Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10430 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 29/04/2010), n.10430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

AREA FASHION s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a

margine del ricorso, dagli Avv. Iadanza Paolo e Gianpaolo Rossi,

elettivamente domiciliata nello studio di quest’ultimo in Roma, viale

delle Milizie, n. 38;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del

controricorso, dagli Avv. Pirocchi Gabriele, Francesco Pirocchi,

Antonello Coniglione, Alessandra Tagliasacchi e Giampaolo De Piazzi,

elettivamente domiciliato nello studio degli Avv. Gabriele Pirocchi e

Francesco Pirocchì in Roma, via Salaria, n. 280;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 160 del 20 gennaio

2009;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito l’Avv. Francesco Pirocchi;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale dott. APICE Umberto che ha concluso: “aderisco alla

relazione”.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la controversia trae origine dalla violazione dei limiti di velocità consentiti su strada compresa all’interno del perimetro urbano del Comune di (OMISSIS), toponomasticamente denominata viale Oberdan, illecito accertato da autovelox collocato in posizione fissa secondo quanto previsto dal D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4 (conv. in Legge, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2002, n. 168);

che, giudicando in grado di appello, il Tribunale di Treviso, con sentenza depositata il 20 gennaio 2009, ha rigettato il gravame proposto dalla proprietario dell’autoveicolo, s.r.l. Area Fashion, nei confronti del Comune di (OMISSIS);

che il Tribunale ha ritenuto che far rientrare una strada tra le strade urbane di scorrimento rappresenta una questione di discrezionalità tecnica riservata agli organi della pubblica amministrazione, insindacabile da parte del giudice ordinario;

che per la cassazione della sentenza del Tribunale ha interposto ricorso la società Area Fashion, sulla base di due motivi;

che ha resistito, con controricorso, il Comune di (OMISSIS).

Letta, la relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ. depositata dal consigliere designato il 22 febbraio 2010.

Considerato che con il primo motivo di ricorso si chiede di affermare che la qualificazione di una strada in una ovvero in altra delle categorie indicate nell’art. 2 C.d.S., commi 2 e 3 costituisce attività vincolata per la pubblica amministrazione, sicchè il giudice ordinario potrebbe sindacare lo scostamento del prefetto dai criteri stabiliti dal legislatore;

che con il secondo mezzo si denuncia omessa e/o insufficiente motivazione;

che, ad avviso del Collegio, non sussistono i requisiti di evidenza decisoria che consentono la trattazione del ricorso in camera di consiglio;

che, pertanto, ne deve essere disposto il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza presso la Struttura.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza presso la Struttura.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

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