Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10432 del 20/05/2015
Civile Decr. Sez. 6 Num. 10432 Anno 2015
Presidente:
Relatore:
DECRETO
Ud.
sul ricorso 22323-2014 proposto da:
SOCIETA’ AGA – GRAFICA E PUBBLICITA’ SRL in persona
dell’amministratore unico e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.
FRANCO LAZZARONE, giusta mandato a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
FALLIMENTO AGA – GRAFICA E PUBBLICITA’ SRL in persona
del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo studio
dell’avvocato TOMMASO MANFEROCE, rappresentato e
difeso .dall’avvocato ALESSANDRA GIOVETTI, giusta
delega a margine del controricorso;
– controricorrente nonchè contro
COMMISSARIO GIUDIZIALE DEL CONCORDATO PREVENTIVO AGA –
Data pubblicazione: 20/05/2015
GRAFICA E PUBBLICITA’ SRL N. 2/2013 DOTT. GOSSA PAOLO,
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CUNEO;
–
intimati
–
avverso la sentenza R.G. 1083/2014 della CORTE
D’APPELLO di TORINO del 31.7.2014, depositata
1’8/08/2014.
Estinzione per rinuncia
R.g. n. 22323/14
Decreto
Ritenuto che la s.r.l. Aga-Grafica e Pubblicità, con ricorso dell’8 settembre 2014, ha impugnato
per cassazione, nei confronti del Fallimento della s.r.l. Aga-Grafica e Pubblicità, la sentenza emessa
tra le stesse parti dalla Corte d’Appello di Torino n. 1548/2014 in data 31 luglio-8 agosto 2014;
che resiste, con controricorso, il Fallimento della s.r.l. Aga-Grafica e Pubblicità.
Considerato che deve dichiararsi l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 391, primo comma,
secondo periodo, e quarto comma, cod. proc. civ.;
che, infatti, con atto notificato in data 23 marzo 2015 al Fallimento della s.r.l. Aga-Grafica e
Pubblicità e depositato il 27 marzo 2015, la s.r.l. Aga-Grafica e Pubblicità ha dichiarato di
rinunciare al suindicato ricorso;
che, in considerazione del dichiarato accordo transattivo intervenuto tra le parti, non sussistono
i presupposti per pronunciare la condanna della rinunciante alle spese del presente grado del
giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2015
Il Coordinatore aella Sesta Sezione Civile-Sottosezione Prima
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