Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10435 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 29/04/2010, (ud. 05/02/2010, dep. 29/04/2010), n.10435

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25047-2008 proposto da:

B.M., S.A., eredi di B.D., in proprio

ed in qualità di eredi di B.C., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 84, presso lo studio dell’avvocato

VALSECCHI FRANCESCO, rappresentati e difesi dall’avvocato FARA

GIOVANNI, giusta procura speciale in calce del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI (già

della Salute), REGIONE LOMBARDIA, AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA

PROVINCIA DI MILANO (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 666/2007 della CORTE D’APPELLO di MILANO, del

26/3/08, depositata il 29/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

é presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 29 maggio 2008, la Corte di appello di Milano ha confermato, per quanto ancora qui rileva, la decisione di primo grado in ordine alla statuizione di rigetto della domanda di riconoscimento del diritto all’assegno una tantum previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 2, comma 3, avanzata da S.A. e B.M., anche nella qualità di eredi di B.C..

Il giudice del gravame, disattendendo l’assunto degli appellanti, secondo cui la loro congiunta era deceduta in conseguenza dell’epatite contratta per le trasfusioni cui la stessa era stata sottoposta, ha ritenuto la mancanza del nesso causale tra queste e l’epatite contratta, e il successivo decesso; ha in particolare individuato quale causa della morte, in base alla consulenza tecnica di ufficio di primo grado, lo scompenso cardiaco in situazione di grave cardiomiopatia da emocromatosi e quindi da una cardiopatia cagionata da talassemia; ha inoltre specificato che la compromissione dello stato di salute, determinata anche dalla grave epatite, comunque non era stata causa diretta dell’evento letale e che il trapianto di cuore al fine di intervenire sulla cardiomiopatia, possibile ove l’assistibile non fosse stata affetta dalla gravissima epatite, costituiva una mera ipotesi, senza sufficiente probabilità di risultati positivi.

Per la cassazione della sentenza S.A. e B.M. hanno proposto ricorso, con un motivo.

Né il Ministero della salute, né gli altri intimati hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Essendosi ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in camera di consiglio, é stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti costituite e comunicata al Procuratore Generale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva innanzitutto il Collegio la tempestività della notificazione del ricorso per cassazione, in quanto la consegna dell’atto agli ufficiali giudiziali é avvenuta il 20 ottobre 2008, primo giorno feriale dopo quello festivo, domenica 19 ottobre 2008, in cui scadeva il termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza (20 agosto 2008).

Passando all’esame del ricorso, l’unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 2, comma 3, degli artt. 61, 62 e 196 cod. proc. civ., nonché dell’art. 41 cod. pen., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Deduce l’errore in cui é incorso il giudice di merito per avere affermato che l’assegno in questione possa essere riconosciuto soltanto se la morte sia conseguenza diretta di una delle patologie oggetto della tutela indennitaria. Addebita alla Corte territoriale di avere negato, senza motivazione, qualsiasi incidenza causale della compromissione dello stato di salute derivante dalla epatopatia sulla morte della assistibile, e di non avere disposto, anche qui senza fornire alcuna spiegazione, la rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio, malgrado la specifica richiesta avanzata dai ricorrenti, proprio per il difetto d’indagine svolta dall’ausiliare sulle cause della morte e sulla possibilità del trapianto cardiaco.

Il ricorso é fondato.

Come é noto, l’assegno una tantum in favore dei familiari superstiti di soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, é dovuto secondo la previsione contenuta nella L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 2, comma 3, e successive modifiche, quando la morte sia conseguenza dei predetti trattamenti.

Anche in tali ipotesi, così come é stato ritenuto in tema di infortunio sul lavoro e di malattie professionali (v, fra le altre Cass. 14 giugno 2008 n. 14770, 26 giugno 2009 n. 15074), deve trovare applicazione il principio dell’equivalenza delle cause accolto dall’art. 41 cod. pen., secondo il quale va riconosciuta l’efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, sebbene in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, salvo che si accerti la esclusiva efficienza causale di uno di essi.

Nella specie, il giudice del merito pur avendo accertato la sussistenza della “gravissima” epatite da cui era affetta B. C., ha escluso l’efficienza causale di tale patologia, limitandosi ad evidenziare che essa non era stata causa diretta dell’evento letale, attribuito invece ad uno “scompenso cardiaco in situazione di grave cardiomiopatia da emocromatosi”, senza spiegare se la prima malattia derivante dalle ripetute trasfusioni necessarie per la cura della talassemia da cui pure era affetta e che aveva provocato la cardiomiopatia, avesse avuto una qualsiasi incidenza, data la grave compromissione delle condizioni di salute dell’assistibile tanto da precluderle, secondo l’assunto dei ricorrenti la possibilità del trapianto di cuore, nel determinismo della morte.

Né la Corte di merito ha specificato le ragioni in base alle quali ha ritenuto di non accogliere la richiesta di rinnovazione della consulenza, malgrado i rilievi mossi dalla parte alla prima indagine (Cass. 4 giugno 2007 n. 12390, Cass. 2 agosto 2004 n. 14775).

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla stessa Corte di appello, in diversa composizione, per nuovo esame della controversia.

Il giudice di rinvio provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

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