Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10433 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 29/04/2010, (ud. 05/02/2010, dep. 29/04/2010), n.10433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22791-2008 proposto da:

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, in persona del Dirigente con incarico di livello

generale, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo

studio dell’avvocato LA PECCERELLA LUIGI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ROMEO LUCIANA, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 367/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA

dell’8/04/08, depositata il 07/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

è presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 7 giugno 2008, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della decisione di primo grado impugnata da B.C., ha dichiarato il diritto di costui alla rendita in misura corrispondente all’inabilità permanente del sedici per cento, per i postumi residuati dall’infortunio sul lavoro da lui subito il (OMISSIS), ed ha condannato l’Istituto alla corresponsione della prestazione riconosciuta a decorrere dalla data dell’evento.

In motivazione, la Corte territoriale ha rilevato, prestando adesione alla consulenza tecnica di ufficio rinnovata in appello, che la riduzione dell’attitudine al lavoro dell’infortunato aveva raggiunto detta percentuale (in primo grado questa era stata fissata nel quindici per cento, con attribuzione dell’indennizzo in capitale) dal gennaio 2006 e che quindi da tale data doveva essere costituita la rendita, con condanna dell’istituto a corrispondere i ratei maturati, con rivalutazione monetaria e interessi legali.

Per la cassazione della indicata sentenza l’INAIL ha proposto ricorso, sulla base di un motivo.

L’intimato non ha svolto alcuna attività difensiva in questa fase del giudizio.

Essendosi ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alla parte costituita e comunicata al Procuratore Generale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo di ricorso, corredato della enunciazione del prescritto quesito di diritto, denuncia nullità della sentenza per insanabile contrasto fra dispositivo e motivazione, in quanto mentre in questa si sottolinea che la percentuale invalidante del sedici per cento era stata raggiunta dal gennaio 2006, nel dispositivo la decorrenza della prestazione è stata fissata dall’infortunio, verificatosi, come è specificato in sentenza, il 19 giugno 2001.

Il ricorso appare manifestamente fondato.

La decorrenza della prestazione fissata nel dispositivo dalla data dell’infortunio è in tutta evidenza incoerente con la diversa data indicata in motivazione nel gennaio 2006, circa l’insorgenza della maggiore percentuale del sedici per cento, in base all’accertamento compiuto dal consulente tecnico di ufficio nominato in appello e condiviso dalla Corte di merito, e che aveva determinato il riconoscimento in favore del B. del diritto alla rendita anzichè dell’indennizzo in capitale.

Nel rito del lavoro, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (v. fra le tante, le sentenze 27 gennaio 2006 n. 1729, 29 ottobre 2007 n. 22761, 21 marzo 2008 n. 7698), il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, tale conseguenza dovendo essere esclusa solo quando quel contrasto sia solo apparente e perciò superabile attraverso l’interpretazione del dispositivo stesso, ipotesi però qui non ravvisabile.

Il ricorso va dunque accolto e la pronuncia impugnata deve essere cassata con rinvio alla stessa Corte di appello di Catania, in diversa composizione, perchè determini, dando congrua motivazione, la data di decorrenza della prestazione spettante al B..

Al giudice di rinvio va demandato il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

 

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