Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10430 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2011, (ud. 24/03/2011, dep. 12/05/2011), n.10430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13498-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

LAVORAZIONE INDUSTRIALE SCARL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 68/2004 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 03/03/2005; udita la relazione della causa svolta nella

pubblica udienza del 24/03/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

CARACCIOLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI, che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il 18.4.2006 è stato notificato alla “Lavorazione Industriale s.c. a r.l.” un ricorso dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe (depositata il 3.3.2005) che ha parzialmente accolto l’appello dell’Ufficio (salvo che per il capo del provvedimento concernente le sanzioni, il quale è rimasto annullato) contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Trapani n. 1184/01/1999 che aveva integralmente accolto il ricorso della società contribuente avverso avviso di rettifica per IVA relativo all’anno imposta 1993.

Non ha svolto attività difensiva la parte intimata.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 24.3.2011. in cui il PG ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

2. I fatti di causa.

Con il menzionato avviso di rettifica l’Agenzia ha contestato alla società contribuente l’erronea applicazione dell’aliquota IVA ridotta su corrispettivi per prestazioni di demolizione e ricostruzione di un capannone industriale, siccome è prevista dalla L. n. 457 del 1978, art. 31 per gli “interventi di recupero del patrimonio edilizio”, ed ha perciò recuperato la maggiore imposta di L. 24.703.000 l’impugnazione del provvedimento era stata accolta integralmente dalla CTP di Trapani, pronuncia avverso la quale era stato poi interposto appello dall’Agenzia. L’adita CTR di Palermo ha accolto parzialmente il gravame, e cioè limitatamente al recupero dell’imposta, ma ha annullato il provvedimento per il capo di irrogazione della sanzione, ritenendo che sussistessero le “obiettive condizioni di incertezza” in ragione delle quali il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8 consente al giudice di dichiarare non applicabili le sanzioni.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

fa sentenza della CTR oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che l’erronea applicazione dell’aliquota agevolata da parte della società contribuente doveva, essere considerata “diretta conseguenza della richiesta avanzata dal committente” e che ciò poteva considerarsi l’onte di “obiettive condizioni di incertezza, ai fini dell’esatta quantificazione dell’imposta da pagare”, donde poi l’applicazione al caso di specie – “sia pure estensivamente” – della disciplina dianzi richiamata.

4. Il ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è sostenuto con unico motivo d’impugnazione e si conclude previa determinazione del valore della lite in Euro 30.909,94 – con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con la condanna di parte avversaria al pagamento delle spese di lite.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Il primo motivo d’impugnazione.

a) L’unico motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: “Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8. Omessa o comunque insufficiente e contraddittoria motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

La ricorrente Agenzia si duole che il giudice di appello abbia interpretato in modo del tutto illegittimo il concetto di “obiettive condizioni di incertezza” ai fini di giustificare la disapplicazione delle sanzioni, nel mentre è interpretazione corretta della formula normativa che il convincimento erroneo del contribuente debba essere stato direttamente determinato dall’equivocità della disciplina legislativa, ciò che nel caso di specie doveva nettamente escludersi.

La censura è fondata e deve essere accolta.

Con numerose decisioni – tutte di segno conforme e coerente – questa Corte ha esplicato che l’oggettiva incertezza a cui fa riferimento il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8 ai fini della disapplicazione delle sanzioni irrogate deve collegarsi non già ad uno stato soggettivo e temporaneo, superabile attraverso la fattiva attivazione del contribuente nelle sedi appropriate, ma ad. una caratteristica intrinseca ed obiettiva del dato normativo (sul punto basti qui richiamare Cass. Sez. 5. Sentenza n. 17602 del 27/06/2008, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14715 del 04/06/2008 e Cass. Sez. 5. Sentenza n. 9320 de 20/04/2006).

E perciò, il potere della commissione tributaria di dichiarare non applicabili le sanzioni non penali, previste da leggi tributarie, quando la violazione sia giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito delle disposizioni alle quali si riferisce, presuppone la sussistenza di elementi positivi di confusione, derivanti dalla equivocità di singole prescrizioni.

Nella specie di causa il giudicante -la cui consapevole perplessità circa la corretta applicazione del disposto normativo è già sintomaticamente evidenziata dall’avverbio “estensivamente”, utilizzato nel corpo della motivazione – non si è curato affatto dell’analisi del dato normativo, ma ha valorizzato un elemento di fatto estrinseco rispetto a quello (e cioè la richiesta avanzata dai committente), così interponendo un tramite manifestamente ultroneo tra la fattispecie e la disciplina di legge.

Poichè non vi è dubbio che la verifica circa la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità della richiamata disciplina è eensurabile in sede di legittimità per violazione di legge (nei limiti in cui la stessa risulti proposta in riferimento a fatti già accertati e categorizzati nel giudizio di merito: si veda Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24670 del 28/11/2007) e poichè non residuano qui ulteriori accertamenti di fatto che impongano la rimessione della controversia al giudice del merito, non resta che concludere nel senso che la sentenza di appello deve essere cassata, e che il ricorso del contribuente avverso il provvedimento impositivo deve restare respinto anche per la parte che concerne il capo di irrogazione delle sanzioni.

La regolazione delle spese è improntata al criterio della integrale compensazione, sussistendone giusti motivi, alla luce della peculiarità della vicenda di fatto.

P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza impugnata in ordine ai capo relativo alla parte sanzionatoria del provvedimento impositivo e decidendo nel merito rigetta anche per questo aspetto il ricorso de contribuente avverso l’anzidetto provvedimento. Compensa integralmente tra le parti le spese di causa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

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