Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10428 del 27/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 27/04/2017, (ud. 19/01/2017, dep.27/04/2017),  n. 10428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5001-2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, LUIGI CALIULO, CARLA D’ALOISIO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ORA S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23, presso

lo studio dell’avvocato GIAMPIERO PROIA, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati PUGLIESE GUIDO ANASTASIO, MAURO

PETRASSI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA POLIS S.P.A. AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA DI (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 49/2010 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 16/02/2010 R.G.N. 1058/2007; udita la relazione della

causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/2017 dal Consigliere

Dott. ADRIANA DORONZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato DE ROSE EMANUELE per delega verbale avvocato SGROI

ANTONINO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Ora S.r.l. proponeva opposizione contro la cartella di pagamento con la quale le era stato richiesto il pagamento di contributi a titolo di recupero di sgravi contributivi di cui aveva goduto ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 4 e 4 bis, per avere assunto a tempo indeterminato ventotto lavoratori posti in mobilità, provenienti dalla società Camst – Cooperativa Albergo Mensa Spettacolo e turismo coop. a r.l.

2. Il credito contributivo traeva origine da un verbale di accertamento, da cui era emersa l’indebita fruizione da parte della società degli sgravi contributivi previsti dalle norme citate, in quanto, secondo l’assunto dell’ente impositore, si era realizzato tra le due società un trasferimento di azienda per l’esercizio dell’attività di ristorazione, bar, servizio per mense aziendali, e i lavoratori assunti, iscritti alle liste di mobilità, erano tutti dipendenti della società cedente.

3. Il Tribunale di Genova rigettava l’opposizione. La Corte d’appello di Genova, con sentenza pubblicata il 16 febbraio 2010, accoglieva l’impugnazione proposta dalla società ritenendo che tra le parti non fosse intervenuto un contratto di cessione di azienda, bensì “un passaggio dei singoli beni non idoneo di per sè a garantire l’esercizio dell’impresa”.

4. Contro la sentenza, l’Inps propone ricorso per cassazione sostenuto da un unico motivo, articolato in violazione di legge e vizio di motivazione. La società resiste con controricorso e deposita memoria ex art. 378 c.p.c. Equitalia Polis non svolge attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Inps censura la sentenza per violazione e falsa applicazione della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 8, in connessione con gli artr. 2555 e 2697 c.c., e L. 29 aprile 1949, n. 264, art. 15, nonchè per vizio di motivazione.

Il ricorso è senz’altro ammissibile, avendo il ricorrente illustrato le ragioni per le quali chiede la cassazione della sentenza, peraltro sintetizzate in un apposito quesito di diritto, quantunque non più richiesto per effetto dell’abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c.. Il ricorrente ha inoltre specificamente indicato, oltre alle norme di diritto di cui si assume la violazione, anche gli atti processuali e i documenti su cui si fonda il ricorso, i quali sono stati depositati unitamente al ricorso per cassazione (decreto di trasferimento del tribunale di Genova sezione fallimentare e accordo sindacale intervenuto tra i dipendenti della società Camst, le organizzazioni sindacali e la società Qui Food s.r.l., poi divenuta Ora S.r.l.). Il ricorrente ha così assolto il duplice onere imposto, a pena di inammissibilità del ricorso, dall’art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, e, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

2. In punto di fatto, è opportuno premettere che i lavoratori assunti dalla società odierna controricorrente erano dipendenti della Camst la quale, in seguito ad una transazione intervenuta con il Fallimento della (OMISSIS) s.p.a., aveva ceduto al fallimento un complesso di beni. A seguito di vendita all’incanto, con decreto del 5/11/2001, il Tribunale di Genova – sezione fallimentare aveva trasferito alla Qui. s.r.l., oggi Ora s.r.l., aggiudicataria, la “azienda per l’esercizio dell’attività di ristorazione, bar, servizio per mense aziendali”.

Con l’accordo sindacale del 6/11/2001 l’aggiudicataria si era obbligata ad assumere dal giorno 10/11/2001 tutti dipendenti indicati nell’elenco allegato all’accordo. Ne era seguito il licenziamento dei lavoratori (avvenuto il 9/11/2001), l’iscrizione nelle liste di mobilità e la loro assunzione da parte della Qui Food Srl a far tempo dal giorno successivo (ovvero dal 10/11/2001).

3. La società odierna intimata assume che non è intervenuto un trasferimento di azienda, bensì solo l’acquisto da parte sua dell’insegna e dei locali in cui si svolgeva l’attività di impresa della Camst e che pertanto non era tenuta all’assunzione del personale licenziato da quest’ultima e il tribunale.

La corte d’appello ha condiviso tale impostazione, che l’Inps invece contesta rilevando, in sintesi, quanto segue: a) il passaggio dei beni nell’ambito di una procedura fallimentare non esclude che sia intervenuto tra le parti un contratto di cessione di azienda; b) l’onere della prova circa la sussistenza del diritto ad ottenere gli sgravi contributi grava sulla parte che ne intende beneficiare; c) il nomen iuris scelto dalle parti nel decreto di trasferimento, redatto e sottoscritto dal giudice delegato, per la qualità delle parti deve ritenersi adoperato in senso tecnico; d) alla luce di tali considerazioni, non sussistono i presupposti per il beneficio invocato.

4. Il ricorso è fondato.

Il quadro normativo si compone delle seguenti disposizioni.

La L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 4, (poi abrogato ad opera dalla L. n. 92 del 2012, art. 2, comma 71, lett. b), riconosce il diritto alle agevolazioni contributive al datore di lavoro che, “senza esservi tenuto ai sensi del comma 1”, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

La L. 29 aprile 1949, n. 264, art. 15, comma 6, e successive modificazioni, richiamata dall’art. 8, comma 1, cit., prevede che “I lavoratori licenziati da un’azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro un anno” (termine ridotto a sei mesi dal D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, art. 6, in vigore dal 30.1.2003).

Il D.L. n. 299 del 1994, art. 2 comma 1, conv. in L. n. 451 del 1994, ha poi aggiunto all’art. 8, dopo il comma 4, il comma 4 bis, il quale dispone che “Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo. L’impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all’atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative. La predetta esclusione non opera nel caso in cui l’assunzione dei lavoratori in mobilità venga effettuata nell’ambito di programmi concordati, presso l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, con le organizzazioni territoriali dei sindacati maggiormente rappresentativi.”.

5. Questa Corte si è più volte pronunciata sulle norme su richiamate e ha chiarito che il legislatore ha individuato specifiche circostanze ostative (tempo di durata della mobilità, rapporti tra imprese consistenti in assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, o in rapporti di collegamento o controllo tra imprese) impeditive degli indicati benefici, perchè ritenute capaci di concretizzare comportanti elusivi e fraudolenti. Ha quindi precisato che il riconoscimento dei benefici contributivi in questione presuppone che venga accertato che la situazione di esubero del personale posto in mobilità sia effettivamente sussistente e che l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di detto personale da parte di una nuova impresa risponda a reali esigenze economiche e non concretizzi invece condotte elusive degli scopi legislativi, finalizzate al solo godimento degli incentivi, mediante fittizie e preordinate interruzioni dei rapporti lavorativi (in tal senso, Cass. 27/6/2001, n. 8800; Cass. 9/2/2004, n. 2407; Cass. 3/8/2007, n. 17071; Cass. 20/9/2016, n. 18402).

6. Si è poi precisato che i benefici in esame non possono essere riconosciuti ove tra due imprese sia intervenuto un trasferimento di azienda che, ai sensi dell’art. 2112 c.c., importa la continuazione dei rapporti di lavoro con l’acquirente: in tale ipotesi, non ha rilievo il disposto della L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 5, che, nell’escludere l’applicabilità dell’art. 2112 c.c. in caso di trasferimento di azienda in crisi, disciplina la posizione contrattuale dei lavoratori nel passaggio alla nuova impresa, senza aver riguardo agli aspetti contributivi (Cass. 9/9/2015, n. 17838; Cass. 14/12/2011, n. 26873; Cass. 8/4/2011, n. 8069).

Tale esclusione discende dai fatto che la finalità delle agevolazioni è quella di favorire l’occupazione dei lavoratori effettivamente espulsi dal mercato del lavoro; poichè, a norma dell’art. 2112 c.c., comma 1, in caso di trasferimento di un’azienda (o di un suo ramo), il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il trasferimento non costituisce di per sè motivo di licenziamento, questi è tenuto all’assunzione dei lavoratori; la sussistenza di un obbligo di assunzione ostativo alla percezione dei benefici viene dunque riferita al medesimo complesso produttivo che ha collocato i lavoratori in mobilità, senza che ne rilevi la diversa titolarità. Una formalizzazione di un negozio traslativo che rivesta i caratteri oggettivi della cessione d’azienda non può quindi comunque determinare elusione della normativa previdenziale, non disponibile dalle parti per effetto delle sue ripercussioni sulla finanza pubblica.

7. Ne consegue che ove l’azienda – intesa come complesso organizzato non solo di mezzi ma anche di lavoratori stabilmente addetti ad essa – abbia continuato o riprenda ad operare (non importando nè se titolare sia lo stesso imprenditore o altro subentrante nè lo strumento negoziale attraverso cui si sia verificata la cessione totale o parziale di azienda), la prosecuzione o la riattivazione del rapporto di lavoro presso il nuovo datore di lavoro costituiscono non la manifestazione di una libera opzione del datore di lavoro, ma l’effetto di un preciso obbligo previsto dalla legge (art. 2112 c.c., come modificato dalla L. n. 428 del 1990, art. 47 e dal D.Lgs. n. 18 del 2001) il cui adempimento non giustifica l’attribuzione dei benefici contributivi in argomento non traducendosi in un reale incremento occupazionale; non assume rilievo in contrario l’eventuale raggiungimento di un accordo tra impresa e sindacati in ordine alle modalità attuative del trasferimento di azienda in quanto simile accordo può derogare agli effetti voluti dal citato art. 2112 c.c. soltanto nella particolare ipotesi prevista dalla L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 5, cit. (Cass. n. 2407/2004).

8. In questa stessa ottica, si è affermato che, ai fini di ottenere l’applicazione dei benefici contributivi, qualora sia stata accertata la presenza di significativi elementi di permanenza della preesistente struttura aziendale, quali lavoratori ed oggetto sociale, è onere dell’azienda dare dimostrazione degli elementi di novità intervenuti nella struttura (cfr. al riguardo Cass. 12/11/1999 n. 12589 e Cass. n. 8800/2001, già richiamata) e, si aggiunge, delle significative integrazioni apportate al complesso originario per consentire al complesso ceduto di svolgere autonomamente la propria funzione produttiva (v. da ultimo sul tema Cass.,1/5/2016, n. 9682).

9. Così ricostruita la fattispecie normativa, nell’interpretazione che pacificamente ne dà questa corte, emerge evidente l’erroneità della sentenza, la quale, per un verso, ha dato rilievo ad elementi non significativi ai fini del riconoscimento del diritto agli sgravi, il quale richiede l’accertamento della obiettiva diversità della società subentrante rispetto alla cedente, e quindi l’effettiva creazione di nuovi posti di lavoro e, per altro verso, non ha giustificato in modo adeguato e coerente con le risultanze istruttorie le ragioni per le quali ha ritenuto che oggetto del decreto di trasferimento fossero solo alcuni beni specificamente individuati (insegna e contratto di locazione dei locali in cui si svolgeva l’attività) e non piuttosto l’intero complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’impresa. 10. Al riguardo deve rimarcarsi che:

a) la circostanza che il passaggio dei beni sia avvenuto nell’ambito di una procedura fallimentare è del tutto irrilevante, giacchè irrilevanti sono le finalità perseguite dal cedente, siano esse quelle dell’incremento dell’attivo fallimentare o della continuazione dell’attività di impresa. Ciò che rileva è che il fallimento della società non determina di per sè il venir meno del bene giuridico “azienda” inteso come complesso di elementi materiali e giuridici organizzati al fine dell’esercizio dell’impresa, e dunque la possibilità di una sua cessione nell’ambito di un regolare contratto di vendita o affitto di azienda (Cass. 23/6/2001, n. 8621);

b) è onere della parte che intende valersi degli sgravi fornire la prova dei presupposti per la sussistenza del beneficio, poichè il diritto può essere riconosciuto solo ove si accerti che in concreto sussista una diversità oggettiva tra le due imprese: la ritenuta mancanza di prova in ordine al “passaggio dei beni ulteriori rispetto all’insegna e al contratto di locazione dei locali dove si svolgeva l’attività di impresa” non può ridondare in danno dell’istituto previdenziale, essendo piuttosto onere dell’impresa cessionaria dimostrare gli elementi di novità intervenuti nella struttura (così Cass. n. 8800/2001, cit., e Cass. 12589/1999, cit.), in presenza di significativi elementi di permanenza della preesistente struttura aziendale;

c) a tal riguardo, nell’indagine di fatto diretta ad accertare se, nella fattispecie concreta, vi sia stato trasferimento un complesso aziendale o di singoli beni aziendali, non può non essere oggetto di valutazione il nomen iuris che le parti hanno dato all’atto di trasferimento, espressamente denominato come trasferimento di azienda per l’esercizio di attività di ristorazione, bar, servizio per mense aziendali, denominazione che si ritrova anche nell’accordo sindacale sottoscritto dalla stessa società, odierna controricorrente;

d) oggetto dell’accertamento della valutazione del giudice deve essere anche la natura delle attività svolte dalla parte cedente e della cessionaria e la sua eventuale identità, il numero dei lavoratori già alle dipendenze dell’impresa avente causa, e dunque l’effettiva necessità che l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato del personale già dipendente della società dante causa risponda a reali esigenze economiche dell’impresa. d) infine, oggetto di considerazione deve essere anche il fattore temporale, ossia la successione nel tempo degli eventi che precedono l’assunzione di lavoratori in mobilità (Cass., n. 15789/2008, cit.; Cass., 4 marzo 2000, n. 2443).

Alla luce di queste considerazioni, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata con rinvio affinchè il nuovo giudice proceda ad una nuova valutazione della fattispecie, sulla base dei principi su enunciati. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017

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