Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10433 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2011, (ud. 30/03/2011, dep. 12/05/2011), n.10433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10756-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

B.D.;

– intimata –

sul ricorso 14263-2006 proposto da:

B.D., elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 91,

presso lo studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO, che la rappresenta e

difende, giusta delega in calce;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA FISCALE DELLE ENTRATE SEDE

CENTRALE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 8/2005 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 04/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3

0/03/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il resistente l’Avvocato LUCISANO, che ha chiesto il

rigetto del ricorso principale, accoglimento dell’incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, rigetto dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro e l’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale del Piemonte dep. il 04/04/2005 che aveva,respingendo l’appello dell’Ufficio, confermato la sentenza della CTP di Torino che aveva accolto il ricorso del medesimo avverso la cartella di pagamento Iva per l’anno 1996 nei confronti di B.D., pur ritenendo la non condonabilità della lite. La CTR aveva ritenuto invece illegittima la cartella per omesso avviso di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 5 pur confermando non condonabile la lite.

I ricorrenti pongono a fondamento del ricorso la violazione di legge e il vizio motivazionale.

La contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale.

La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente devono essere riuniti il ricorso principale e quello incidentale perchè relativi alla medesima sentenza.

Sempre preliminarmente deve essere rilevata la inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero, che non era parte nel giudizio di appello dal quale doveva intendersi tacitamente estromesso perchè iniziato dopo il 01/01/2001, e, pertanto, dopo l’entrata in funzione delle Agenzie delle Entrate (Cass. SS.UU. 3116/2006, 3118/2006).

Le relative spese possono giustamente compensarsi, essendosi la relativa giurisprudenza consolidata dopo la proposizione del presente ricorso.

Sono poi anche di preliminare esame i primi due motivi di controricorso – ricorso incidentale,fondati,rispettivamente sulla dedotta inammissibilità del ricorso per mancata formulazione dei quesiti ed esposizione dei fatti. Entrambi i motivi sono infondati.

Il primo in quanto ratione temporis non era in vigore il D.L. 40 del 200 che si applicava le sentenze depositate dopo la sua entrata in vigore (2/03/2006) mentre la sentenza impugnata è depositata il 4/04/2005.

Il secondo in quanto il contenuto del ricorso è tale da fare intendere la problematica in esame e l’iter processuale.

Passando all’esame del ricorso principale, con l’unico articolato motivo di ricorso, l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60 e D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, comma 3 in quanto la prima disposizione che prevedeva l’invito a pagare entro 60 gg. con applicazione della sanzione del 60% era superata dalla seconda disposizione che prevedeva la facoltà di iscrivere a ruolo con la minore sanzione del 30%.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ritiene di fare proprio l’orientamento espresso dalle più recenti Cass. n. 16481/2008 e n. 8859/2006 e cioè che l’obbligo del preventivo invito al pagamento previsto dalla norma suddetta non sussiste, potendosi affermare il principio di diritto secondo il quale nel caso di omesso versamento di imposta IVA; dichiarata dallo stesso contribuente, sanzionato dalla legge con l’applicazione di una pena pecuniaria pari al 30% dell’importo non versato, – come ormai incontestatamente nel caso in esame – la previsione del preventivo invito al pagamento contenuta nel D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 6, quale adempimento necessario e prodromico alla iscrizione a ruolo dell’imposta è da ritenersi implicitamente caducata, e comunque priva di conseguenze nel caso di sua inosservanza, per effetto del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 3, che riducendo la sanzione inizialmente prevista dall’art. 44 (dal 100% al 30% dell’importo non versato), ha fatto venir meno ogni interesse del contribuente ad un adempimento dal quale nessun vantaggio egli potrebbe più trarre.

Ritornando al ricorso incidentale, col terzo motivo la società deduce” violazione e mancata applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 7, L. n. 289 del 2002, art. 216, comma 3, lett. a omessa od insufficiente motivazione su un punto decisiva della controversia;

denunzia ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art 62″.

Il motivo è inammissibile,sotto il profilo del difetto di motivazione dell’atto, per perplessità, non essendo chiaro se si denunzi omessa decisione(che avrebbe dovuto essere proposta a norma dell’art 112 c.p.c.) o vizio motivazionale e comunque è del tutto privo di autosufficienza.

Sotto l’altro profilo, non condonabilità, è infondato. Vero che questa Corte ha ritenuto che, ai fini della condonabilità della lite ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, è rilevante non già la qualificazione formale dell’atto impugnato, bensì il suo contenuto sostanziale, quale espressione del potere impositivo dell’Amministrazione, la cui contestazione da parte del contribuente vale a integrare una controversia effettiva e non apparente sui contenuti dell’obbligazione tributaria, dovendosi ritenere atto impositivo qualsiasi atto dell’Ufficio che attiene all’accertamento dell’esistenza e dell’entità dei presupposti e dei criteri dell’imposizione, e non si limita alla mera liquidazione dell’imposta in base a criteri predeterminati dalla legge e attraverso semplici operazioni contabili (Cass. n. 27661/2005, n. 11354/2003; n. 2976/2002, n. 18046/2002; n. 5105/2001), ma queste circostanze non sono state dedotte dalla contribuente in relazione al superiore vizio di autosufficienza.

Tratterebbesi comunque di condonabilità dell’iva esclusa in base alla giurisprudenza comunitaria fatta propria da questa Corte (Cass. SS.UU. 3674 e 3676 del 2010).

L’accertata sussistenza del vizio denunziato dall’Agenzia impone, quindi, di cassare la decisione impugnata. La causa può essere decisa nel merito, non abbisognando di ulteriore attività istruttoria, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, mentre quelle del merito,tenuto conto dell’iter del giudizio(v’è una doppia conforme favorevole alla contribuente) possono giustamente compensarsi.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce il ricorso principale e quello incidentale. Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero e compensa le relative spese.

Accoglie il ricorso dell’Agenzia,rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Condanna la stessa contribuente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.000,00 oltre spese prenotate a debito e compensa quelle del merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 30 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA