Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1043 del 21/01/2010

Cassazione civile sez. lav., 21/01/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 21/01/2010), n.1043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.p.A., in persona dell’Avv. S.A.,

Responsabile della Direzione Affari Legali, delegato in virtù dei

poteri conferiti giusta procura per atto notaio Ambrosone di Roma del

15.06.2005 rep. n. 36583, elettivamente domiciliata in Roma, Viale

Europa n. 190, rappresentata e difesa dall’Avv. URSINO Maria Rosaria

come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.G., elettivamente domiciliato in Roma, Viale

delle Medaglie d’Oro n. 157, presso l’Avv. Romolo Giuseppe Cipriani,

rappresentata e difesa dall’Avv. BIA Raffaele del foro di Bari per

procura a margine del ricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 466/06 della Corte di Appello di

Bari del 14.02.2006/23.02.2006 nella causa iscritta al R.G. n. 1377

dell’anno 2005.

Udita la relazione del Cons. Dott. Alessandro De Renzis svolta nella

pubblica udienza del 15.12.2009;

udito l’Avv. Romolo Giuseppe Cipriani, per delega dell’Avv. Raffaele

Bia, per il controricorrente;

sentito il P.M., nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MATERA

Marcello, che ha concluso per l’estinzione del giudizio per rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso, ritualmente depositato, la S.p.A. Poste Italiane, proponeva appello contro la sentenza n. 3933 del 2004 del Tribunale di Bari, che aveva accolto la domanda proposta da G. G., dipendente di tale società (già Ente Poste Italiane) dal (OMISSIS), e per l’effetto aveva condannato l’appellante al pagamento di quanto richiesto per lavoro straordinario espletato dal 1.01.1995.

La decisione di primo grado è stata confermata dalla Corte di Appello di Bari con sentenza n. 466 del 2006.

Le Poste Italiane S.p.A. ricorrono per cassazione con tre motivi.

Il G. resiste con controricorso.

La ricorrente ha depositato atto di rinuncia in data 6.10.2009.

2. In via preliminare va preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritta dalla ricorrente ed intervenuta a seguito di conciliazione in sede sindacale, come da verbale del 13.07.2009.

In questa situazione, non essendosi perfezionata la rinuncia ai sensi dell’art. 390 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta difetto di interesse (cfr. Cass. n. 2839 del 18 marzo 1991 ; Cass. n. 1510 del 10 marzo 1979, Cass. ordinanza n. 19800 del 15 settembre 2009).

Le spese del giudizio di cassazione vanno compensate, in conformità a quanto concordato tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010

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