Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10438 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 12/05/2011), n.10438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende per legge;

– ricorrenti –

contro

T.G.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania (Napoli), Sez. 24?, n. 184/24/05 del 28 settembre 2005,

depositata il 19 ottobre 2005, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

31 marzo 2011 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto il rigetto del

ricorso per manifesta infondatezza.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso dell’amministrazione concernente una controversia relativa air impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IRPEF ed ILOR con il quale veniva imputato alla contribuente la quota del maggior reddito accertato nei confronti della società di capitali a ristretta base partecipati va di cui il contribuente medesima era socia nella misura del 33%; Preso atto che il contribuente non si è costituito;

Dichiarata preliminarmente l’inammissibilità del ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze che non ha partecipato al giudizio d’appello, iniziato successivamente alla successione ex lege dell’Agenzia delle Entrate;

Rilevato che il ricorso poggia su due motivi con i quali evidenzia, da un lato, sotto il profilo della violazione di legge, l’irrilevanza del condono chiesto dalla società in ordine all’accertamento a carico dei soci per maggiori redditi di partecipazione e, dall’altro, sotto il profilo del vizio di motivazione, la decisività della ristretta base azionaria come presunzione della distribuzione dei maggiori utili;

Ritenuto che il ricorso sia manifestamente fondato:

a) quanto al primo motivo, sulla base del principio enunciato da questa Corte secondo cui: “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, è legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria (nella specie, quattro soci). Tale presunzione – fondata sul disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), – induce inversione dell’onere della prova a carico del contribuente e non viene meno in ipotesi di presentazione di domanda integrativa di condono da parte della società, essendo questa ed il socio titolari di posizioni fiscali distinte e indipendenti” (Cass. n. 20851 del 2005; v. anche Cass. n. 1924 del 2008);

b) quanto al secondo motivo sulla base del principio enunciato da questa Corte secondo cui: “In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo a quelli di capitale, nel caso di società a ristretta base sociale è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, la quale non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poichè il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale. Affinchè, però, tale presunzione possa operare occorre, pur sempre, sia che la ristretta base sociale e/o familiare – cioè il fatto noto alla base della presunzione – abbia formato oggetto di specifico accertamento probatorio, sia che sussista un valido accertamento a carico della società in ordine ai ricavi non contabilizzati, il quale costituisce il presupposto per l’accertamento a carico dei soci in ordine ai dividendi” (Cass. n. 9519 del 2009; v. anche Cass. n. 18640 del 2008). Nel caso di specie, come emerge dalla sentenza impugnata, non risultava contestata in causa nè la ristretta base azionaria, nè il maggior reddito accertato a carico della società (peraltro definito per condono): oggetto di contestazione era l’applicabilità della presunzione e il fatto (ma sfornito di prova) della ef-fettiva distribuzione degli utili;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto e la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

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