Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10431 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 29/04/2010, (ud. 05/02/2010, dep. 29/04/2010), n.10431

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21451-2008 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SAN

VALENTINO 34, presso lo studio dell’avvocato SCUDERI VINCENZO,

rappresentato e difeso dall’avvocato BALSAMO GIUSEPPE, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL

LAVORO, in persona del Dirigente con incarico di livello generale.

Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio

dell’avvocato LA PECCERELLA LUIGI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ROMEO LUCIANA, giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 218/20 8 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

21/02/08, depositata il 14/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

è presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza depositata il 14 maggio 2008, la Corte di appello di Palermo ha rigettato l’impugnazione proposta da C.A. avverso la decisione con la quale il Tribunale di Trapani gli aveva negato il riconoscimento del diritto alla rendita per ipoacusia.

Il giudice del gravame ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione reiterata dall’INAIL in appello, osservando in particolare che, secondo quanto era emerso dalla documentazione sanitaria acquisita agli atti, l’ipoacusia neurosensoriale bilaterale lamentata dall’assicurato era stata diagnosticata sin dall’ (OMISSIS), e che per la sostanziale coincidenza fra l’accertamento audiometrico eseguito nel (OMISSIS) con l’altro in data (OMISSIS), posto a base della richiesta d’indennizzo, l’appellante doveva essere pienamente consapevole, almeno dal (OMISSIS), dell’entità invalidante della malattia. Di conseguenza, ha concluso il medesimo giudice, la prescrizione si era già verificata, allorchè il C. nel (OMISSIS) aveva denunciato all’istituto la suddetta malattia.

Di questa sentenza il soccombente ha domandato la cassazione con ricorso basato su due motivi.

L’INAIL, ha resistito con controricorso.

Essendosi ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti costituite e comunicata al Procuratore Generale.

Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112 e degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., e con il secondo, vizio di motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Si critica la sentenza impugnata con riferimento all’accertamento compiuto sulla consapevolezza da parte dell’assicurato della malattia professionale e della sua entità indennizzabile.

Si deduce la mancanza di fatti oggettivi ed esterni all’assicurato da cui poter desumere che questi avesse potuto rendersi conto dello stadio raggiunto dalla malattia da cui era affetto, ai fini del conseguimento della rendita, tanto non potendosi ricavare, si sottolinea in ricorso, dai certificati audiometrici, comprensibili solo da parte di esperto in materia e non sicuramente da un operaio scalpellino, addetto al taglio del marmo.

Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione e si assume l’illogicità dell’affermazione del giudice del gravame circa la consapevolezza da parte del C. della inabilità derivante dalla ipoacusia nella soglia minima indennizzabile, non avendo il medesimo giudice indicato gli elementi in base ai quali il ricorrente dovesse sapere solo attraverso i pregressi accertamenti medici della entità della malattia denunciata.

La sentenza impugnata, nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., ha rimarcato che dagli esami audiometrici allegati in atti risulta non solo che la diagnosi della malattia era stata resa nota all’assicurato, ma anche che questi aveva sottoscritto i predetti accertamenti sanitari, dopo essere stato informato sul significato degli esami eseguiti e sui rischi cui era esposto.

Ed in materia di prescrizione triennale del diritto alla rendita per malattia professionale, l’accertamento del giudice di merito circa il conseguimento da parte dell’assicurato della consapevolezza, ad una certa data, del grado indennizzabile della malattia e della sua eziologia professionale, sulla base della documentazione medica da lui stesso prodotta costituisce apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, se, come nella specie, esente da vizi logici ed errori di diritto (v Cass. 23 agosto 2004 n. 16573, 9 ottobre 1997 n. 9799).

In definitiva, le censure mosse dal ricorrente si risolvono in una diversa valutazione degli elementi di fatto rispetto a quelli considerati in proposito dal giudice del merito, e nel richiamo ad un’incapacità soggettiva dell’assicurato, per il suo livello culturale, di rendersi conto della portata di esami medici, invece non rilevanti, secondo consolidata giurisprudenza (v. Cass. 18 settembre 2007 n. 19355 citata dall’Istituto).

Il Collegio condivide le considerazioni riportate nella relazione, alle quali peraltro il ricorrente non ha replicato.

Il ricorso va perciò rigettato.

Non si deve provvedere sulle spese del presente giudizio, data la dichiarazione resa dal ricorrente circa la permanenza delle condizioni richieste per l’esenzione dal relativo onere, dall’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo risultante dopo la modifica introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, condizioni richiamate dal giudice del gravame a supporto della analoga statuizione adottata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

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