Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10434 del 20/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10434 Anno 2016
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza rg. 20411-2015 proposto
da:
MADONNA DEI MIRACOLI SOCIETÀ’ COOPERATIVA
AGRICOLA ARL, in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante, elettivamente domiciliata
presso la CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA,
rappresentata e difesa dall’Avvocato LUIGI GUIDONE, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente nonché contro
TIBERIO ALBERTO;
– intimato –

Data pubblicazione: 20/05/2016

sulle conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale, nella
persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO, il quale chiede che la
Corte di Cassazione, accolga il ricorso per regolamento di competenza,
con le conseguenze di legge;
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di VASTO del 02/07/2015,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’
11/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA
SC ALDAFERRI;

La Corte
rilevato che la società Madonna dei Miracoli cooperativa agricola a r.l.
ha proposto ricorso per regolamento di competenza contro
l’ordinanza, depositata il 3 luglio 2015, con la quale il Tribunale di
Vasto ha disposto la sospensione del processo n.R.G. 685/10 -avente
ad oggetto la domanda principale di condanna del socio Tiberio
Alberto al pagamento di somme richieste a titolo di penale e, in
riconvenzionale, la risoluzione del contratto sociale ovvero il
pagamento del corrispettivo per i conferimenti di uve operati nel 2008sino alla definizione con sentenza passata in giudicato del separato
giudizio, pendente in appello, avente ad oggetto la pregiudiziale
questione relativa alla legittimità del recesso del socio stesso;
che nell’ordinanza il tribunale, dato atto che la parte attrice aveva
invocato l’autorità della sentenza emessa nel secondo giudizio e gravata
di appello, ha ritenuto che in tal caso è applicabile la sospensione
facoltativa prevista dall’art.337 comma II cod.proc.civ.;
che la ricorrente lamenta la violazione di tale norma di diritto,
invocando il principio elaborato dalla giurisprudenza di questa corte di
legittimità secondo cui non vi sarebbe più spazio per una discrezionale,
Ric. 2015 n. 20411 Sez. Ml
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ud. 11-03-2016

depositata il 03/07/2015;

e non sindacabile, facoltà di sospensione del processo esercitabile al di
fuori dei casi tassativi di sospensione legale; lamenta inoltre come il
tribunale nell’ordinanza impugnata abbia omesso di motivare in ordine
alle ragioni dell’opportunità di sospendere il secondo processo, e in
particolare sul perché non intenda poggiarsi sull’autorità della sentenza

che l’intimato Alberto Tiberio non ha svolto difese;
che il Procuratore Generale, nelle proprie conclusioni scritte, ha
chiesto raccoglimento del ricorso;
ritenuto che il ricorso è fondato;
che, in sede di regolamento di competenza avverso un’ordinanza di
sospensione resa ai sensi dell’art.337 comma II cod.proc.civ., il
sindacato esercitabile dalla Corte di Cassazione è limitato alla verifica
dell’esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di
merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione, nonché
della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine
al suo esercizio (Cass Sez.6-3 n.16142/15);
che nella specie il Tribunale di Vasto ha fatto esclusivo riferimento,
nella motivazione dell’ordinanza impugnata, alla esistenza di un
rapporto di pregiudizialità in senso stretto tra la decisione delle
domande proposte dinanzi a sé e la precedente decisione gravata di
appello, ed alla conseguente idoneità di questa seconda sentenza a
spiegare effetti vincolanti, con l’autorità propria del giudicato
sostanziale, nel giudizio dinanzi a sé: una motivazione, dunque,
inerente all’esercizio del diverso potere di sospensione necessaria
previsto dall’art.295 cod.proc.civ.;
che il Collegio intende dare continuità all’orientamento, più volte
persuasivamente affermato da questa Corte, secondo cui, qualora tra
due giudizi esista rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia
Ric. 2015 n. 20411 sez. M1 – ud. 11-03-2016
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già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudiziale;

stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del
giudizio pregiudicato è possibile solo ai sensi dell’art.337 comma
secondo cod.proc.civ., sì che, ove il giudice disponga la sospensione
del processo per le ragioni previste dall’art.295 cod.proc.civ., il relativo
provvedimento è per ciò solo illegittimo e deve dunque essere

sospensione possa essere ordinata in applicazione dell’art.337 comma
secondo (cfr.tra molte: S.U.n.10027/12; Sez.6-3 n.375/13;
n.13035/13);
che d’altra parte il riferimento alla sospensione discrezionale di cui al
disposto dell’art.337 comma secondo cod.proc.civ., pur presente nella
motivazione dell’ordinanza impugnata, non risulta comunque
giustificato dalla esposizione delle ragioni per le quali il tribunale non
intenda “poggiarsi” sulla autorità della sentenza già emessa e gravata di
appello si da ritenere opportuna la sospensione del processo: ragioni
che presuppongono un’espressa valutazione di plausibile
controvertibilità (e quindi di non condivisione) che il confronto tra la
decisione intervenuta e la critica che ne è stata svolta abbia fatto
emergere (cfr.Cass.Sez.6-3 n.16142/15; S.U. n.10027/12);
che pertanto si impone l’annullamento dell’ordinanza di sospensione,
con la conseguente rirnessione delle parti dinanzi al Tribunale di Vasto,
che regolerà anche le spese di questo giudizio di cassazione;
P.Q.M.
La Corte annulla l’ordinanza di sospensione del processo e rimette le
parti dinanzi al Tribunale di Vasto, anche per il regolamento delle
spese di questo giudizio di cassazione.
Dà inoltre atto, ai sensi dell’art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002,
della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
Ric. 2015 n. 20411 sez. M1 – ud, 11-03-2016
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annullato, restando al giudice del merito di tornare a valutare se la

quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 marzo 2016

presidente

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