Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10429 del 20/04/2021

Cassazione civile sez. III, 20/04/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 20/04/2021), n.10429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27617-2019 proposto da:

S.M.R., elettivamente domiciliato in Milano, via Tolmezzo

22, presso l’avv. ERIKA DELLA PIETA’;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE MILANO MONZA, MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 16/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/12/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

CONSIDERATO

CHE:

Il ricorrente S.M.R. è cittadino del (OMISSIS). Secondo quanto si apprende dal decreto impugnato, il ricorrente lavorava come guardia di sicurezza all’interno di una madrassa sciita dove hanno tentato di fare irruzione alcuni uomini armati che hanno anche aperto il fuoco contro i presenti: il ricorrente ha risposto agli spari uccidendo uno degli intrusi. In seguito, la polizia ha arrestato alcuni componenti del commando incursore, che facevano parte del gruppo (OMISSIS), ed a seguito di tale arresto, il ricorrente, temendo le reazioni degli altri adepti, è dovuto fuggire.

Il Tribunale ha ritenuto poco credibile il racconto, confermato in udienza dal ricorrente, ed ha ricavato ragione di inverosimiglianza dalle modalità operative di quel gruppo terroristico, che non è solito compiere attentati del tipo descritto dal ricorrente.

Inoltre, quanto al resto, il giudice di merito ha ritenuto non sussistere una situazione di conflitto armato generalizzato in (OMISSIS), ed ha pure escluso la protezione umanitaria dopo aver comparato il livello di integrazione raggiunto in Italia (frequenza di alcuni corsi), ritenuto non sufficiente, con la situazione del paese di origine. Ricorre S. con due motivi. Non c’è costituzione del Ministero.

Diritto

RITENUTO

CHE:

p..- Il ricorso manca del tutto dell’esposizione del fatto storico.

L’unico accenno alla vicenda personale è contenuto a pagina 2, dove si legge “quanto dichiarato in merito all’appartenenza alla religione sciita e che, conseguentemente, non poteva accettarsi come credibile anche la fattispecie persecutoria da parte di (OMISSIS)”.

Da cui sembrerebbe dedursi una persecuzione di carattere religioso.

Solo leggendo il decreto impugnato si evince che invece il ricorrente avrebbe sventato un attentato terroristico, quale addetto alla sicurezza di un luogo religioso e che è fuggito per evitare la rappresaglia degli adepti al predetto gruppo. L’esposizione del fatto storico deve risultare dal ricorso, a pena di insufficienza del medesimo, non potendo avere rilievo sanante la circostanza che lo si possa dedurre dal provvedimento impugnato.

Il ricorso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata. Poichè il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti è inammissibile. Adde: Cass., Sez. Un. 22575 del 2019.

p..- Ad ogni modo il ricorrente propone due motivi, entrambi volti a contestare il giudizio di non verosimiglianza del racconto.

p..- Il primo motivo denuncia nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma non si dice quali.

Si ricava dal tenore del motivo che la corte non ha fatto il dovuto ed officioso approfondimento sulla sua vicenda, che deve ritenersi credibile anche alla luce della produzione in giudizio delle lettere di assunzione e licenziamento dal posto di guardia di sicurezza.

Il motivo è inammissibile.

Non si confronta con la motivazione impugnata e pretende un nuovo esame del fatto, ossia della credibilità del racconto. Va ricordato che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” di cui al comma 3 cit. articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto. Detta valutazione, se effettuata secondo i criteri previsti dà luogo ad un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, essendo altrimenti censurabile in sede di legittimità per la violazione delle relative disposizioni” (Cass. 14674/ 2020).

5.- Il secondo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo e rilevante.

Ritiene il ricorrente che la sua storia non è stata adeguatamente valutata dal Tribunale che non ha considerato come in caso di rientro egli possa correre serio rischio per la sua incolumità.

Anche questo motivo si risolve come 11 precedente in una inammissibile richiesta di riesame del fatto.

Vale quanto già detto circa la valutazione riservata alla corte di merito che può essere censurata solo per violazione dei criteri di valutazione.

Il ricorso è dunque inammissibile.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021

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