Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10438 del 20/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10438 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: ARIENZO ROSA

ORDINANZA
sul ricorso 24543-2014 proposto da:
GASPARINI LUCIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
G.B. MORGAGNI 19, presso Io studio dell’avvocato MICHELE
SANDULLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ANDREA NIARSILI giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
INPS

ISITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in
proprio

e

quale

procuratore

della

SOCIETA’

DI

CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS, SCCI SPA,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARLA 29,
presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA

Data pubblicazione: 20/05/2016

D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,
SCIPLINO ESTER ADA giusta procura in calce al ricorso notificato;
– resistente –

avverso la sentenza n. 2868/2014 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO;
udito l’Avvocato Alessandro Di Meglio (delega verbale avvocato Sgroi)
difensore del controricorrente che si riporta agli scritti e chiede
l’inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 1.4.2014, respingeva
l’opposizione a cartella esattoriale con la quale era stato ingiunto a
Gasparini Luciana il pagamento di euro 2582,75 dovuti a titolo di
contributi, somme aggiuntive e sanzioni civili non versati alla gestione
separata dell’INPS nell’anno 2006.
Rilevava la Corte che l’obbligo di iscrizione nella gestione separata
sorgeva per effetto dello svolgimento di attività di lavoro autonomo, non
contestato dall’appellante, anche qualora il soggetto tenuto alla
iscrizione già percepisse un trattamento pensionistico. Per quel che
rileva nella presente sede, osservava la Corte che la norma di cui
all’art. 116, comma 8, della legge 388/2000 riguardava non soltanto i
datori di lavoro, bensì tutti i soggetti tenuti al pagamento di contributi o
premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali che vi
provvedessero anche in ritardo e che non ricorreva l’ipotesi prevista dal
comma 10 dell’art. 116 I. 388/2000, sia perché non si ravvisavano le
“obiettive incertezze” condizionanti la riduzione delle somme aggiuntive,
sia perché difettavano gli ulteriori requisiti richiesti dal comma 15 che
riservava, comunque, agli organi dell’istituto, sulla base di apposite
direttive ministeriali, di fissare i criteri e le modalità della riduzione
stessa.
2014 n. 24543 sez. ML – ud. 20-04-2016
-2-

ROMA, depositata 1’11/04/2014;

Per la cassazione di tale decisione ricorre la Gasparini, affidando
l’impugnazione ad unico motivo.
L’inps, anche quale mandatario della S.C.C.1. spa, ha depositato
procura speciale in calce al ricorso notificato.
Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della relazione redatta
ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., unitamente al decreto di fissazione della

Il ricorso è inammissibile, per essere stato il ricorso proposto dopo il
decorso di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
Trova, invero, applicazione il primo comma dell’ad 327 nella nuova
formulazione prevista dall’ad 46, comma 17, della legge 18 giugno
2009 n. 69 che sostituisce il termine annuale prima previsto, a
decorrere dal 4.7.2009. La disposizione, ai sensi dell’ad 58, comma 1,
della legge , si applica ai giudizi instaurati, come quello in oggetto, dopo
la data della sua entrata in vigore.
Le spese, che seguono la soccombenza sono liquidate, in favore
dell’INPS, limitatamente all’attività difensiva svolta dall’istituto con la
discussione in sede camerale.
Essendo stato il ricorso proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013
occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità
dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo
introdotto dall’ad. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero,
in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della
sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore
contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l’obbligo di tale
pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al
fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa
valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per
l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la
previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano
funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur
sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.

Ric. 2014 n. 24543 sez. ML ud. 20-04-2016
-3-

presente udienza in Camera di consiglio.

22035/2014). Nella specie la declaratoria di inammissibilità del ricorso
induce a ritenere la sussistenza degli indicati presupposti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna la ricorrente ai
pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 100,00 per
esborsi, euro 1000,00 per compensi professionali, oltre accessori come

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, in data 20.4.2016

per legge, nonché al rimborso delle spese generali in misura del 15%.

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