Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10433 del 20/04/2021

Cassazione civile sez. III, 20/04/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 20/04/2021), n.10433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28520-2019 proposto da:

O.P., elettivamente domiciliato in Robbio, Piazza Mazzini,

n. 1, presso l’avv. ROMINA POSSIS;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE UTG MILANO;

– intimato –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 21/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/12/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

Il ricorrente O.P. è cittadino (OMISSIS), dell'(OMISSIS).

Ha raccontato di essere emigrato dal suo Paese, dove lavorava nel trasporto del tabacco, per ragioni di salute, dopo essersi ammalato di tubercolosi, da cui negli Ospedali nigeriani non riusciva a guarire per essendo stato ricoverato diverse volte.

In Italia invece ha trovato le cure adeguate.

Ha chiesto protezione internazionale sussidiaria ed umanitaria, ma la Commissione territoriale ha negato tutela ed il ricorrente ha agito in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, che però ha rigettato le richieste, con le seguenti motivazioni: a) quanto alla protezione sussidiaria, non si ravvisa in (OMISSIS) un clima di violenza generalizzata tale da mettere in pericolo la vita dei civili; b) quanto alla protezione umanitaria la documentazione medica allegata dimostra una patologia, la tubercolosi, curata con esito positivo e curabile altresì in (OMISSIS).

Ricorre O. con due motivi. V’è costituzione del Ministero.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

p..- Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 ed appare dunque relativo alla richiesta di protezione umanitaria.

In particolare, il ricorrente muove alla decisione impugnata due rilievi: a) di avere errato nella valutazione della situazione dell'(OMISSIS), quanto al clima di violenza generalizzata riscontrabile in quella zona ed, a sostegno della fondatezza di questo rilievo, indica sia un report di “(OMISSIS)”, che uno di Amnesty International; b) con il secondo rilievo adduce che il Tribunale ha effettuato una valutazione della situazione del paese con riferimento alla protezione sussidiaria e non con riferimento a quella umanitaria.

Il motivo è infondato.

Quanto al primo aspetto, il Tribunale ha escluso una situazione di conflitto armato generalizzato sulla base di COI aggiornate ed attendibili, citate a pagina 7 del ricorso, riportandone in sintesi il contenuto.

Per contro, il ricorrente adduce due fonti, di cui una, quella tratta dal sito “(OMISSIS)”, che, per come già deciso da questa Corte, deve ritenersi inadeguata a descrivere la situazione di pericolo per i civili residenti, essendo una fonte di informazione per i turisti (Cass. 8819/2020), la seconda, Amnesty international, nel contenuto citato dal ricorrente riferisce di episodi singoli di violenza e terrorismo, mentre, ai fini della protezione sussidiaria, di cui alla L. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) occorre che vi sia un clima diffuso di conflitto armato, tale da mettere in pericolo i civili per la loro presenza sul territorio.

Il secondo profilo lamenta, come detto, la circostanza che la valutazione della situazione di conflitto armato sia fatta con riferimento alla protezione sussidiaria e non a quella umanitaria.

Neanche sotto questo aspetto il motivo è infondato.

Il clima di violenza generalizzata rileva ai fini della protezione internazionale; esso, ove però riconosciuto, mentre nel caso presente è stato escluso, può rilevare anche quale ragione ostativa al rimpatrio se naturalmente se ne ricava un pericolo di violazione dei diritti umani per il ricorrente, data la sua personale vicenda.

Su questo punto però occorre che la valutazione sia personalizzata, e che dunque risulti un clima di violazione dei diritti umani che renda vulnerabile il ricorrente per la sua personale vicenda e situazione.

p..- Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Secondo il ricorrente non è stata adeguatamente considerata la sua situazione di salute, meglio non valorizzata ai fini della protezione umanitaria, sia sotto il profilo della gravità della malattia che sotto il profilo della difficoltà di cura nel paese di origine.

In realtà, il Tribunale ha ritenuto, con giudizio in fatto non sindacabile, che dalla tubercolosi il ricorrente è guarito, essendo stato dimesso, anche a seguito di un secondo ricovero, e che la tubercolosi è curata in modo adeguato anche in (OMISSIS).

Così che la valutazione del fatto è stata in realtà effettuata, con giudizio qui non sindacabile, mentre, per il resto, non vengono allegate altre situazioni soggettive potenzialmente rilevanti per la concessione del permesso.

PQM

La corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021

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