Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10430 del 20/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10430 Anno 2015
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 21200-2011 proposto da:
MALATESTA MARIA ROSARIA (MLTMRS37S5416771)
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 66,
presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SPAGNUOLO, che la
rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato avverso il decreto n. R.G. 2474/10 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI del 13/04/2011, depositato il 18/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
24/02/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.
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Data pubblicazione: 20/05/2015

Con decreto del 13 aprile 2011, la Corte di Appello di Napoli accoglieva la domanda avanzata da Malatesta
Maria Rosaria, (condomina del Condominio Ladalardo) riconoscendo il danno non patrimoniale sofferto
dallo stesso a causa del ritardo verificatosi nel corso del procedimento civile avviato da Sabatino Carmela nel
1990 nei confronti del predetto Condominio — nel quale si costituiva esclusivamente il convenuto
Condominio — liquidando la somma pari a 300,00 euro per ciascun anno di ritardo.

Premesso che il ricorso in esame veniva rinviato a nuovo molo, in attesa della decisione della Sezioni Unite

legittimazione dei singoli condomini ad agire in giudizio per far valere il diritto alla equa riparazione per la
durata irragionevole del processo presupposto intentato dal Condominio, in persona dell’amministratore, del
quale i condomini stessi non sono stati parti”.

Rilevato che, con sentenza n. 19663/2014, le Sezioni Unite Civili hanno enunciato il seguente principio di
diritto: nel caso di giudizio che vede quale parte costituita il solo Condominio, e non anche i singoli
condomini, “spetta esclusivamente” a quest’ultimo, “in persona del suo amministratore, a ciò autorizzato da
delibera assembleare, far valere il diritto alla equa riparazione per la durata irragionevole di detto
giudizio”.

Rilevato, infine, che la parte ricorrente, a norma dell’art. 390 c.p.c., ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in
considerazione della suddetta decisione delle Sezioni Unite, la cui soluzione mantiene ferma la soluzione
acquisita dinanzi al giudice di merito.

L’esistenza di un contrasto giurisprudenziale, al momento della proposizione del ricorso relativo alla
legittimazione del singolo condomino nei giudizi in oggetto, impone la compensazione delle spese
processuali del presente grado di giudizio.

P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il processo e compensa le spese di lite.
Cosi deciso nella camera di consiglio del 24 febbraio 2015

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volta a sciogliere il contrasto giurisprudenziale esistente tra le sezioni semplici sulla “questione relativa alla

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