Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10434 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 29/04/2010, (ud. 05/02/2010, dep. 29/04/2010), n.10434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24412-2008 proposto da:

D.S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA

MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato CONCETTI

DOMENICO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, in persona del Dirigente con incarico di livello

generale, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo

studio dell’avvocato LA PECCERELLA LUIGI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PUGLISI LUCIA, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 269/2008 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del

6/03/08, depositata il 29/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

è presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 29 aprile 2008 la Corte di appello di L’Aquila, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda avanzata nei confronti dell’INAIL da D.S.G., il quale aveva agito in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto alla rendita da malattia professionale, deducendo la silicosi o broncopneumopatia.

Nell’accogliere l’impugnazione dell’ente previdenziale, il giudice del gravame ha osservato che nella domanda amministrativa era stata denunciata dall’assicurato solo la silicosi, per cui in relazione alla diversa patologia costituita dalla broncopneumopatia non era stata esperita la procedura amministrativa.

Di questa sentenza l’assicurato ha domandato la cassazione formulando un motivo.

L’INAIL ha resistito con controricorso.

Essendosi ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 3 e 53, (T.U.) del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13 e della Tabella delle menomazioni di cui al D.M. 12 luglio 2000, con riferimento agli artt. 443, 115 e 116 cod. proc. civ. e art. 2697 cod. civ.. Richiamando talune pronunce di questa Corte, deduce l’errore in cui è incorso il giudice del merito, il quale non è vincolato dalla definizione della malattia indicata dall’assicurato, ma deve accertare se il quadro patologico lamentato sia inquadrabile in una qualsiasi altra malattia professionale, tabellata o meno.

Il ricorso è manifestamente fondato. Come già osservato nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., questa Corte con la pronuncia n. 6175 del 19 giugno 1999, proprio con riferimento ad analoga fattispecie in cui l’assicurato aveva denunciato in sede amministrativa di essere affetto da silicosi, mentre il consulente di ufficio aveva accertato una broncopneumopatia cronica ostruttiva, ha affermato: “Il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 53 (T.U. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) non fa obbligo all’assicurato di qualificare la malattia professionale denunciata, prescrivendo soltanto che alla denuncia sia allegata una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall’ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. Ne consegue che non può essere considerata nuova, in sede di procedura amministrativa come in sede giudiziaria, una domanda di prestazione assicurativa per una malattia professionale la quale, ancorchè non coincidente con quella denunciata, rientri sempre nel quadro della sintomatologia allegata e sia correlativa alla lavorazione dedotta, trattandosi, in tal caso, di mera diversità di qualificazione sub specie iuris del fatto costitutivo allegato, consentita, in sede giudiziaria, anche al giudice di appello, previo esperimento, ove necessario, di nuova consulenza tecnica”.

Questo principio conferma il precedente orientamento elaborato da Cass. 23 giugno 1997 n. 5600 e da Cass. 5 dicembre 1998 n. 12349. nè è in contrasto con le pronunce richiamate dall’Istituto, poichè Cass. 19 maggio 2003 n. 7854 si riferisce ad una fattispecie diversa ove è stato ritenuto un mutamento della causa petendi per avere l’assicurato dedotto in appello l’esistenza di patologie diverse da quelle comprese nell’accertamento chiesto nel giudizio di primo grado e riconducibili ad un distinto inquadramento tabellare, per le quali il consulente tecnico di ufficio aveva determinato una complessiva inabilità permanente inferiore alla soglia minima indennizzabile; e lo stesso per Cass. 14 febbraio 2001 n. 2133, avendo l’assicurato allegato in appello una broncopatia ostruttiva riscontrata dal consulente tecnico di ufficio nel corso dell’indagine espletata in primo grado, e dopo che era stata rigettata la domanda di rendita per la denunciata rinite cronica.

Facendosi applicazione del suesposto principio, si deve ritenere l’errore del giudice del merito che nell’indagine svolta per verificare la sussistenza della tecnopatia ha tenuto conto della qualificazione attribuita dall’assicurato, che peraltro aveva dedotto in via alternativa anche l’altra patologia, senza considerare la sintomatologia accusata e la lavorazione a cui la malattia professionale era riconducibile.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice di appello, designato come in dispositivo, che procederà a nuovo esame della controversia attenendosi al principio innanzi esposto.

Al giudice di rinvio è opportuno demandare il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte di appello di Ancona.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

 

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