Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10439 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 29/04/2010, (ud. 05/02/2010, dep. 29/04/2010), n.10439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 29369-2008 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA 414, presso lo studio dell’avvocato DE

CIANTIS CLAUDIO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE DI LODI S.P.A. (già Banca Popolare di Lodi s.c.r.l.),

in persona del Presidente e legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA VIRGILIO 8, presso lo studio dell’avvocato

CICCOTTI ENRICO, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati FORTUNAT ANDREA e ICHINO PIETRO, giusta procura speciale che

viene allegata in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6283/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

dell’1/10/07, depositata il 13/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

udito per il ricorrente l’Avvocato De Ciantis Claudio, che si riporta

ai motivi del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO, che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.G. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata il 13 maggio 2008 con la quale la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, gli aveva rigettato la domanda proposta nei confronti della Banca Popolare di Lodi soc. coop. a r.l. ora trasformatasi in società per azioni, accolta dal primo giudice limitatamente al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata assunzione, malgrado il competente Ufficio provinciale avesse disposto l’avviamento al lavoro quale invalido civile iscritto nelle liste speciali di collocamento.

La banca intimata, nel frattempo trasformatasi in società per azioni, ha resistito con controricorso.

Essendosi ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo, nel denunciare vizio di motivazione circa “punti decisivi della controversia”, critica la sentenza impugnata per avere ignorato le circostanze relative e all’avviamento al lavoro con la qualifica richiesta di tecnico intermedio di ufficio e allo stato di disoccupazione in cui era rimasto il ricorrente dopo che la banca non aveva adempiuto all’obbligo di assunzione; inoltre, la sentenza impugnata non ha considerato che la banca non aveva richiesto di disapplicare l’atto amministrativo di avviamento al lavoro e tanto meno aveva provato l’illegittimità del provvedimento, nè aveva dimostrato l’inutilizzabilità nell’ambito aziendale dell’invalido avviato al lavoro.

Il ricorso non può essere accolto.

Trattandosi di impugnazione proposta contro una sentenza pubblicata dopo il 2 marzo 2006, si devono applicare le modifiche al processo di cassazione introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e in particolare la disposizione introdotta dall’art. 366 bis cod. proc. civ., alla stregua della quale l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, e nel caso previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Qui, però, come già rilevato nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ. e pure eccepito dall’azienda resistente, l’unico motivo di ricorso non adempie alla prescrizione dettata dall’art. 366 bis cod. proc. civ., allorchè sia denunciato un vizio riconducibile all’ipotesi prevista dall’art. 360 c.p.c., n. 5, non presentando la chiara indicazione del fatto controverso con la successiva sintesi dei rilievi attraverso la quale poter cogliere la fondatezza della censura (Cass. sez. unite 18 giugno 2008 n. 16528), nè potendo le dette indicazioni essere desunte dalla formulazione del motivo di ricorso, secondo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (v. fra le tante, Cass. 7 novembre 2007 n. 23153, Cass. 25 febbraio 2009 n. 4556).

Il Collegio condivide le suesposte osservazioni, a fronte delle quali, del resto, il ricorrente non ha affatto replicato.

La fondatezza della rilevata questione pregiudiziale comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 30,00 e in Euro 1.000,00 (mille/00) per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

 

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