Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10428 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 29/04/2010), n.10428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.F., rappresentata e difesa dall’Avvocato De Zio di

Myra Italo, per procura speciale a margine del ricorso, elettivamente

domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile

della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VALENZANO, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Bari n. 6252/05,

depositata in data 21 dicembre 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19 febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. UCCELLA Fulvio, il quale ha chiesto il rigetto del

ricorso per manifesta infondatezza dei motivi;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo, il quale si è riportato alle conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con sentenza depositata il 21 dicembre 2005, il Giudice di pace di Bari ha rigettato l’opposizione proposta da R. F. nei confronti del Comune di Valenzano, avverso il verbale di contravvenzione del 19 maggio 2005, concernente la violazione dell’art. 146 C.d.S., comma 3, accertata a mezzo apparecchio Traffiphot 3^ G;

che, per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ricorso R.F. sulla base di due motivi;

che il Comune non ha svolto attività difensiva;

che, disposta dalla Corte l’acquisizione del fascicolo d’ufficio, il ricorso è stato discusso all’udienza camerale del 19 febbraio 2010.

Considerato che il ricorso è stato notificato al Comune di Valenzano, in persona del Sindaco pro tempore, “presso e nello studio dell’Avv. Filippo Ferrara in qualità di procuratore e difensore dello stesso”;

che dalla sentenza impugnata emerge, però, che il Comune è stato rappresentato dalla dott.ssa M.A.;

che ulteriormente si deve rilevare che, con la determinazione del responsabile della (OMISSIS) del Comune di Valenzano R.G. n. 767 – R.S. n. 250 del 21.09.2005, il dirigente della stessa Divisione ha determinato di incaricare la D.ssa M.A.L., presso lo studio legale dell’Avv. Filippo Ferrara, a rappresentare e difendere il Comune nel giudizio proposto da R.F.;

che, all’udienza del 13 ottobre 2006 dinnanzi al Giudice di pace di Bari, il Comune di Valenzano è stato rappresentato dalla d.ssa M.A.L. “dello studio legale F. Ferrara”;

che, pertanto, la notificazione del ricorso introduttivo effettuata al Comune presso l’Avv. Filippo Ferrara, nella qualità di procuratore dello stesso Comune, è nulla, perchè il Comune nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata è stato rappresentato e difeso dalla d.ssa M., ma non inesistente, giacchè il domicilio eletto della d.ssa M. era proprio presso lo studio legale dell’Avv. F. Ferrara;

che, non avendo la notificazione raggiunto il suo scopo, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato Comune di Valenzano, deve essere disposta la rinnovazione della notificazione ex art. 291 cod. proc. civ..

PQM

La Corte dispone la rinnovazione della notificazione al Comune di Valenzano, in persona del Sindaco pro tempore, presso il difensore del giudizio di primo grado, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di cassazione, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

 

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