Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10434 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2011, (ud. 30/03/2011, dep. 12/05/2011), n.10434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15896-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

DUE ESSE DIFFUSIONE SRL IN LIQUIDAZIONE in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA

CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dagli avvocati CLEVA MARIA GIOVANNA, RELLA

ORESTE, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 119/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 24/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/03/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato RANUCCI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro e l’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Lombardia dep. il 24/10/2005 che aveva, accogliendo l’appello della Due Esse Diffusione s.r.l., riformato la sentenza della CTP di Milano che aveva rigettato il ricorso della società avverso la cartella di pagamento Iva e sanzioni per l’anno 1996.

La CTR aveva ritenuto illegittima la cartella non preceduta da valida notifica dell’avviso di accertamento alla società (risultava l’atto rivolto ad amministratore non più in carica, ma era stato notificato non presso la sede della società ma presso la sua residenza ex art. 140 e l’atto era stato ritirato in Comune dall’amministratore effettivo) I ricorrenti pongono a fondamento del ricorso due motivi fondati su violazione e falsa applicazione di legge.

La contribuente ha resistito con controricorso.

La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere rilevata la inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero, che non era parte nel giudizio di appello dal quale doveva intendersi tacitamente estromesso perchè iniziato dopo il 01/01/2001, e, pertanto, dopo l’entrata in funzione delle Agenzie delle Entrate (Cass. SS.UU. 3116/2006, 3118/2006).

Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 21 e 112 c.p.c. per aver la CTR ritenutola nullità della notifica dell’avviso di rettifica ex art 145 c.p.c. non dedotto dalla parte che aveva dedotto che la notifica non era stata effettuata.

Il motivo è privo di autosufficienza.

La trascrizione solo parziale delle doglianze della parte non consente di verificare la portata delle medesime e pertanto la sussistenza del vizio denunziato. Col secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 138, 139, 145 e 156 c.p.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 58 e 60 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56.

La censura è infondata in quanto la disposizione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60 che prevede “salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario” va riferita ad ogni ipotesi in cui l’atto pervenga nelle mani del destinatario, circostanza indiscussa nel caso in esame in cui il plico risulta ritirato da legale rappresentante della società(Cass. n. 4274/2002).

L’accertata sussistenza del vizio denunziato impone, quindi, di cassare la decisione impugnata.

La causa può essere decisa nel merito, non abbisognando di ulteriore attività istruttoria, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

Le spese seguono la soccombenza eccettuate quelle relative al Ministero che possono, giustamente, essere compensate, essendo l’intervento chiarificatore delle SS.UU. successivo alla proposizione del presente ricorso.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero e compensa le relative spese. Accoglie il ricorso dell’Agenzia, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Condanna la stessa contribuente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 5.500,00 oltre spese prenotate a debito e compensa le spese del merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 30 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

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