Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10437 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 12/05/2011), n.10437

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende per legge;

– ricorrenti –

contro

La Rustica 86 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Anapo 29, presso

l’avv. Gizzi Massimo, che la rappresenta e difende, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

(Roma), Sez. 14^, n. 19/14/05 del 26 gennaio 2005, depositata il 22

febbraio 2005, notificata il 14 aprile 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

31 marzo 2011 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso per manifesta fondatezza;

Letto il ricorso dell’amministrazione concernente una controversia

relativa all’impugnazione di una cartella di pagamento per iscrizione

a ruolo dell’IVA dovuta per l’anno 1996 per una somma che la società

contribuente contestava perchè a suo avviso scaturita da un errore

materiale nella dichiarazione;

Letto il controricorso della società contribuente;

Letta la memoria della Società contribuente;

Dichiarata preliminarmente l’inammissibilità del ricorso del

Ministero dell’Economia e delle Finanze che non ha partecipato al

giudizio d’appello iniziato successivamente all’avvenuta successione

ex lege dell’Agenzia delle Entrate.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il ricorso poggia su un unico motivo con il quale l’amministrazione ricorrente contesta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la dichiarata inammissibilità delle domande proposte dall’amministrazione in appello, ritenute nuove per il fatto che l’Ufficio non si era costituito in primo grado;

Ritenuto che il ricorso sia manifestamente fondato sulla base del principio enunciato da questa Corte secondo cui: “Nel processo tributario è consentito alla parte rimasta contumace in primo grado proporre in grado d’appello mere difese, volta alla confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte, in quanto il divieto di proporre eccezioni nuove, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 riguarda unicamente le eccezioni in senso stretto” (Cass. n. 14020 del 2007). Nel caso di specie l’appello dell’Ufficio non conteneva alcuna eccezione in senso stretto;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto e la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che provvedere anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e compensa le spese. Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

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