Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10430 del 20/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 10430 Anno 2016
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 434-2015 proposto da:
BRUSCO GIOIELLI SRL , in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IGNAZIO GUIDI
46, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO GIOVANNIELLO, che
la rappresenta e difende giusto mandato a margine del presente ricorso;

– ricorrente contro
CIOCCOLINI GIOVANNI, CIOCCOLINI AURELIO,
CIOCCOLINI CECILIA, elettivamente domiciliati in ROMA, PIE
CLODIO 32, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO COSTA,
che li rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine della
comparsa di costituzione di nuovo difensore;

– resistenti –

Data pubblicazione: 20/05/2016

avverso la sentenza n. 3293/2014 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 22/04/2014, depositata il 19/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’
11/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO
ANTONIO GENOVESE;

quale prende atto della rinuncia depositata dall’Avvocato Alberto
Giovanniello, depositata prima dell’apertura dell’udienza, Nulla
oppone.
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in
data 20 luglio 2015, la seguente proposta di
definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ.:
«Con sentenza in data 19 maggio 2014, la Corte
d’Appello di Roma, ha accolto l’impugnazione proposta
dai signori Cioccolini (Aurelio, Cecilia e Giovanni)
contro la sentenza del Tribunale di quella stessa città
che, invece, aveva respinto l’opposizione al decreto
ingiuntivo proposta dai predetti sigg. Cioccolini
avverso il DI ottenuto dalla società Brusco Gioielli
srl per un debito contratto dalla genitrice deceduta
dei tre germani, in quanto l’omesso deposito del
fascicolo di parte da parte della società – già
ritirato nel giudizio di primo grado e non depositato
neppure in quello di appello – impediva di contrastare
le eccezioni riguardanti la legittimazione attiva e
passiva, sollevata dagli opponenti ed appellanti, e di
verificare il fondamento dell’azione causale proposta
in uno con l’azione cartolare.
Avverso la sentenza della Corte d’Appello ha proposto
ricorso per cassazione la società Brusco Gioielli srl,
con atto notificato il 19 dicembre 2014, sulla base di
un unico motivo, con cui denuncia violazione e falsa
applicazione di norme di legge processuale ( 165, 166,
169 c.p.c. e 74 e 77 disp att. c.p.c.).
I sigg. Cioccolini, non hanno svolto difese.

Il ricorso appare manifestamente infondato, giacché:
a)con riguardo alla prima subdoglianza (con la quale si
principi
relativi
dei
la
violazione
lamenta
all’acquisizione delle prove nel corso del processo di
cognizione) il mezzo di ricorso appare inammissibile
proprio richiamando la giurisprudenza di questa Corte
(ultima Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10741 del 2015)
Ric. 2015 n. 00434 sez. M1 ucl. 11-03-2016
-2-

udito l’Avvocato Giancarlo Costa, difensore del controricorrente, il

Ric. 2015 n. 00434 sez. MI – ud. 11-03-2016
-3-

secondo cui « Il giudice che accerti che una parte ha
ritualmente ritirato, ex art. 169 cod. proc. civ., il
proprio fascicolo, senza che poi risulti, al momento
della decisione, nuovamente depositato o reperibile,
non è tenuto, in difetto di annotazioni della
cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie
attinenti a fatti che impongano accertamenti presso
quest’ultima, a rimettere la causa sul ruolo per
consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza
riscontrata, ma ha 11 dovere di decidere la
controversia allo stato degli atti.»;
che, nella specie, nessuna allegazione in ordine al
nuovo deposito del fascicolo è stato compiuto dalla
parte oggi ricorrente la quale, peraltro, oltre a non
depositare il fascicolo in prime cure non ha adempiuto
al suo onere neppure nel corso del giudizio di appello,
così reiterando il comportamento omissivo, neppure
accompagnato da istanze di rimessione in termini;
b)con riguardo alla seconda subdoglianza (con la quale
si lamenta la insufficienza o contraddittorietà della
motivazione in ordine all’accertamento – anche negativo
– di fatti e condizioni, ritenute superabili dal primo
giudice, anche in difetto del fascicolo di parte) il
a fronte di
mezzo appare inammissibile perché,
specifiche contestazioni contenute nella sentenza di
appello (a p. 5, sulla consegna dei gioielli; a p. 6
sullo scambio gioielli-assegni; a p. 7 sulla tardività
della produzione degli atti del proc. penale), muove
una contestazione sostanzialmente generica ed incapace
di criticare i singoli passaggi della conclusione del
ragionamento giudiziale;
che, del resto, le critiche miranti alla inammissibile
ripetizione del giudizio di fatto, attraverso il
riesame (anche dell’ammissibilità) di atti e documenti
oggetto di apprezzamento nella fase di merito, con
riferimento alle sentenze (come quella oggetto del
presente giudizio) pubblicate oltre il termine di
trenta giorni successivo all’entrata in vigore della
legge n. 134 del 2012 (che ha convertito il DL n. 83
del 2012), per le quali è stato dettato un diverso
tenore della previsione processuale (al di là delle
formulazioni recate dal ricorso) sostanzialmente
invocata (ossia, l’art. 360 n. 5 c.p.c.), si infrangono
sull’ interpretazione chiarita dalle SU civili nella
Sentenza n. 8053 del 2014 [la riformulazione dell’art.
360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta
dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in
legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata,
alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12
delle preleggi, come riduzione al “minimo
di legittimità sulla
costituzionale” del sindacato
motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione

Considerato che la società Brusco Gioielli srl, con
atto depositato prima dell’adunanza camerale, avendo
già munito di procura speciale il proprio difensore, ha
rinunciato al ricorso;
che, tuttavia, alla rinuncia non è seguita l’adesione
della controparte;
che quest’ultima, costituitasi per mezzo di nuovo
difensore, è comparsa all’udienza camerale, dove ha
preso atto della rinuncia al ricorso da parte della
Società Brusco Gioielli S.r.l.:
che, pertanto, devesi dichiarare estinto il giudizio,
compensandosi le relative spese, in quanto gli
intimati, nella sostanza, non hanno svolto vere e
proprie difese:
che, quanto al contributo unificato, deve escludersene
il raddoppio, atteso che tale misura si applica ai soli
casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della
sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità
(Cass. sez. 6, Ordinanza n. 6888 del 2015 e,
trattandosi di misura eccezionale,
lato sensu
sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass.
sez. 6, Ordinanza n. 19562 del 2015) e, come tale, non
suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
PQM

La Corte,
Dichiara estinto il processo e compensa, fra le parti,
le spese di questo giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115
del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge
n. 228 del 2012, dichiara la NON sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1-bis delle stesso art. 13.

Ric. 2015 n. 00434 sez. M1 – ud. 11-03-2016
-4-

solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in
violazione di legge costituzionalmente rilevante, in
quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé,
purché il vizio risulti dal testo della sentenza
impugnata, a prescindere dal confronto con le
risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce
nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto
materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”,
nel “contrasto irriducibile tra affermazioni
inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed
obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque
rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della
motivazione.].
In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale
ai sensi degli artt. 380-bis e 375 n. 5 c.p.c..».

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6l a sezione civile della Corte di cassazione, 1’11 marzo

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA