Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10438 del 27/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 27/04/2017, (ud. 01/02/2017, dep.27/04/2017),  n. 10438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6049/2012 proposto da:

R.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA DEL FANTE 10, presso lo studio dell’avvocato ORFEO CELATA,

che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

SAN PAOLO INVEST SIM S.P.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo

studio dell’avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1072/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/03/2011 R.G.N. 9242/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/02/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’estinzione del ricorso;

udito l’Avvocato ORFEO CELATA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.A. ha agito in giudizio esponendo: che aveva intrattenuto con la società SANPAOLO INVEST un rapporto di agenzia sin dal 1.8.02; che nel corso del 2002 e nei primi due mesi del 2003 aveva più volte segnalato le sue difficoltà di gestione della clientela, imputabili ad irregolarità amministrative relative ai Fondi San Paolo ed altri disservizi; che la società gli aveva inviato una lettera, in data 20.2.03, dal contenuto offensivo ed al limite del diffamatorio; che il contenuto di tale lettera era divenuto ai pubblica conoscenza nell’ambiente di lavoro; che con lettera del 4.4.03 si era dimesso per giusta causa, chiedendo al Tribunale di Roma il relativo accertamento e la condanna della SANPAOLO INVEST al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, quantificata in Euro 46.067,25; della indennità ex art. 1751 c.c. e delle differenze provvigionali ed altri crediti residui, oltre al risarcimento dei danni. Il Tribunale respingeva la domanda per difetto di prova, accogliendo la domanda riconvenzionale proposta dalla San Paolo Invest diretta alla condanna del R. di Euro 42.204,88 a titolo indennità di mancato preavviso, condannando inoltre l’agente al pagamento di Euro 5.000 a titolo di anticipi provvisionali non rimborsati. Avverso tale sentenza proponeva appello il R., lamentando una omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonchè la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., artt. 2119 e 1751 c.c., per non avere il primo giudice ammesso l’istruttoria orale richiesta.

Si costituiva in giudizio la Sanpaolo Invest Sim s.p.a. resistendo al gravame.

Ammessa prova testimoniale, con sentenza depositata il 23 marzo 2011, la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il R., affidato ad unico motivo.

Resiste la San Paolo Invest s.p.a. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Deve pregiudizialmente dichiararsi l’estinzione del giudizio in presenza di formale rinuncia al presente ricorso, notificato alla controparte e da questa formalmente accettata, sicchè, giusta il disposto dell’art. 391 c.p.c., non vi è luogo a provvedere neppure sulle spese.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017

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