Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10439 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 12/05/2011), n.10439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.P.T., tutti elettivamente domiciliata in Roma, via

Flavio Stilicone 264, presso l’avv. Giacani Francesco, che,

unitamente agli avv.ti Stefano Cianci e Alfredo Riccardi, la

rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia del Territorio, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania (Napoli), Sez. 52^, n. 117/52/05 del 23 febbraio 2005,

depositata il 28 settembre 2005, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

31 marzo 2011 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso per manifesta fondatezza.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso della contribuente concernente una controversia relativa all’impugnazione di un avviso di accertamento per la variazione catastale e della rendita operata per un fabbricato di sua proprietà, classificato in A/7 invece che in A/2;

Letto il controricorso dell’amministrazione;

Letta la memoria della contribuente;

Rilevato che il ricorso poggia su tre motivi, dei quali il primo presenta carattere assorbente perchè con lo stesso la ricorrente contesta, sotto il profilo della violazione di legge, l’aver il giudice di merito ritenuto decisiva l’omessa indicazione da parte dell’allora appellante delle unità immobiliari ubicate nella stessa zona censuaria ma con diversa categoria e/o classe catastale;

Ritenuto che il motivo è manifestamente fondato sulla base del principio enunciato da questa Corte secondo cui: “In tema di classamento ed accertamento catastale, la disposizione del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 75 che fa obbligo al contribuente che impugni l’accatastamento del proprio fabbricato di indicare le altre unità immobiliari aventi le medesime caratteristiche, e tuttavia collocate in una diversa classe o categoria, va letta in sintonia con i principi in materia di diritto di difesa in giudizio, sicchè non può essere considerata norma in grado di derogare alle comuni regole in tema di inammissibilità dell’azione e di contenuto e ripartizione dell’onere della prova. Ciò comporta che il contribuente può impugnare il classamento anche senza dedurre la detta disparità di trattamento, la quale, pur rappresentando una circostanza indubbiamente rilevante, non rappresenta per l’interessato l’unico modo per dimostrare la spettanza di una diversa collocazione de bene” (Cass. n. 4238 del 2006);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto e la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

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