Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10437 del 29/04/2010
Cassazione civile sez. lav., 29/04/2010, (ud. 05/02/2010, dep. 29/04/2010), n.10437
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 26520-2008 proposto da:
F.F.A., elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato CONCETTI
DOMENICO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
SUL LAVORO, in persona del Dirigente con incarico di livello
generale, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo
studio dell’avvocato LA PECCERELLA LUIGI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato PUGLISI LUCIA, giusta procura
speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 746/2008 della CORTE D’APPELLO di POTENZA del
12/06/08, depositata il 20/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;
è presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
F.F.A. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata il 20 giugno 2008 con la quale la Corte di appello di Potenza, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda da lui avanzata nei confronti dell’INAIL, per il riconoscimento del diritto alla rendita per malattia professionale (ipoacusia).
La Corte territoriale, considerato che la malattia denunciata dall’assicurato non è inclusa fra quelle per le quali si presume l’eziopatogenesi lavorativa, ha ritenuto la mancanza di prova del nesso di causalità fra l’attività lavorativa di artigiano svolta dall’appellato e la lamentata ipoacusia, non essendo stata accertata la nocività dell’ambiente lavorativo: detto giudice, in particolare, ha sottolineato che le macchine asseritamente adoperate in officina, indicate come fonte di rumore, erano diverse da quelle realmente utilizzate dall’appellante, e che la riduzione dell’udito era continuata anche nel periodo successivo alla diminuzione dell’attività verificatasi dopo il licenziamento dei dipendenti, allorchè l’assicurato aveva continuato a lavorare con una sola macchina in funzione.
La Corte di merito ha infine negato la rinnovazione dell’indagine, in considerazione del difetto di allegazione di elementi di fatto su cui fondare la valutazione di nocività dell’ambiente.
Per la cassazione della sentenza il F. ha proposto ricorso.
L’NAIL ha resistito con controricorso.
Essendosi ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo il ricorrente denuncia insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Sostiene che le circostanze richiamate dal giudice del merito a giustificazione della carenza di prove della rumorosità dell’ambiente di lavoro erano inconferenti e che permanendo dubbi sulla natura ed efficienza causale della attività lavorativa nel determinare l’ipoacusia il predetto giudice avrebbe dovuto disporre di ufficio quegli ulteriori accertamenti ritenuti necessari per l’accertamento della eziologia lavorativa della ipoacusia; ciò tanto più, perchè era stata esclusa in primo grado la riconducibilità della malattia a cause extralavorative.
Il ricorso è infondato.
Nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ. il consigliere relatore ha rilevato quanto segue.
“Il giudice del gravame, nel ritenere priva di dimostrazione la nocività dell’ambiente di lavoro, ha compiuto una tipica valutazione di fatto e, se non possono avere rilievo determinante le circostanze circa la mancata adozione di presidi e di protezione e il ritenuto coordinamento del F. sull’attività dei dipendenti, il giudizio della Corte territoriale rimane adeguatamente supportato dall’accertata differenza fra le attrezzature presenti in officina e quelle ritenute fonte di rumore dannoso, utilizzate sino al 1996, nonchè dalla riduzione dell’attività lavorativa dopo tale anno, allorchè il ricorrente, licenziati i dipendenti, aveva proseguito nell’attività utilizzando un’attrezzatura alla volta”.
“D’altra parte il ricorso deduce genericamente l’esigenza di ulteriori indagini dirette ad accertare la rumorosità ambientale, pur non contrastando il difetto rilevato dalla Corte territoriale di allegazione di obiettivi elementi di fatto sui quali fondare la nocività dell’ambiente di lavoro, per cui il ricorso, in definitiva, finisce per sollecitare un riesame del merito di quelle circostanze – svolgimento di attività manuale di artigiano meccanico in un ambiente di lavoro in cui erano in funzione macchine, attrezzi ed utensili costituenti fonte del rumore, differenza dei macchinari tra quelli indicati dalla parte e quelli la cui presenza era stata riscontrata in officina, aggravamento della funzione uditiva anche dopo la riduzione dell’attività – riesame, come è noto, precluso a questo giudice di legittimità”.
Il Collegio condivide le suesposte osservazioni, a fronte delle quali, del resto, il ricorrente non ha affatto replicato.
Il ricorso va perciò rigettato.
Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, modifica qui non applicabile ratione temporis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010