Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10429 del 27/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 27/04/2017, (ud. 19/01/2017, dep.27/04/2017),  n. 10429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7182-2011 proposto da:

OFFICINE TIPOGRAFICHE AIELLO E PROVENZANO S.R.L., C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, dumluilla1a in ROMA,

PIAZZA LAVOUR, prosse cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’Avvocato ALESSANDRO GARILLI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29 presso

L’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ANTONINO SGROI, LUIGI CALIULO, LELIO MARITATO, ENRICO

MITTONI, CARLA D’ALOISIO, giusta delega in calce alla copia

notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

E SUL RICORSO SUCCESSIVO, senza numero di R.G. proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale mandatario della S.C.C.I. CARTOLARIZZAZIONE CREDITI

INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29

presso L’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso

dagli Avvocati ANTONINO SGROI, LUIGI CALIULO, LELIO MARITATO, giusta

delega in atti;

– ricorrente successivo –

contro

OFFICINE TIPOGRAFICHE AIELLO E PROVENZANO S.R.L. C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 342/2010 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 10/03/2010 R.G.N. 685/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto della società e

accoglimento dell’INPS;

udito l’Avvocato DE ROSE EMANUELE per delega verbale Avvocato SGROI

ANTONINO;

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Officine Tipografiche Aiello e Provenzano S.r.l. chiedeva al Tribunale di Palermo di annullare il verbale di accertamento con il quale l’Inps le aveva intimato di non avvalersi, mediante conguaglio, degli sgravi previsti dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 44 e le aveva addebitato i contributi dovuti. Con lo stesso ricorso, la società chiedeva che l’istituto previdenziale fosse condannato alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di contributi previdenziali per i dipendenti assunti ad incremento dell’occupazione a norma della L. n. 448 del 2001, art. 48.

L’Inps si costituiva e spiegava domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna della società opponente al pagamento dei contributi quantificati con il verbale di accertamento.

Il Tribunale rigettava la domanda principale per difetto di interesse. Non esaminava la domanda riconvenzionale, ritenendola assorbita nel rigetto della domanda principale. La sentenza era appellata dalla Officine tipografiche e, in via incidentale, anche dall’Inps.

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza depositata in data 10/3/2010, dissentendo dal primo giudice in ordine al difetto di interesse, rigettava l’appello principale e dichiarava inammissibile l’appello incidentale. La Corte riteneva insussistente il diritto della società agli sgravi contributivi, avendo accertato che essa non aveva rispettato i contratti collettivi, presupposto indefettibile del diritto medesimo, pagando ai lavoratori i ratei di 13a mensilità in misura non corrispondente a quanto previsto dal CCNL applicabile e corrispondendo ai lavoratori del settimo livello retribuzioni inferiori a quelle contrattuali. Riteneva assorbito l’esame dell’altro presupposto richiesto per il diritto, relativo all’incremento occupazionale. Infine, rigettava l’appello incidentale dell’Inps, considerando inammissibile la domanda riconvenzionale, perchè priva della richiesta di spostamento dell’udienza di discussione ai sensi dell’art. 418 c.p.c..

Contro la sentenza propongono ricorso per cassazione entrambe le parti con distinti ricorsi. L’Inps si difende dal ricorso della controparte depositando procura in calce al ricorso medesimo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

In via preliminare deve darsi atto della riunione dei due ricorsi, in quanto si tratta di impugnazioni rivolte contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).

Il ricorso della Officine Tipografiche è fondato su un unico motivo costituito dalla violazione e falsa applicazione della L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 44 e della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 3. Esso non è fondato.

La L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 44, comma 1, così dispone: “1. A tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, è riconosciuto, per i nuovi assunti nell’anno 2002 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 2001 e per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) a loro carico, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoro dipendente. Ai fini della concessione delle predette agevolazioni, si applicano le condizioni stabilite alla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 3, comma 6, aggiornando al 31 dicembre 2001 le date di cui alla lettera a) del medesimo art. 3, comma 6”.

La L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 6, così dispone: “6. Le agevolazioni previste dal comma 5 si applicano a condizione che: (omissis) g) siano osservati i contratti collettivi nazionali per i soggetti assunti (omissis)”.

Le citate norme si pongono su una linea di interventi normativi a sostegno delle imprese industriali e artigiane operanti nel Mezzogiorno, risalenti alla L. n. 1089 del 1968, finalizzati allo sviluppo delle attività produttive ed all’incremento dell’occupazione come strumenti di politica economica: esse riconoscono il beneficio degli sgravi contributivi soltanto alle imprese che assicurino ai propri dipendenti trattamenti non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti nazionali di categoria (in tal senso, Cass. 30/11/2010, n. 24245; Cass. 4/9/2003, n. 12915; Cassa 11 gennaio 2000, n. 227).

Anche la norma in esame, al pari delle precedenti disposizioni, è strutturata nel senso che il rispetto dei minimi collettivi costituisce una condizione del diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali e della fruizione degli sgravi contributivi: in altri termini, il legislatore ha inteso collegare alla retribuzione corrisposta ai dipendenti il vantaggio di una contribuzione ridotta, sì da ripartire l’agevolazione fra le imprese e i lavoratori (c.d. clausola sociale) (cfr. Cass. 21/9/2004, n. 18940). Ne consegue che l’imprenditore che intenda avvalersi del beneficio ha l’onere di corrispondere ai dipendenti una retribuzione non inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva di settore a carattere nazionale (Cass. 23/1/2013, n. 1571).

La verifica dell’adempimento dell’onere va compiuta in concreto. Non è sufficiente che il datore di lavoro si limiti a denunciare la suddetta retribuzione fissata dalla contrattazione collettiva, dovendo invece materialmente corrisponderla (cfr. Cass. n. 1748/2001; Cass. 1571/2013); e, nell’ambito di un tale criterio di effettività, rileva l’ipotesi in cui la retribuzione, quantunque denunciata, nella misura minima indispensabile per la fruizione dei benefici, non sia effettivamente corrisposta: ipotesi cui va assimilata la situazione accertata nella controversia in esame, in cui la Corte d’appello ha “incontrovertibilemente accertato” che la società ha corrisposto la 13a mensilità e le retribuzioni spettanti ai lavoratori del settimo livello in misura inferiore a quelle previste dalla contrattazione collettiva. Nè rileva che il pagamento sia intervenuto prima della notifica del verbale ispettivo, essendosi già conclamato l’inadempimento (in tal senso Cass. 3/2/2016, n. 2112, sia pur con riferimento al disposto di cui al D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 6, comma 9, convertito, con modificazioni, nella L. 7 dicembre 1989, n. 389; v. pure Cass. 4/4/2011, n. 7647).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Con il suo ricorso, l’Inps si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 418 c.p.c., nonchè della contraddittoria motivazione della sentenza. Il ricorso, che va qualificato come ricorso incidentale in quanto successivo a quello proposto dalla Officine Tipografiche ed è ammissibile in quanto proposto nel rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c. (Cass. 20/3/2015, n. 5695), è fondato.

Dall’esame degli atti di causa, consentito a questa Corte in quanto la denuncia concerne un error in procedendo, risulta che nella memoria di costituzione del giudizio di primo grado l’Istituto ha chiesto lo spostamento della udienza ai sensi dell’art. 418. La parte, nel rispetto del principio di autosufficienza, ha altresì trascritto nel ricorso incidentale sia le conclusioni relative alla domanda proposta sia la richiesta di fissazione di udienza ai sensi della norma citata, fissazione che è stata altresì disposta dal giudice del tribunale con provvedimento del 10/12/2004 e la fissazione di una nuova udienza di discussione per il 2 marzo 2005. E’ pertanto errata la decisione della Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto di non esaminare il merito della domanda riconvenzionale, riproposta in appello dall’Inps, sul presupposto della mancanza dell’istanza di spostamento dell’udienza di discussione. La sentenza deve pertanto essere cassata in parte qua e rinviata alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, perchè esamini la suddetta domanda di questo giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso della Officine Tipografiche Aiello e Provenzano S.r.l.;

accoglie il ricorso dell’Inps; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA