Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10435 del 20/04/2021
Cassazione civile sez. III, 20/04/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 20/04/2021), n.10435
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28868-2019 proposto da:
A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CHISIMAIO, 29,
presso lo studio dell’avvocato MARILENA CARDONE, che lo rappresenta
e difende;
– ricorrente –
contro
COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE
ROMA;
– intimato –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 05/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/12/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
Fatto
RITENUTO
CHE:
Il ricorrente A.F., cittadino (OMISSIS), ha proposto ricorso al Tribunale di Roma avverso la decisione della Commissione territoriale che ha rigettato la sua richiesta di protezione internazionale ed umanitaria.
Il Tribunale, tuttavia, ha ritenuto tardivo il ricorso e non giustificata la richiesta di rimessione in termini, basata su di una certificazione medica che attestava un malore del difensore al momento in cui si accingeva a spedire l’atto per posta elettronica.
Il ricorrente propone un motivo di ricorso. V’è costituzione del Ministero.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
In realtà non v’è un vero e proprio motivo, nel senso che non v’è una rubrica che indichi le norme violate.
Il ricorrente si duole soltanto del fatto che, in base alla documentazione offerta, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere la causa di forza maggiore (il malore) e rimettere in termini il ricorrente.
Il motivo è inammissibile.
A parte l’omessa indicazione delle norme violate, o comunque del tipo di vizio addebitabile alla decisione impugnata, a parte ciò, il ricorrente richiede una rivalutazione in fatto della richiesta di rimessione in termini ed in particolare la cassazione di un giudizio, anche esso di fatto, circa l’idoneità del documento allegato (il certificato medico) a giustificare il ritardo.
Si tratta di valutazioni rimesse alla discrezionalità del giudice di merito, censurabili solo per difetto assoluto di motivazione, qui non fatto valere e comunque inesistente, atteso che il Tribunale ha indicato chiaramente le ragioni per le quali ha ritenuto non rilevante la causa di forza maggiore addotta dal ricorrente.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021