Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10433 del 27/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 27/04/2017, (ud. 26/01/2017, dep.27/04/2017),  n. 10433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24479/2014 proposto da:

VORWERK FOLLETTO DI VORWERK MANAGEMENT S.R.L., C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 257, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA CIANNAVEI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MICHELANGELO MONTEFUSCO, FEDERICO SQUASSI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

VITTORIA COLONNA 18, presso lo studio degli avvocati ACHILLE

BENIGNI, GIANPAOLO BENIGNI, che lo rappresentano e difendono, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 944/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 15/04/2014 R.G.N. 8446/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2017 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito l’Avvocato ACHILLE CARONE FABIANI per delega verbale Avvocato

ACHILLE BENIGNI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’estinzione del ricorso per

rinuncia.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Napoli, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato in data 20/2/2010 dalla s.a.s. Vorwerk Folletto nei confronti di R.A. per superamento del periodo di comporto, condannava la società alla reintegra del predetto nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate dal dì del licenziamento sino a quello della effettiva reintegra, oltre al risarcimento del danno biologico e morale conseguente alla sottoposizione a reiterati comportamenti vessatori.

Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione la società affidato a due motivi, resistiti con controricorso dall’intimato.

La ricorrente ha, poi, depositato atto di rinuncia a tutte le domande fatte valere con il ricorso proposto innanzi a questa Corte ed alla relativa azione ex art. 390 c.p.c., cui prestava adesione il R..

Va quindi rilevato che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del processo (ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.), e, nella specie, deve essere dichiarata con sentenza – anzichè nella forma alternativa del decreto presidenziale (art. 391 c.p.c., comma 1, cit.) – in dipendenza dell’adozione del provvedimento a seguito della discussione in pubblica udienza (vedi Cass. n. 6407/2004, n. 10841/2003 delle sezioni unite; n. 11211/2004, n. 1913/2008 di sezioni semplici).

L’adesione di controparte alla rinuncia dispensa, poi, dalla pronuncia sulle spese processuali (ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4, cit.).

PQM

La Corte dichiara estinto il processo. Nulla per spese.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017

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