Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10430 del 20/04/2021

Cassazione civile sez. III, 20/04/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 20/04/2021), n.10430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27796-2019 proposto da:

R.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO RIBOTY,

23, presso lo studio dell’avvocato VALERIA GERACE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO UNITA’ DUBLINO, rappresentato dall’Avvocatura

dello Stato;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 29/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/12/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

CONSIDERATO

CHE:

Il ricorrente R.T., cittadino del (OMISSIS) emigrato dal suo paese, dove riteneva di essere perseguitato e osteggiato nel godimento dei diritti civili, verso la Svezia, dove ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato politico, che gli è stato negato. Espulso dalla Svezia è giunto in Italia, dove ha nuovamente chiesto il riconoscimento della protezione internazionale, ma è stato espatriato nuovamente verso lo Stato scandinavo.

Egli ha proposto ricorso avverso tale provvedimento, ma il Tribunale lo ha dichiarato inammissibile per tardività. Ricorre con tre motivi. Non v’è costituzione del Ministero.

Diritto

RITENUTO

CHE:

p..- Il decreto impugnato ha dichiarato tardivo e dunque inammissibile il ricorso introduttivo da parte del ricorrente ed ha anche ritenuto che non sussistessero ragioni per una rimessione in termini.

p..- Questo decreto è impugnato con tre motivi.

p..- Il ricorso è inammissibile.

p..- Infatti nessuno dei tre motivi censura la ratio della decisione impugnata, ossia l’inammissibilità della domanda per tardività.

Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14 si legge, “in relazione alla esigenza di accordare una forma gradata di protezione o altre forme residuali”.

Il motivo dunque attiene alla questione del rifiuto di protezione internazionale e ritiene errata la decisione nel punto in cui non ha ritenuto rilevante e specifica la persecuzione.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 13 testo unico dell’immigrazione: questo motivo, oltre a considerazioni nel merito della protezione internazionale, contiene un accenno alla ratio della decisione impugnata.

Infatti, a pagina 20, pone la questione della tardività del ricorso, dicendo che non è dato sapere se, pur essendovi un interprete al momento in cui il provvedimento di espulsione è stato emesso, sia stato fatto presente al ricorrente il termine per impugnare.

Il motivo è inammissibile comunque, in quanto fa leva, per contestare la tardività, sulla mancata conoscenza dei termini per impugnare, questione che era stata posta al Tribunale mediante istanza di rimessione in termini, ed il Tribunale l’ha rigettata, e qui non v’è uno specifico motivo di censura, se non quello consistente nel dire che non è certo che, pur essendovi l’interprete, questi abbia illustrato al ricorrente i termini di impugnazione.

Quindi pone a censura della ratio un fatto che non è neanche certo nella stessa prospettazione del ricorrente.

Inoltre, la questione della conoscenza dei termini per impugnare appare nuova, e proposta per la prima volta in Cassazione, non risultando che sia stata sottoposta al Tribunale, davanti al quale risulta esser stata fatta questione solo della presenza dell’interprete e dunque della traduzione in lingua madre del contenuto del decreto di espulsione e relativi atti.

Il terzo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 3 e verte sul mancato ricorso ai poteri istruttori per accertare la reale persecuzione.

Si tratta dunque di un ricorso del tutto fuori dalla ratio della decisione impugnata, a parte quanto detto al secondo motivo, e quindi è pure esso inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021

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