Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10429 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2011, (ud. 24/03/2011, dep. 12/05/2011), n.10429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10463-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

AGIND METALSA SPA IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 04/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/03/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI, che ha chiesto il

rinvio e deposita richiesta di duplicato di avviso di ricevimento

inoltrato alle Poste Italiane Uff. (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

il 27.3.2006 è stato notificato alla società “Agind Metalsa spa” in liquidazione, un ricorso dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe (depositata 4.2.2005). che – dopo avere rigettato l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate – ha accolto integralmente l’appello incidentale per l’anno 1994 e parzialmente l’appello incidentale per gli anni 1995 e 1996 proposti dalla società contribuente contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 158/35/2001, che aveva già parzialmente accolto il ricorso (limitatamente agli anni d’imposta 1994 e 1996, rigettandolo invece quanto al 1995) proposto dalla predetta società contro tre distinti avvisi di accertamento per IRPLG, ILOR e sanzioni relativi agli anni dal 1994 al 1996.

Non ha svolto attività difensiva la società contribuente.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 10.12.2010 e poi rimessa a nuovo ruolo con concessione di termine di giorni 30 per il deposito dell’avviso di ricevimento della notifica del ricorso introduttivo. Alla nuova udienza del 24.3.2011 il PG ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

2. I fatti di causa.

A seguito di verbale di constatazione redatto dalla GdF di Napoli in data 10.9.1999. l’Agenzia delle Entrate di Milano ha rettificato le dichiarazioni IRPEG/ILOR della Agind spa esercente il commercio all’ingrosso di metalli ferrosi, evidenziando che quest’ultima – negli anni di imposta qui in esame – aveva acquistato materiale ferroso da fornitori stabiliti in paesi comunitari senza scontare IVA su tali acquisti ed aveva poi – solo apparentemente – ceduto tali materiali ad acquirenti italiani sempre senza applicazione di IVA (sulla scorta di dichiarazioni di intento ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8 da parte degli acquirenti), i quali ultimi avevano a loro volta nuovamente rivenduto il materiale alla Agind spa applicando l’IVA. In realtà il materiale non era mai stato movimentato dal magazzino della Agind spa e l’insieme delle operazioni era finalizzato a far acquisire ad Agind indebite detrazioni IVA e costi da dedurre ai fini delle imposte sui redditi.

Quanto al 1996 in particolare, era stato rilevato che la Agind aveva contabilizzato acquisti di materiale ferroso da tale L.C.M. srl” per complessive L. 8.806.990.000, operazioni che dovevano ritenersi inesistenti, atteso che l’impresa di trasporti che asseritamele aveva effettuato il trasporto era stata dichiarata fallita già nel 1995 ed esistevano numerosi indici del fatto che detto trasporto non poteva essere stato effettuato da quella.

La società contribuente aveva impugnato gli avvisi di accertamento osservando che la sequenza temporale delle successive vendite era inversa rispetto a quella rilevata dai verificatori ed in particolare evidenziando che – per ciò che attiene alla operazione con la CM srl – il materiale era stato regolarmente annotato nei registri di carico e scarico ed era stato poi rivenduto a società a carico della quale non era stato elevato alcun rilievo.

La società contribuente, parzialmente vittoriosa in primo grado quanto agli anni 1994 e 1996 e totalmente soccombente quanto all’anno 1995. otteneva ulteriore ragione dall’esame dell’appello incidentale, in relazione al quale l’imponibile per il 1995 veniva rideterminato in L. 1.350.163.000: l’imponibile per il 1996 veniva rideterminato in L. 3.100.584.000 e l’imponibile per il 1994 veniva rideterminato in cifra nulla.

L’appello principale dell’Ufficio era rimasto invece totalmente disatteso.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

Il giudice di secondo grado aveva motivato il proprio convincimento assumendo: a) che le sole operazioni di acquisto dalla “Domel srl” potevano considerarsi vere, atteso che il GIP del Tribunale di Napoli aveva emesso, nei confronti del legale rappresentante di quest’ultima, sentenza di non doversi procedere per il reato di falsa fatturazione a vantaggio di Agind; b) quanto alle operazioni relative alla CM srl esse dovevano considerarsi genuine, atteso che doveva considerarsi estranea a qualsiasi ipotesi di frode la “Hidro All. di Atessa”, acquirente finale del materiale.

4. Il ricorso per cassazione.

4. Il ricorso per cassazione è sostenuto da due motivi di censura e dichiarato il valore della causa nella misura di Euro 5.000.000,00.

si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese processuali.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Questione preliminare.

Preliminarmente necessita rilevare che in una con il ricorso introduttivo di questo grado di giudizio la parte ricorrente non ha provveduto a depositare in giudizio la cartolina di ricezione della notifica e neppure ha provveduto a depositarla entro il termine di giorni 30 accordatole all’udienza del 10.12.2010. sicchè poi alla nuova udienza del 24.3.2011 la medesima ricorrente ha depositato un’istanza di data 22.3.2011 dalla quale risulta che la ricorrente stessa ha richiesto alle “Poste Italiane spa” un duplicato del predetto avviso di ricevimento della spedizione a mezzo raccomandata – asseritamente inoltrata il 23.3.2006 – sul presupposto che il medesimo sia andato “smarrito”. Sulla scorta di detta produzione, la parte ricorrente ha quindi chiesto a questa Corte un’ulteriore differimento dell’udienza per poter acquisire il duplicato e produrlo in giudizio.

Osserva la Corte che l’istanza in questione non può essere accolta, alla luce dell’indirizzo statuito dalle sezioni unite di questa Corte in riferimento ad analoghe vicende.

Cass S.U. Sentenza n. 627 del 4/01/2008:”La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ.. o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto tino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ..

anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso. però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis cod. proc. civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1″.

E perciò, anche nella presente fattispecie, in difetto della prova documentale della tempestiva attivazione (e cioè entro i concessi trenta giorni) ai fini della richiesta all’Amministrazione Postale del duplicato dell’avviso asseritamente “smarrito”, non può consentirsi sull’istanza di ulteriore dilazione formulata dalla parte ricorrente, anche atteso che – alla luce del menzionato indirizzo giurisprudenziale – già avrebbe dovuto opporsi un diniego a quella formulata nell’udienza del 10.12.2010 sicchè – in ipotesi – occorrerebbe provvedere alla revoca dell’ordinanza concessiva, se già non fosse risultata comunque irrituale ed intempestiva l’istanza di cui dianzi si è detto.

Non resta che concludere per l’inammissibilità del ricorso introduttivo di questo grado, in difetto della prova dell’avvenuta notifica dello stesso.

Nulla sulle spese, non avendo svolto attività difensiva la parte intimata.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

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