Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10438 del 29/04/2010
Cassazione civile sez. lav., 29/04/2010, (ud. 05/02/2010, dep. 29/04/2010), n.10438
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 27150-2008 proposto da:
F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUNIGIANA 6,
presso lo studio del dott. GREGORIO D’AGOSTINO, rappresentato e
difeso dall’avvocato INTILISANO MARIO, giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e MINISTERO 1118 DELL’INTERNO
in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrenti –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati
CLEMENTINA PULLI, NICOLA VALENTE, ALESSANDRO RICCIO, giusta procura
speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
PREFETTURA DI MESSINA, COMMISSIONE MEDICA PERIFERICA PER LE PENSIONI
DI GUERRA E DI INVALIDITA’ CIVILE DI MESSINA;
– intimate –
avverso la sentenza n. 468/2008 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del
10.4.08, depositata il 30/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 30 giugno 2008 la Corte di appello di Messina ha confermato la decisione di primo grado, che aveva riconosciuto il diritto di F.G. all’assegno d’invalidità con decorrenza dal 31 gennaio 2001.
Da tale data, ha osservato il giudice del gravame nel rigettare l’impugnazione dell’assistibile, e per quanto ancora rileva in questa sede, sussisteva il requisito dell’incollocamento al lavoro in considerazione dell’iscrizione nelle liste speciali degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, non potendo infatti valere la precedente iscrizione del 1995, per la modifica legislativa intervenuta in materia.
Per la cassazione della sentenza F.G. ha proposto ricorso con un motivo, cui gli intimati hanno resistito con controricorso.
Essendosi ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.
I due Ministeri hanno depositato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva innanzitutto il Collegio in ordine alla richiesta avanzata in memoria dai Ministeri intimati, di darsi atto del difetto della loro legittimazione passiva già dichiarato dal Tribunale di Messina, che in effetti la sentenza di primo grado si è pronunciata in tal senso e che tale statuizione non risulta sottoposta a censura.
L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione della L. 12 marzo 1999, n. 68, art. 18, comma 3, e deduce che in base a quanto esplicitamente previsto da tale norma, per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data indicata dall’art. 23, comma 1, ossia dal 24 marzo 1999, la iscrizione nelle liste di cui alla L. 2 aprile 1968, n. 482 conservava validità ed efficacia, con la conseguenza che alla data del 22 marzo 2000, allorchè il ricorrente aveva presentato la domanda amministrativa per ottenere l’assegno d’invalidità, era da ritenersi sussistente il requisito dell’incollocamento al lavoro.
Il ricorso è manifestamente fondato.
Come già rilevato nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., Corte territoriale, ritenendo che per la disciplina introdotta da tale normativa, non si poteva fare riferimento, ai fini della decorrenza della prestazione in questione, alla domanda di iscrizione nelle liste speciali di collocamento presentata nel 1995, non ha tenuto conto della disposizione dettata dalla L. n. 68 del 1999, citato art. 18, comma 3, la quale così decreta: “Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di cui all’art. 23, comma 1, gli invalidi del lavoro ed i soggetti di cui all’art. 4, comma 5, che alla medesima data risultino iscritti nelle liste di cui alla L. 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici competenti senza necessità di inserimento nella graduatoria di cui all’art. 8, comma 2. Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni dell’art. 4, comma 6”.
Tale norma, secondo quanto stabilito dal successivo art. 23, comma 1, è entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della Legge nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 23 marzo 1999, e la validità dell’iscrizione in quelle liste è stata poi prorogata ulteriormente di diciotto mesi dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 19, comma 1, poi ancora per dodici mesi dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 34, comma 24, e quindi sino al 31 dicembre 2004 dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47, art. 23-quinquies.
Una volta accertata l’iscrizione del ricorrente nelle liste speciali di collocamento sin dal 1995, erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto di non potere fare riferimento ad essa ai fini del requisito dell’incollocamento al lavoro richiesto per la prestazione in questione.
Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice di appello, designato come in dispositivo, – il quale dovrà accertare la sussistenza degli altri requisiti di legge alla data della domanda amministrativa (22 marzo 2000, secondo la specifica indicazione contenuta in sentenza, cui pure la parte privata ha fatto riferimento).
Il giudice di rinvio provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione, tenendo presente che la notificazione del ricorso per cassazione ai due Ministeri intimati, per i quali con statuizione non sottoposta a censura era stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva, integra una mera litis denuntiatio, non essendo stata proposta nei loro confronti alcuna domanda.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010