Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10432 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2011, (ud. 24/03/2011, dep. 12/05/2011), n.10432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13645-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

F.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 39/2004 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 08/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/03/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il giorno 20.4.2006 è stato notificato a F.V., un ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze nonchè dell’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale descritta in epigrafe (depositata il 8.3.2005) che ha disatteso il l’appello proposto dall’Agenzia contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari che aveva accolto il ricorso della parte contribuente avverso avviso di accertamento.

La parie intimata non ha svolto attività difensiva.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 24.3.2011 in cui il PG ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

2. I fatti di causa.

L’Agenzia ha notificato alla parte contribuente avvisi di rettifica per l’IVA relativa agli anni 1982 e 1983 nei quali era stato ricostruito induttivamente il volume d’affari dell’attività di commercio di dettaglio di autoveicoli, atteso che non era stata esibita la contabilità che era stata dichiarata rubata. L’adita CIP di Bari, dopo avere riunito i ricorsi della parte contribuente, li aveva accolti sulla premessa che l’accertamento induttivo non sarebbe consentito in ipotesi di incolpevole impossibilità di esibire le scritture contabili. L’appello dell’Agenzia avverso la predetta decisione è stato disatteso dalla Commissione Regionale di Bari con analogo argomento.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della Commissione Tributaria Regionale, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che sul pacifico presupposto che la contabilità non era stata esibita dal contribuente a causa del patito furto – l’accertamento di genere induttivo non poteva considerarsi legittimo, appunto perchè la mancata esibizione della contabilità era dovuta a causa di forza maggiore. L’accertamento induttivo ha infatti carattere di eccezionalità e può essere effettuato in presenza di tassative condizioni generate da irregolarità attribuibili al contribuente.

L’Ufficio procedente, d’altronde, aveva omesso di prendere in considerazione il conto economico allegato alla dichiarazione dei redditi fatta dal contribuente ai fini IRPHF, ciò che aveva determinato che le “asserite irregolarità sono rimaste del tutto indimostrate”.

4. Il ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è sostenuto con due motivi d’impugnazione e – dichiarato il valore della causa nella misura di Euro 949.868,00 – si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Questione preliminare.

Preliminarmente necessita rilevare l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero delle Finanze.

Quest’ultimo non è stato parte del processo di appello (instaurato dopo il 1 gennaio 2001 – data di inizio dell’operatività delle Agenzie fiscali – dal solo Ufficio locale dell’Agenzia) sicchè non ha alcun titolo che lo legittimi a partecipare al presente grado.

Sussistono giusti motivi, in considerazione del fatto che la giurisprudenza di questa Corte in tal senso si è formata in epoca successiva alla proposizione del ricorso, per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

6. I motivi d’impugnazione.

a) IL primo motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: “360 c.p.c., n. 4 – violazione dell’art. 112 c.p.c. – art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione dell’art. 2698 c.c.”.

La. ricorrente Agenzia assume che il giudice di appello ha taciuto sul rilievo formulato in atto di appello secondo cui “non vi è norma che imponga all’Ufficio di ricostruire la documentazione non esibita, invertendo l’onere della prova delle detrazioni a carico del contribuente”. La sentenza doveva perciò considerarsi nulla, per diniego di giustizia, e comunque da cassarsi per violazione della regola secondo cui la prova delle detrazioni incombe sul contribuente.

b) Il secondo motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: “360 c.p.c., n. 3 – violazione D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55”.

La ricorrente Agenzia assume che l’accertamento induttivo è consentito in presenza di circostanze che impediscano all’Ufficio di tenere conto della contabilità dell’impresa verificata o perchè mancante o perchè non esibita o perchè inattendibile. Anche la fattispecie del furto delle scritture contabili è sussumibile sotto la menzionata regola, tanto che ai fini dell’accertamento delle imposte dirette una siffatta ipotesi è espressamente contemplata dalla norma.

1 due motivi di impugnazione sono tra loro correlati e devono perciò essere congiuntamente esaminati.

L’invero giurisprudenza consolidata di questa Corte che in materia di IVA il potere di procedere all’accertamento induttivo previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 55, comma 2, n. 2 presuppone il solo fatto materiale dell’omessa conservazione delle scritture contabili, a prescindere dalla sussistenza di una responsabilità a qualunque titolo del contribuente in ordine al verificarsi dell’evento, essendo indifferente, in quanto non richiesto dalla norma che tale omissione sia conseguenza di un’azione dell’onerato cosciente e volontaria, prima ancora che colposa o dolosa, o che l’evento non sia stato evitabile anche usando con la massima diligenza (in termini si veda Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20025 del 22/09/2010).

Consegue da ciò che il giudice di appello non avrebbe potuto limitarsi a considerare insussistenti i presupposti per l’adozione dell’accertamento di genere induttivo, ma avrebbe dovuto vagliare nel merito la correttezza della ricostruzioni dei ricavi effettuata e perciò vagliare la correttezza della ricostruzione contabile operata dall’Ufficio procedente.

L’accertata violazione della disciplina di legge che presiede all’accertamento in tema di IVA (del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55) comporta già di per sè la integrale cassazione della decisione impugnata.

Atteso che risulta dalla impugnata sentenza che sin dal primo grado di giudizio il contribuente ha censurato la sola modalità prescelta per l’effettuazione dell’accertamento, alla luce della dedotta ragione della mancanza delle scritture contabili, sicchè non vi altro aspetto in contestazione di cui è necessario fare accertamento, la Corte, decidendo nel merito, respinge integralmente il ricorso de contribuente avverso il provvedimento impositivo.

La regolazione delle spese di lite è informata a principio della soccombenza, in relazione a tutti i gradi.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero delle Finanze e compensa tra le parti le relative spese di lite. In accoglimento del ricorso dell’Agenzia. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso contro il provvedimento impositivo. Condanna la parte intimata alla rifusione delle spese di lite, liquidate per questo grado in Euro 5.200,00 per onorario, oltre spese prenotate a debito e per i gradi di merito, in Euro 2.800.00 per ciascun grado, di cui Euro 2.000.00 per onorario ed il resto per diritti, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

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