Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1044 del 17/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 17/01/2017, (ud. 11/11/2016, dep.17/01/2017), n. 1044
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
M.M., domiciliato in Roma presso la Cancelleria della
Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. G. Leda Adamo,
in virtù di mandato in calce ricorso che indica per le
comunicazioni relative al processo il fax n. 095/370619 e la p.e.c.
giuseppinaleda.adamo-pec.ordineavvocaticatania.it;
– ricorrente –
nei confronti di:
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Siracusa – Sezione di Caltanissetta;
– intimata –
avverso la sentenza n. 56/2016 della Corte di appello di
Caltanissetta, emessa il 3 febbraio 2016 e depositata il 25 febbraio
2016, n. R.G. 102/2015.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. Con ordinanza del 2 febbraio 2015 il Tribunale di Caltanissetta ha respinto l’opposizione proposta da M.M. contro la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Siracusa con la quale era stata rigettata l’istanza proposta dal M. per il riconoscimento del suo diritto alla protezione internazionale.
2. Ha proposto appello M.M. nei confronti della Commissione territoriale che costituitasi ha eccepito il proprio difetto di legittimazione.
3. La Corte d’Appello di Caltanissetta, con sentenza n. 56/16, ha confermato la decisione di primo grado ritenendo di condividere il giudizio di inattendibilità del racconto del ricorrente già espresso dalla Commissione territoriale e dal Tribunale e rilevando che, anche sulla base delle deduzioni del richiedente la protezione internazionale, non ricorrono motivi per ritenere che il suo rientro in Bangladesh lo esporrebbe a un pericolo di vita o comunque di danno grave alla persona per la sua appartenenza a un partito politico e per l’esistenza di una situazione di conflitto politico violento in corso in quel paese.
4. M.M. propone ricorso per Cassazione basato su quattro motivi di impugnazione.
5. Con il primo motivo di ricorso si deduce l’apparenza della motivazione in quanto il giudice, secondo il ricorrente, avrebbe omesso del tutto l’indicazione degli elementi da cui avrebbe tratto il proprio convincimento.
6. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 – 6 e 14 e l’omessa valutazione della situazione esistente in Bangladesh.
7. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 3 C.E.D.U., dell’art. 5, comma 6, e art. 19 T.U. immigrazione (D.Lgs. n. 286 del 1998), del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, del D.P.R. n. 303 del 2004, art. 15, comma 2, lett. c), del D.L. n. 416 del 1989 (conv.to in L. n. 39 del 1990) art. 1, quater comma 4 (introdotto dalla L. n. 189 del 2002), della direttiva 2004/83/CE in relazione alla omessa valutazione della possibilità della concessione della protezione umanitaria.
8. Con il quarto motivo di ricorso si censura l’omessa audizione della parte con assistenza di un interprete e la mancata traduzione della documentazione prodotta.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che:
9. Il ricorso è anche in questo grado irritualmente proposto nei confronti della Commissione territoriale che già nei precedenti gradi di giudizio ha eccepito fondatamente il proprio difetto di legittimazione.
10. Il ricorso appare inoltre inammissibile perchè manifestamente infondato in tutti i suoi motivi. La motivazione della sentenza è infatti idonea a far comprendere le ragioni che hanno portato la Corte di appello alla decisione di rigetto del gravame e, in particolare, espone chiaramente le ragioni che hanno convinto i giudici dell’appello della inattendibilità della narrazione del ricorrente.
11. La situazione del Bangladesh, che pure non è stata presa in considerazione specificamente dalla Corte di appello, non presenta sulla base delle deduzioni del ricorrente, e sul riscontro delle informazioni disponibili sui siti web del M.A.E., le condizioni, richieste dalla normativa in materia di protezione sussidiaria, per poter affermare che il ritorno nel paese di provenienza esporrebbe il richiedente a particolari rischi per la sua persona.
12. Infine non si appalesano motivi evidenti e non considerati dalla Corte distrettuale per poter censurare la mancata concessione della protezione umanitaria.
13. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2017