Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10435 del 20/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10435 Anno 2016
Presidente: RAGONESI VITTORIO
Relatore: CRISTIANO MAGDA

ORDINANZA
sul ricorso 28395-2013 proposto da:
NAPPI SEVERINO NPPSRN65D15F839K, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS
101, presso lo studio dell’avvocato GILDA LAVIANO, rappresentato e difeso da sè stesso, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
FALLIMENTO COMAPRE SPA, in persona del suo Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA,
LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44, presso lo studio dell’avvocato DI VASTOGIRARDI ANTONIO DE
NOTARISI EFANI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente
avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI del 03/10/2013, depositato il 25/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott.
MAGDA CRISTIANO;

Data pubblicazione: 20/05/2016

3.1)11 terzo motivo, che ha carattere assorbente, appare manifestamente fondato.
E’ principio costantemente enunciato da questa Corte che il reclamo ex art. 26 I. fall.
(nel testo, applicabile ratione temporis al caso di specie, anteriore all’entrata in
vigore del d. Igs n. 5/06) apre un procedimento di tipo inquisitorio, nel quale il
tribunale, investito di tutta la procedura e delle funzioni di controllo sull’operato del
G.D., con possibilità di sostituirsi a questi nell’esercizio delle sue attribuzioni, non è
vincolato alle richieste delle parti; con la conseguenza che la conoscenza di ogni atto
e documento della procedura ben può essere posta a fondamento della decisione,
ancorché l’atto o il documento non abbiano formato oggetto di contraddittorio (Cass.
nn. 5501/012, 15298/00, 5887198).
Il tribunale (che, respingendo il reclamo in base ad una questione rilevata d’ufficio,
ha mostrato di essere pienamente consapevole del fatto che il procedimento non era
regolato dal principio dispositivo), ha dunque errato nel ritenere che l’avv. Nappi
avesse l’onere di produrre anche in sede di impugnazione la documentazione già
allegata alla richiesta di liquidazione della parcella rivolta al giudice delegato,
contenuta nel fascicolo fallimentare che lo stesso giudice aveva il potere/dovere di
acquisire d’ufficio.
Si dovrebbe pertanto concludere per l’accoglimento del terzo motivo del ricorso,
assorbiti gli altri motivi, e per la cassazione del decreto impugnato, con decisione
che potrebbe essere assunta in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
Il Fallimento ha depositato memoria.

luA P O LI

E’ stata depositata la seguente relazione:
1) L’avv. Severino Nappi ha impugnato con ricorso straordinario per cassazione,
sorretto da quattro motivi, il decreto del 3.10.013 del Tribunale di Sa.15-21:1L.
che ha respinto il reclamo ex art. 26 I.fall. da lui proposto avverso il provvedimento
del G.D. al Fallimento della Comapre s.r.l. (dichiarato nel 1997) con il quale gli erano
stati liquidati i compensi per l’attività di difesa e di assistenza svolta in favore della
procedura in un giudizio di opposizione allo stato passivo.
Il Fallimento intimato ha resistito con controricorso.
2.1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta che il tribunale abbia respinto il reclamo
sul mero rilievo che egli non aveva assolto all’onere, che gli incombeva ai sensi
dell’art. 2697 c.c., di depositare gli atti di causa cui si riferiva la richiesta di
liquidazione e l’ulteriore documentazione necessaria per consentire un controllo
sull’attività da lui effettivamente svolta e, quindi, sulla corretta compilazione della
nota spese.
Deduce a tale riguardo che in sede di reclamo non era in contestazione né la
quantità né la qualità dell’attività professionale da lui espletata, atteso che il curatore
si era limitato ad eccepire l’inammissibilità, per tardività, dell’impugnazione e che
l’unica questione di cui si dibatteva nel procedimento ineriva all’applicabilità, ai fini
della liquidazione, delle nuove tariffe introdotte dal DM n. 140/012.
2.2) Col secondo motivo l’avv. Nappi denuncia violazione dell’art. 2697 c.c. nonché
del principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato. Osserva che non era
suo onere di provare ciò che il Fallimento non aveva contestato e che, in ogni caso, il
tribunale non poteva pronunciare d’ufficio su una questione che non gli era stata
devoluta.
2.3) Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando violazione degli artt. 23 e 26 I. fall.,
lamenta che il tribunale abbia escluso di poter acquisire d’ufficio i documenti ritenuti
indispensabili alla decisione.
2.4) Con il quarto motivo deduce di aver prodotto i documenti in questione.

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne condivide le conclusioni,
non utilmente contrastate dal Fallimento nella memoria depositata, nella quale si
suggerisce un’interpretazione del provvedimento che non corrisponde a quella
desumibile dal suo tenore letterale e non si tiene neppure conto che in ogni caso,
attesa la natura inquisitoria del provvedimento, il tribunale ben avrebbe potuto
richiedere all’avv. Nappi i documenti eventualmente non rinvenuti nel fascicolo
fallimentare ritenuti indispensabili per provvedere alla corretta liquidazione degli
onorari.
Il decreto impugnato deve pertanto essere cassato, con rinvio del procedimento al
Tribunale di S.M. Capua Vetere in diversa composizione, che liquiderà anche le
spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa
il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di
Sarrta-Mafie-C.alu~teli, in diversa composizione, anche per le spese di questo
giudizio di legittimità.
Roma, 18 marzo 2016.
Il Presi ente

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