Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1043 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2021, (ud. 27/10/2020, dep. 20/01/2021), n.1043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12181/2019 R.G. proposto da:

CONSORZIO MERCATO ORTOFRUTTICOLO DELL’AGRONOCERINO SARNESE SCARL IN

LIQUIDAZIONE (C.F. (OMISSIS)), in persona del liquidatore,

rappresentato e difeso dall’Avv. VINCENZO VAIRO, elettivamente

domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della

Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NOCERA INFERIORE, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 8610/18, depositata il 9

ottobre 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 27 ottobre 2020 dal Consigliere Relatore D’Aquino Filippo.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La società contribuente ha impugnato alcuni avvisi di accertamento emessi dal Comune di Nocera Inferiore, relativi ai periodi di imposta degli anni 2011 – 2013 per Tarsu/Tia e Tares, ritenendo il proprio difetto di legittimazione attiva, allegando che le aree occupate dal consorzio rientrassero in massima parte nel territorio di altro comune e deducendo che le aree scoperte pertinenziali o accessorie scoperte non fossero tassabili in quanto adibite a officina di produzione di rifiuti speciali.

La CTP di Salerno ha accolto il ricorso e la CTR della Campania, Sezione staccata di Salerno, con sentenza del 9 ottobre 2018, ha parzialmente accolto l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello, sulla base di una perizia di parte in atti, che fossero state individuate sia la parte di immobile destinata a mercato ortofrutticolo ricadente nel comune di Nocera, sia quella ricadente in altro comune.

Propone ricorso per cassazione parte contribuente affidato a due motivi, ulteriormente illustrato da memoria; il Comune intimato non si è costituito in giudizio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1 – Prima di entrare nel merito dell’esame del ricorso, occorre soffermarsi su quanto deduce il ricorrente in memoria, nonchè sulla circostanza che il ricorso per cassazione non risulta, come si vedrà, notificato a controparte.

1.1 – Il ricorrente ha prodotto cartolina relativa alla notificazione del ricorso per cassazione a mezzo posta, dalla quale si evince, contraddittoriamente, che il plico non sarebbe stato consegnato per rifiuto dello stesso (con conseguente avvenuta notificazione ex art. 138 c.p.c., comma 2), nonchè che il plico non sarebbe stato notificato per irreperibilità del destinatario, con annotazione dell’addetto al recapito.

1.2 – Il ricorrente, in memoria, deduce che il ricorso per cassazione è stato notificato alla parte intimata presso il domicilio eletto, ma non all’indirizzo indicato in ricorso ((OMISSIS)), bensì all’indirizzo indicato nella relata di notifica ((OMISSIS)), evidenziando, inoltre, che dalle proprie ricerche il destinatario della notificazione avrebbe avuto come indirizzo quello di (OMISSIS).

1.3 – Da tali elementi deve ritenersi che la notificazione, tentata presso un soggetto a un indirizzo relativamente al quale egli risultava irreperibile, è stata omessa e ciò è avvenuto per cause non imputabili al notificante.

2 – Tuttavia deve rilevarsi che, pur non essendo andata a buon fine la notificazione per cause non imputabili al notificante, il ricorrente non si sia attivato tempestivamente per la sua rinnovazione. Lo stesso ricorrente deduce che l’omessa notificazione si è verificata alla data del 14.06.2019 (come risulta dalla cartolina di ritorno) e che la data di conoscenza di tale atto risalirebbe a un periodo successivo, compreso tra la fine dell’anno 2019 e l’inizio dell’anno 2020 (“la busta recante l’atto (…) veniva recapitato allo scrivente studio per puro caso (…) e trovato così come viene depositato in cassetta postale non dello studio presumibilmente tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020”).

3 – Al riguardo è principio consolidato che, nel caso in cui la notifica dell’atto di impugnazione non sia andata a buon fine per cause indipendenti dalla volontà del notificante, il notificante ha l’onere di procedere tempestivamente alla rinnovazione della notifica (Cass., Sez. I, 30 settembre 2016, n. 19599), come anche nel caso in cui la notificazione sia avvenuta presso un procuratore costituito che avesse mutato domicilio (Cass., Sez. III, 13 febbraio 2014, n. 3356). Ciò che occorre è che il notificante, una volta acquisita conosce a della circostanza della causa della omessa notifica, si sia attivato con immediatezza, e comunque entro un termine ragionevole (Cass., Sez. VI, 19 ottobre 2017, n. 24660), termine che viene individuato da questa Corte nella metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c. (Cass., Sez. U., 15 luglio 2016, n. 14594; Cass., Sez. II, 11 giugno 2018, n. 15056; Cass., Sez. Lav., 27 giugno 2018, n. 16943; Cass., Sez. VI, 9 agosto 2018, n. 20700; Cass., Sez. V, 25 gennaio 2019, n. 2195).

3.1 – Nel caso di specie il ricorrente ha omesso del tutto di provvedere alla rinnovazione della notificazione all’intimato, che non si è costituito in giudizio, cosa che avrebbe dovuto fare nel suddetto termine della metà dei termini di cui all’art. 325 c.p.c. (decorrente, da quanto lo stesso ricorrente deduce, dall’inizio dell’anno 2020).

Nè il ricorrente ha chiesto espressamente di essere rimesso in termini.

4 – Il ricorso deve, pertanto, ritenersi inammissibile per mancata prova del perfezionamento del procedimento notificatorio e conseguente mancata instaurazione del contraddittorio entro la data della decisione del ricorso. Nè, in assenza di esplicita richiesta rimessione in termini, può concedersi di ufficio termine per la rinnovazione della notificazione, ove il notificante non offra la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nell’ovviare al mancato perfezionamento del procedimento notificatorio (Cass., Sez. VI, 12 luglio 2018, n. 18361; Cass., Sez. V, 28 marzo 2019, n. 8641), il che è conforme al principio secondo cui l’ordinamento ha interesse alla stabilizzazione del provvedimento impugnato, sicchè non può disporsi la rinnovazione di un atto non compiuto, nè possono essere accordati nuovi termini per l’espletamento di incombenti processuali necessari e non svolti, non essendo consentito alla parte di essere arbitra dei tempi del processo d’appello, nè di allungarne, con condotte omissive non giustificate, la ragionevole durata (Cass., Sez. I, 27 novembre 2019, n. 30968; Cass., Sez. U., 30 luglio 2008, n. 20604).

Nulla per le spese e con raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, se dovuti.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

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