano al contrario oggetto di esame
da parte della Corte di appello, ai fini della configurabilità in concreto di una volontà
abdicativa della lavoratrice: come il decorso di un prolungato periodo di tempo prima
della instaurazione del giudizio, sul quale la sentenza impugnata ampiamente si diffonde,
o come l’accettazione di occupazioni successive alla conclusione del rapporto a termine,
secondo ciò che deve desumersi dal riferimento – seppure testualmente collegato alla
sola ricezione del t.f.r. – alla inidoneità della “retribuzione” (e quindi di ogni retribuzione)
ad assumere una qualche significativa valenza ai fini della risoluzione per mutuo
consenso realizzata per fatti concludenti, essendo la retribuzione “destinata a sovvenire
alle necessità contingenti del lavoratore”;
che anche il quarto e il quinto motivo non possono trovare accoglimento: il quarto, per
difetto di riferibilità alla decisione impugnata, posto che la sentenza di appello, al di là di
un incipit palesemente incoerente rispetto al percorso argonnentativo poi di fatto seguito,
ha fondato le proprie conclusioni (non sulla genericità della causale ma) sulla mancanza
di prova della effettiva e concreta ricorrenza delle ragioni giustificative dell’assunzione,
quali delineate nel contratto; il quinto, per difetto dei requisiti di cui all’art. 366 c.p.c.,
non essendo riprodotti, e neppure indicati, i documenti che proverebbero la sussistenza
di tali ragioni, nonché in relazione al principio di diritto, secondo il quale “il vizio di
motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere
denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di
motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa
ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare,
con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze

3

quale, sub specie di violazione e falsa applicazione di una norma di legge (art. 1372 c.c.),

istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la
ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento”: Cass. n. 5654/2017 (ord.);
che il sesto motivo è inammissibile, là dove denuncia l’omesso esame di accordi sindacali
rilevanti ai sensi della disposizione di cui al co. 6 dell’art. 32 I. n. 183/2010, non avendo
la ricorrente dedotto se e in quali termini gli stessi siano stati portati all’attenzione della
Corte di merito;
che il motivo in esame è, inoltre, infondato, là dove censura il procedimento seguito nella

di appello conformato al principio di diritto di cui a Cass. n. 1320/2014; e là dove censura
il riconoscimento di interessi legali e rivalutazione sulla somma liquidata, dovendosi in
proposito rilevare che l’indennità in esame deve essere annoverata tra i crediti di lavoro
ex art. 429, comma 3, c.p.c., poiché – come più volte affermato da questa Corte – tale
ampia accezione si riferisce a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a
quelli aventi natura strettamente retributiva (cfr., per i crediti liquidati

ex art. 18 I. n.

300/1970, Cass. n. 1000/2003 e n. 19159/2006; per l’indennità ex art. 8 della legge n.
604 del 1966, Cass. n. 1579/1985; per le somme a titolo di risarcimento del danno

ex

art. 2087 c.c., Cass. n. 5024/2002);

ritenuto
conclusivamente che il ricorso deve essere respinto;
che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
che di esse deve essere disposta ex art. 93 c.p.c. la distrazione in favore del procuratore
della controricorrente, avv. Massimo Monaldi, come da sua dichiarazione e richiesta

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per
compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge, con
distrazione a favore dell’avv. M. Monaldi.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello
stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 28 settembre 2017.

1P nzionario Giuditlarlo

……..
;- CORTESUPREMADICASSArthi
””,
IV Sezione ~lie

determinazione dell’indennità risarcitoria, ex art. 32, comma 5, I. cit., essendosi il giudice

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA