Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10429 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 29/04/2010), n.10429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

Z.S., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a

margine del ricorso, dagli Avv. Iadanza Paolo e Gianpaolo Rossi,

elettivamente domiciliato nello studio di quest’ultimo in Roma, viale

delle Milizie, n. 38;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del

controricorso, dagli Avv. Pirocchi Gabriele, Francesco Pirocchi,

Antonello Coniglione, Alessandra Tagliasacchi e Giampaolo De Piazzi,

elettivamente domiciliato nello studio degli Avv. Gabriele Pirocchi e

Francesco Pirocchi in Roma, via Salaria, n. 280;

– controricorrente –

e sul ricorso proposto da:

COMUNE DI (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del

controricorso, dagli Avv. Gabriele Pirocchi, Francesco Pirocchi,

Antonello Coniglione, Alessandra Tagliasacchi e Giampaolo De Piazzi,

elettivamente domiciliato nello studio degli Avv. Gabriele Pirocchi e

Francesco Pirocchi in Roma, via Salaria, n. 280;

– ricorrente in via incidentale –

contro

Z.S.;

– intimato –

avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 2636 del 4 dicembre

2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito l’Avv. Gabriele Pirocchi;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale dott. APICE Umberto che ha concluso: “aderisco alla

relazione”.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la controversia trae origine dalla violazione dei limiti di velocità consentiti su strada compresa all’interno del perimetro urbano del Comune di (OMISSIS), toponomasticamente denominata (OMISSIS), illecito accertato da autovelox collocato in posizione fissa secondo quanto previsto dal D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4 (conv. in Legge, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2002, n. 168);

che, giudicando in grado di appello, il Tribunale di Treviso, con sentenza depositata il 4 dicembre 2008, ha rigettato il gravame proposto da Z.S. nei confronti del Comune di (OMISSIS);

che il Tribunale ha ritenuto che il (OMISSIS) presenta le caratteristiche normativamente richieste per poter essere classificato come strada urbana di scorrimento, giacchè, ai sensi dell’art. 2 C.d.S., comma 3, lett. D), ai fini della qualificazione di una strada come strada urbana di scorrimento, non è necessario che tutte le intersezioni siano semaforizzate. D’altra parte – ha accertato il Tribunale – le aree esterne alla sede viabile destinate alla sosta dei veicoli risultano dotate di immissioni e uscite concentrate, come imposto normativamente;

che per la cassazione della sentenza del Tribunale ha interposto ricorso Z.S., sulla base di due motivi;

che ha resistito, con controricorso, il Comune di (OMISSIS), che a sua volta ha proposto ricorso incidentale, affidato ad un motivo.

Letta la relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ. depositata dal consigliere designato il 22 febbraio 2010.

Considerato che, preliminarmente, il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., essendo entrambe le impugnazioni riferite alla stessa sentenza;

che con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2 C.d.S. e del D.L. n. 121 del 2002, art. 4;

che con il secondo mezzo il ricorrente si duole che mancherebbe nel caso di specie un elemento strutturale che il legislatore prevede per le strade urbane di scorrimento, rappresentato dalle aree di sosta esterne alla carreggiata con immissioni ed uscite concentrate;

che con l’unico motivo di ricorso incidentale si chiede di affermare che la qualificazione di una strada in una ovvero in altra delle categorie indicate nell’art. 2 C.d.S., commi 2 e 3 costituisce esercizio di discrezionalità tecnica da parte della pubblica amministrazione, insindacabile da parte del giudice;

che, ad avviso del Collegio, non sussistono i requisiti di evidenza decisoria che consentono la trattazione dei ricorsi in camera di consiglio;

che, pertanto, ne deve essere disposto il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza presso la Struttura.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza presso la Struttura.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA