Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10429 del 03/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 03/06/2020), n.10429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14456-2019 R.G. proposto da:

DITTA G.C. AUTOTRASPORTI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

BELFIORE INES;

– ricorrente –

contro

CEMA RICAMBI SPA;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 3062/2019 del

TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 21/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2C19 dal Consigliere Relatore Dott. SCRIMA

ANTONIETTA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA MARIO, che chiede che la

Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti l’istanza di

regolamento di competenza, con le conseguenze di legge.

Fatto

CONSIDERATO

Che:

la Ditta G.C. Autotrasporti ha proposto ricorso per regolamento di competenza, basato su un unico motivo e illustrato da memoria, nei confronti di CEMA RICAMBI S.p.a. e avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3062/2019, pubblicata il 21/03/2019;

con tale sentenza – decidendo a) sull’opposizione proposta innanzi a quel Tribunale dall’attuale ricorrente avverso il d.i. n. 7249/13, emesso dal Giudice di pace di Napoli, con cui era stato ingiunto alla predetta parte di pagare, in favore della Centro Ricambi CEMA S.p.a. (indicata in alcuni atti anche come CEMA RICAMBI S.p.a., v. sentenza impugnata, atto di citazione, ricorso), la somma complessiva di Euro 1.680,00, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo di forniture di pezzi di ricambio per veicoli industriali e di cui a due fatture emesse in data 16 settembre e 31 ottobre 2011, pagate parzialmente, nonchè b) sulla domanda riconvenzionale proposta dalla medesima opponente e volta ad ottenere il risarcimento dei danni causati dalla controparte, a causa del difetto di una turbina, determinati in Euro 10.000,00 – il predetto Tribunale, accogliendo l’eccezione di incompetenza funzionale di quel Giudice sollevata dall’opposta, per essere stato il d.i. opposto emesso dal Giudice di pace di Napoli, ha ritenuto l’incompetenza funzionale del Tribunale adito a conoscere il giudizio di opposizione a d.i., ha dichiarato – l’opposizione inammissibile e compensato integralmente le spese di lite tra le parti;

l’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede;

il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

RILEVATO

Che:

il ricorso è improcedibile;

secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza la disciplina dei procedimento di regolamento di competenza, dettata dall’art. 47 c.p.c., è integrabile, con il limite della compatibilità, con quella dell’ordinario ricorso per cassazione (Cass., ord., 5/09/2006, n. 19053);

peraltro lo stesso art. 47 c.p.c., comma 3, prevede, nell’ultima parte un onere di deposito del ricorso in un termine qualificato espressamente come perentorio, analogo a quello di cui all’art. 369 c.p.c.;

la dottrina e la giurisprudenza, ravvisando nella richiamata disposizione del citato art. 47 c.p.c. un significato omologo a quello ricollegato dal citato art. 369 c.p.c., comma 1 al deposito nello stesso termine del ricorso ordinario, hanno ritenuto che la sua inosservanza comporti – pur se nella norma, a differenza di quanto previsto dall’art. 369 c.p.c., comma 1, sul ricorso ordinario, non lo dica espressamente – l’improcedibilità dell’istanza di regolamento (Cass. 19/04/1955, n. 1104; Cass. 5/12/1957, n. 4572; v., in tema di deposito tardivo Cass. 9/10/1971, n. 2816, Cass. 20/01/1984, n. 499; Cass., ord., 18/06/2008, n. 16556; Cass., ord., 6/05/2011, n. 9993);

deve, pertanto, ritenersi che la parte ricorrente ha l’onere di depositare il ricorso con la relata di notifica entro venti giorni dall’ultima notifica a pena di improcedibilità e ciò allo scopo di consentire alla Corte il controllo officioso del rispetto dei termini per proporre l’impugnazione, nonchè dei termini per l’utile introduzione della procedura;

nel caso di specie, il ricorso è stato notificato a mezzo PEC (posta elettronica certificata);

quando il ricorso venga notificato avvalendosi di tale mezzo, la parte ricorrente deve assolvere l’onere di deposito predetto, depositando copia cartacea: 1) del ricorso; 2) del messaggio di posta elettronica cui era allegato; 3) della relazione di notificazione; 4) della ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica cui era allegato il ricorso,

tale deposito, tuttavia, da solo non è sufficiente, in quanto le regole sul processo civile telematico non sono ancora applicabili al giudizio di legittimità e, di conseguenza, dinanzi a questa Corte è ancora necessario il deposito di copie cartacee (c.d. “analogiche”) di tutti gli atti processuali;

pertanto, quando gli atti processuali sono stati formati e trasmessi con modalità informatiche, la produzione in giudizio deve avvenire: 1) stampando e depositando il documento elettronico; 2) attestando, da parte del difensore, che la copia depositata è conforme all’originale;

la mancanza di attestazione di conformità all’originale della stampa dei documenti sopra indicati rende improcedibile il ricorso, a meno che l’altra parte, costituendosi, nulla osservi circa la conformità all’originale delle copie prodotte dalla parte ricorrente;

i principi sopra riportati in sintesi sono stati affermati – con riferimento al ricorso per cassazione e in relazione all’art. 369 c.p.c. ma, per quanto pure sopra specificato, devono ritenersi applicabili anche Ed ricorso per regolamento di competenza – dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui “il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli D.Lgs. n. 82 del 2003, ex art. 23, comma 2. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all’originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio” (Cass., sez. un, 24/09/2018, n. 22438; Cass., ord., 30/10/2018, n. 27480);

peraltro, la necessità che la produzione in copia cartacea del ricorso notificato a mezzo di posta elettronica certificata sia accompagnata dall’asseverazione di conformità ai documenti informatici da cui sono tratte delle copie del messaggio p.e.c., dei relativi allegati e delle ricevute di accettazione e conferma, già affermata da questa Corte (Cass. 19/12/2016, n. 26102), è stata pure ribadita dalla Sezione Sesta, nella composizione di cui al paragrafo 41.2. delle Tabelle di organizzazione della Corte medesima, la quale ha statuito che “il ricorso per cassazione è improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c.,

quando, nel termine di venti giorni dalla notificazione, siano state depositate solo copie analogiche del ricorso, della relazione di notificazione con messaggio p.e.c. e relative ricevute, senza attestarne la conformità, ai sensi della L. 21 gennaio 1994 n. 53, art. 9, comma 1-bis, e successive integrazioni, ai documenti informatici da cui sono tratte” (Cass. 22 dicembre 2017, n. 30918); va precisato che il principio affermato da tale ultimo arresto con riferimento ad un ricorso redatto telematicamente, ben può essere applicato anche al ricorso redatto in forma analogica ma notificato via pec (Cass., ord., 6/06/2018, n. 16822; Cass., ord., 25/09/2018, n. 22757, in motivazione; Cass. 14/11/2019 n. 29509; v. pure Cass., sez. un., 27/04/2018, n. 10266);

nel caso di specie, la copia della ricevuta di avvenuta consegna e della relata di notifica depositate dalla ricorrente sono prive dell’attestazione di conformità all’originale, richiesta dal combinato disposto della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9, commi 1-bis ed 1-ter, a norma dei quali in tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, comma 1-bis, e, quando non si possa depositare telematicamente un atto telematicamente notificato, “l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte” (Cass., sez. un. 27/04/2018, n. 10266, Cass. 26/06/2018, n. 16822);

nè tale asseverazione – munita di sottoscrizione autografa del difensore – di conformità agli originali dei predetti atti risulta essere stata depositata fino all’adunanza in camera di consiglio;

il ricorso all’esame, quindi, va considerato privo della dimostrazione della regolarità della notifica e, quindi, della tempestività del deposito dello stesso (Cass., ord. 17/07/2019, n. 19119; Cass. 2/08/2019, n. 20869; Cass. 2/09/2019, n. 21960; Cass., ord., 25/09/2019, n. 23901) il che, peraltro, non consente neppure di verificare la tempestività della proposizione della detta impugnazione, nè l’avvenuta instaurazione del contraddittorio con la controparte, con le conseguenti ricadute anche in tema di inammissibilità del ricorso in parola, e va, pertanto, dichiarato improcedibile (rilievo che precede quello dell’inammissibilità, v. sul punto Cass., sez. un., ord., 16/04/2009, n. 9004 e già Cass. 20/01/2006, n. 1104);

non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva in questa sede;

va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2020

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