Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10433 del 03/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 03/06/2020), n.10433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 35238-2018 R.G. proposto da:

COMUNE DI MELITO PORTO SALVO, in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso dall’avvocato Cusumano Giovanna Margherita ed

elettivamente domiciliato in Roma, Via Giuseppe Tuccimei, n. 1,

presso lo studio dell’avvocato Trimarchi Carmen;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A., in persona del Curatore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’avvocato Crucitti Santo ed elettivamente

domiciliato in Roma, Via Giuseppe Ferrari, n. 35, presso lo studio

dell’avvocato Spinoso V.E. Antonino;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 669/2018 della Corte d’appello di Reggio

Calabria, depositata il 04/10/2018;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12 dicembre 2019 dal Consigliere Dott. D’Arrigo

Cosimo.

Fatto

RITENUTO

Il Comune Melito Porto Salvo proponeva opposizione avverso un decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della (OMISSIS) s.p.a.

All’udienza del 1 ottobre 2012 il procuratore del Comune comunicava di aver avuto notizia dell’intervenuto fallimento della società creditrice, giacchè il curatore aveva inoltrato alla parte sua assistita le comunicazioni relative alla verifica dello stato passivo.

La sentenza di fallimento veniva depositata all’udienza del 17 aprile 2013, in esito alla quale il giudizio veniva dichiarato interrotto.

L’opponente riassumeva il giudizio, ma il Tribunale di Reggio Calabria lo dichiarava estinto per la tardività della riassunzione, ritenendo che il termine decorresse dalla data del 1 ottobre 2012.

La sentenza era appellata dal Comune di Melito Portosalvo. La Corte d’appello di Reggio Calabria, nel contraddittorio con la Curatela fallimentare, respingeva il gravame.

Avverso tale decisione il Comune ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo. La Curatela del fallimento (OMISSIS) s.p.a. ha resistito con controricorso.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

La Curatela del fallimento (OMISSIS) s.p.a. ha depositato memorie difensive.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

Preliminarmente deve rilevarsi che il ricorso è stato confezionato mediante l’inserimento, nel corpo dell’atto, della riproduzione fotostatica di vari atti del processo di merito. Ciò nonostante, non può pervenirsi – come invece sostiene la controparte – alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Infatti, non viola il principio di autosufficienza il ricorso per cassazione confezionato mediante inserimento di copie fotostatiche o scannerizzate di atti relativi al giudizio di merito, qualora la riproduzione integrale di essi sia preceduta da una chiara sintesi dei punti rilevanti per la risoluzione della questione dedotta (Sez. U, Ordinanza n. 4324 del 24/02/2014).

Nel caso in esame, estrapolando idealmente gli atti integralmente riprodotti, l’esposizione risulta comunque sufficiente ad assicurare a questa Corte una sommaria ma completa informazione circa i fatti di causa.

E’ possibile, dunque, passare all’esame del ricorso, con il quale si censura la sentenza impugnata – per violazione dell’art. 43 L. Fall., comma 3, e dell’art. 305 c.p.c. – nella parte in cui ha ritenuto che il dies a quo per la riassunzione del giudizio nei confronti della curatela del fallimento della (OMISSIS) s.p.a. decorresse indipendentemente dal fatto che l’interruzione fosse stata effettivamente dichiarata.

Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

Nel giudizio civile, la dichiarazione di fallimento della parte costituita determina l’automatica interruzione del processo, ex art. 43 L. Fall., senza che sia necessaria la dichiarazione dell’evento, e il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza legale della sentenza dichiarativa di fallimento, la quale deve essere acquisita (per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento interruttivo, munita di fede privilegiata o corredata da altro atto avente tale fede) nell’ambito dello specifico giudizio sul quale l’evento medesimo è destinato ad operare. Pertanto, la comunicazione effettuata dal curatore ai sensi dell’art. 92 L. Fall., costituisce strumento idoneo, ai fini della decorrenza del predetto termine, solo a condizione che sia indirizzata al difensore della parte processuale, contenga esplicito riferimento alla lite pendente ed interrotta e sia corredata da copia autentica della sentenza di fallimento (Sez. 3, Sentenza n. 31010 del 30/11/2018, Rv. 651867 – 01; v. pure Sez. 1, Ordinanza n. 2658 del 30/01/2019, Rv. 652546 – 01).

Nella specie, la Corte d’appello ha ritenuto che non valesse a configurare la legale conoscenza dell’evento interruttivo la comunicazione fatta dal curatore alla parte personalmente (cioè al Comune) ai sensi dell’art. 92 L. Fall., ma che la successiva consegna di tale comunicazione al procuratore costituito (che le produsse in giudizio all’udienza del 1 ottobre 2012) era sufficiente a far decorrere il dies a quo per la riassunzione.

Secondo la citata giurisprudenza di questa Corte, tuttavia, tale effetto si sarebbe potuto produrre solamente se la comunicazione avesse contenuto un esplicito riferimento a questa lite (circostanza in sostanza pacificamente esclusa) e alla stessa fosse stata allegata la sentenza dichiarativa di fallimento (circostanza la cui valutazione è stata del tutto omessa dalla Corte).

Per tali ragioni la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice di merito, che si atterrà ai principi sopra affermati e provvederà alla liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Reggio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2020

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