Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10438 del 03/06/2020
Cassazione civile sez. VI, 03/06/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 03/06/2020), n.10438
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VINCENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1293-2019 R.G. proposto da:
S.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Palmieri
Sabino e De Muro Fiocco Sabino ed elettivamente domiciliata in Roma,
Piazza della Libertà, n. 20, presso lo studio dell’avvocato Vaglio
Mauro;
– ricorrente –
contro
C.N.;
– intimato –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Foggia, depositata il
20/11/2018;
letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli
artt. 376 e 380-bis c.p.c.;
letto il ricorso;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12 dicembre 2019 dal Consigliere Dott. D’Arrigo
Cosimo.
Fatto
RITENUTO
Il Tribunale di Foggia, ad istanza di S.A., ingiungeva a C.N. il pagamento della somma di Euro 9.324,26. Detto decreto ingiuntivo veniva notificato al debitore in data 24 febbraio 2018.
Il C. proponeva opposizione con atto di citazione notificato il 23 aprile 2018 ed iscritto a ruolo il 3 maggio 2018.
La S. si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la tardività dell’opposizione. Osservava, in particolare, che, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, l’opposizione doveva essere proposta con ricorso; sicchè, in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali, ai fini della tempestività dell’opposizione doveva farsi riferimento non alla data di notificazione dell’atto di citazione, bensì a quella successiva del suo deposito in cancelleria.
Il Tribunale di Foggia disponeva il mutamento del rito e la trattazione collegiale della causa, dopodichè, disattendendo l’eccezione di tardività formulata dall’opposta, revocava il decreto ingiuntivo opposto, rideterminando in Euro 6.030,00 l’importo dovuto dal C..
Contro tale decisione la S. ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo. Il C. non ha svolto attività difensiva.
Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.
Diritto
CONSIDERATO
Prima che avesse inizio la trattazione del ricorso in adunanza collegiale non partecipata, la ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso.
Tale rinuncia determina l’estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c..
Nulla si dispone per le spese, poichè la parte intimata non ha svolto in questa sede attività difensiva.
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2020