Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10431 del 03/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 03/06/2020), n.10431

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 34883-2018 R.G. proposto da:

B.F., rappresentata e difesa dall’avvocato Amato

Giorgio ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Raffaele Garofalo,

n. 81, presso lo studio dell’avvocato Fagioli Fiammetta;

– ricorrente –

contro

SAGRANTINO ITALY S.R.L. e per essa nella qualità di Procuratrice

speciale la CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A. A SOCIO UNICO, in

persona del Procuratore pro tempore, rappresentata e difesa

dall’avvocato Tartaglia Roberto ed elettivamente domiciliata presso

il suo studio in Roma, Via Archimede, n. 44;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6061/2018 della Corte d’appello di Roma,

depositata il 26/09/2018;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12 dicembre 2019 dal Consigliere Dott. D’Arrigo

Cosimo.

Fatto

RITENUTO

B.F. proponeva opposizione avverso l’atto di precetto notificato, in solido con la Cooperativa Edilizia Tor di B.P. e altri, dalla Prelios Credit Servicing s.p.a., quale mandataria della Sagrantino Italy s.r.l., in forza di un decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti della predetta cooperativa.

Il Tribunale di Velletri accoglieva l’opposizione, ravvisando l’inesistenza di una valida pretesa creditoria nei confronti dell’opponente.

La sentenza veniva appellata dalla Cerved Credit Management s.p.a., nel frattempo subentrata nel ruolo di mandataria della Sagrantino Italy s.r.l. La Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio con la B., in accoglimento del gravame e in totale riforma della sentenza impugnata, rigettava l’opposizione a precetto, condannando l’opponente alle spese di entrambi i gradi.

La decisione è stata fatta oggetto di ricorso per cassazione, da parte della B., per tre motivi. La Cerved Credit Management s.p.a., nella spiegata qualità di procuratrice della Sagrantino Italy s.r.l., ha resistito con controricorso.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

La B. ha depositato memorie difensive.

Diritto

CONSIDERATO

1.1 Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e censura la sentenza impugnata nella parte in cui è pervenuta ad “una lettura distorta” di una “circostanza fattuale”. In particolare, a parere della B., la Corte d’appello avrebbe erroneamente percepito le risultanze degli atti prodotti a sostegno dell’opposizione, dai quali risulterebbe che, effettuato il frazionamento dell’originario fondo gravato da ipoteca, quest’ultima sia stata ristretta a solo alcune delle particelle catastali così ricavate, in considerazione di un parziale adempimento nel frattempo avvenuto, con espressa esclusione del bene poi pervenuto in proprietà della B.. La corte territoriale, invece, avrebbe poggiato la propria attenzione solamente sul profilo dell’avvenuto pagamento del debito, senza considerare il dato del frazionamento e della restrizione dell’ipoteca.

1.2 II motivo è inammissibile per difetto di specificità, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

L’illustrazione della doglianza si fonda non sulla sentenza impugnata, bensì su quella di primo grado pronunciata dal Tribunale di Velletri. Tale sentenza, tuttavia, non viene riprodotta direttamente, nè indirettamente, in questo secondo caso indicando la parte corrispondente alla riproduzione, e senza la sua localizzazione nel fascicolo d’ufficio.

Altrettanto deve dirsi per i documenti evocati a pag. 5 del ricorso. La B. assume che questi documenti evidenzierebbero una serie di risultanze contrarie a quelle ritenute dalla sentenza impugnata, ma non li non identifica compiutamente e non ne riproduce direttamente o indirettamente – il contenuto.

Orbene, al fine di ritenere integrato il requisito della cosiddetta autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione, quando esso concerna la valutazione da parte del giudice di merito di atti processuali o di documenti, è necessario specificare la sede in cui nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte essi siano rinvenibili, sicchè, in mancanza, il ricorso è inammissibile per l’omessa osservanza del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22607 del 24/10/2014, Rv. 633219 – 01).

In particolare, il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti (indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione) e di indicarne il contenuto (trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso); la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile (Sez. 6 – 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016, Rv. 642130 – 01).

1.3 Sebbene il rilievo di inammissibilità per difetto di specificità sia preliminare, non è superfluo osservare che il motivo sarebbe inammissibile anche sotto altro profilo.

In sede di legittimità, una questione di violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può infatti porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, bensì, rispettivamente, solo allorchè si deduca che quest’ultimo abbia posto alla base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso (valutandole secondo il suo prudente apprezzamento) delle prove legali ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Sez. 6 – L, ordinanza n. 27000 del 27/12/2016 -Rv. 642299; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640192 – 01).

Infatti, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c. opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità (Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017 – Rv. 645828). Pertanto, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640194 01).

La doglianza in esame, in conclusione, non reca – a differenza di quanto sostiene la ricorrente – alcun vulnus al principio di cui all’art. 115 c.p.c., in quanto la Corte d’appello non ha deciso in base a prove inesistenti o, comunque, non ritualmente acquisite.

2.1 Con ire, secondo motivo si censura la sentenza impugnata – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – nella parte in cui ha “semplicisticamente glissato sulla questione” della “dedotta mancata correlazione tra il titolo esecutivo azionato e l’ipoteca”.

Sostine la B. che essa aveva evidenziato in primo grado ed aveva ribadito con i motivi di appello che il titolo esecutivo azionato dalla Sagrantino Italy s.r.l. non fosse a lei opponibile, non essendo stato messo nei suoi confronti e non potendo neanche desumersi che essa fosse succeduta a titolo particolare nella posizione debitoria. Piuttosto, la società creditrice avrebbe dovuto dapprima notificarle il titolo esecutivo in forza del quale era stata iscritta l’ipoteca giudiziale e successivamente notificarle l’atto di precetto contenente l’indicazione degli estremi del titolo. Altrimenti, si sarebbe finito con l’avere una “inammissibile duplicazione di titoli esecutivi”.

2.2 Richiamando la giurisprudenza di questa Corte già citata nel paragrafo 1.2, anche in questo caso si deve rilevare il difetto di specificità del motivo, che deve essere quindi dichiarato inammissibile.

La ricorrente, infatti, discute di atti (il titolo esecutivo, l’iscrizione ipotecaria e l’atto di precetto) di cui non riproduce il contenuto e che neppure localizza nel fascicolo di merito. Sicchè non è dato sapere neppure se questi atti siano stati mai acquisiti agli atti del giudizio (circostanza comunque non sufficiente, da sè, a garantire l’autosufficienza del ricorso per cassazione).

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame, da parte della Corte d’appello, dell’eccezione di prescrizione del credito.

A prescindere da ogni considerazione sul merito dell’eccezione, va rilevato che la deduzione della violazione dell’art. 112 c.p.c. per violazione della corrispondenza fra chiesto e pronunciato presuppone sempre la dimostrazione – ai fini dell’osservanza della condizione di ammissibilità imposta dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, – dell’effettiva, rituale e tempestiva formulazione della domanda o dell’eccezione al giudice che avrebbe omesso di pronunciarsi sul punto.

Il ricorso difetta di tale allegazione, in quanto la B. non ha indicato, nè direttamente nè indirettamente, in quale occasione e con quale atto processuale essa avrebbe davvero prospettato innanzi alla Corte d’appello l’eccezione di prescrizione, nè di averla tempestivamente proposta, fin dal primo atto difensivo, nel giudizio di primo grado.

Solo nella memoria difensiva la B. precisa che l’eccezione sarebbe stata ribadita a pag. 8 della comparsa di appello. Questa tardiva puntualizzazione, tuttavia, non è sufficiente a colmare il vizio di inammissibilità dell’originaria formulazione del motivo.

Il motivo è quindi inammissibile.

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

Ricorrono altresì i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per l’impugnazione proposta.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2020

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