Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10434 del 27/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 27/04/2017, (ud. 26/01/2017, dep.27/04/2017),  n. 10434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7904/2014 proposto da:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., c.f. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI,

FRANCESCO GIAMMARIA, che la rappresentano e difendono, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

Z.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FLAMINIA 167, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO MARIA

GIORGI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 642/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/03/2013 R.G.N. 3387/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito l’Avvocato TIZIANA SERRANI per delega verbale Avvocato ROBERTO

PESSI;

udito l’Avvocato ROBERTO NARCISI per delega Avvocato FILIPPO MARIA

GIORGI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 27 marzo 2013, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, accoglieva la domanda proposta da Z.F. nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A, avente ad oggetto la condanna della stessa, previo accertamento dell’illegittimità del subito demansionamento, al risarcimento del danno conseguente, nelle sue componenti di danno biologico, di danno alla professionalità, all’immagine e alla vita di relazione, di danno morale ed esistenziale, limitatamente al danno alla professionalità, che liquidava nella misura del 50% della retribuzione mensile spettante per il periodo dal 18.12.2003 al deposito del ricorso di primo grado ed al danno biologico.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, in relazione alla repentina rimozione dell’interessato dal settore ispettivo di appartenenza ed all’assegnazione del medesimo a compiti implicanti un ridimensionamento qualitativo e quantitativo dell’impegno lavorativo del medesimo, sussistente e provata la dedotta dequalificazione.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la Banca, affidando l’impugnazione a tre motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste, con controricorso, lo Z..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, mira a confutare la ricostruzione in fatto delle mansioni di provenienza e di quelle di successiva assegnazione imputandole una disamina parziale e fuorviante delle risultanze istruttorie.

Il secondo motivo, con il quale la Società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 414 e 115 c.p.c., è inteso ad imputare alla Corte territoriale l’aver fondato la propria decisione su documenti non ritualmente acquisiti in giudizio.

Con il terzo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 1218, 1223 e 1227 c.c., art. 414 c.p.c. e art. 437 c.p.c., comma 2 e dell’art. 2697 c.c., in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la Società ricorrente deduce l’illegittimità della statuizione della Corte territoriale relativa al riconoscimento del danno alla professionalità, per non aver assolto il lavoratore all’onere della prova al medesimo incombente in ordine alla ricorrenza del danno medesimo ed al nesso di causalità con l’illecito denunciato.

Il primo motivo, risolvendosi nella contestazione dell’esito del giudizio di equivalenza delle mansioni di provenienza e di successiva assegnazione cui, nel suo libero apprezzamento, approda la Corte territoriale in sede di accertamento del denunciato demansionamento, atteso che l’omesso esame imputato alla Corte territoriale semmai riguarda emergenze documentali di cui neppure si deduce il carattere della decisività, si rivela, alla luce del disposto del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5), inammissibile prima ancora che infondato, come pure, per la medesima ragione legata al carattere non decisivo del riferimento a documenti che si assume essere stati irritualmente acquisiti al giudizio, non può dirsi sussistente l’error in procedendo denunciato con il secondo motivo.

Parimenti infondato risulta il terzo motivo atteso che la valutazione espressa dalla Corte territoriale in ordine alla ricorrenza del danno alla professionalità, in quanto fondata su un riscontro probatorio desunto in via presuntiva sulla base del criterio della “inferenza probabilistica” accolto dalla giurisprudenza di questa Corte (vedi Cass. n. 28274/2008, citata in motivazione), non può dirsi derivata in re ipsa dalla riscontrata violazione dell’art. 2103 c.c..

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017

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