Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10428 del 20/05/2016


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 10428 Anno 2016
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

/ 1711

SENTENZA
sul ricorso 23994-2014 proposto da:
TELECOM ITALIA SPA 00471850016, in persona del procuratore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P.G. DA PALESTRINA 47,
presso lo studio dell’avvocato FILIPPO LATTANZI, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIETRO FERRARIS,
ENZO ROBALDO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente nonchè contro
REGIONE LOMBARDIA;
– intimata –

Data pubblicazione: 20/05/2016

avverso la sentenza n. 1412/2014 della CORTE D’APPELLO di
MILANO del 12/02/2014, depositata 1’08/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11 /03 /2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA
SCA I DAFERRI;

riporta agli scritti.

Svolgimento del processo
Il Tribunale di Milano, con sentenza n.60952/11, respingeva, con
l’onere delle spese processuali, l’opposizione proposta dalla Telecom
Italia s.p.a. ex art. 3 RD 639/1910 avverso l’ordinanza-ingiunzione
n.0133650IPI101518 emessa nei suoi confronti dalla Regione
Lombardia per il pagamento di somma a titolo di “canone per occupa.zione
e uso di beni del demanio e de/patrimonio indi3ponibile dello Stato” (individuato
nel provvedimento come “canone regionale di polkia idraulica’) per l’anno
2005.
Telecom aveva chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’ingiunzione
e della non debenza della somma ingiunta, richiamando:
– l’entrata in vigore del codice delle telecomunicazioni (D. Lgs. n.
259/03), che avrebbe sancito l’illegittimità dell’imposizione di oneri
pecuniari diversi ed aggiuntivi rispetto a quelli previsti dagli artt. 88 e
93 dello stesso D. Lgs.;
– l’art. 23 Costituzione, per il quale risulterebbe illegittima, sulla base di
atti regolamentari della Regione, l’imposizione di un canone per
l’attraversamento del reticolo idrico demaniale da parte delle
infrastrutture di rete dell’opponente (per lo più cavi e altre installazioni
strumentali posate o interrate nelle aree ricomprese nel c.d. reticolo
idrico demaniale).
Ric. 2014 n. 23994 sez. MI ud. 11-03-2016
-2-

udito l’Avvocato ENZO ROBALDO, difensore del ricorrente, che si

La Regione Lombardia, costituendosi in giudizio, aveva contestato le
deduzioni avversarie, sostenendo che il canone di “polizia idraulica”
doveva identificarsi con il canone di concessione per l’occupazione di
aree appartenenti al demanio fluviale e che il potere di esigere il canone
di occupazione e di determinano discendeva dalla legge ed in

n. 1/00 (successivamente modificata dalla L.R. 26/03).
Avverso la detta sentenza proponeva appello Telecom Italia.
La Regione Lombardia si costituiva chiedendo il rigetto del gravame.
La Corte d’appello, con sentenza n.1412/14 resa pubblica in data 8
aprile 2014, rigettava l’impugnazione.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione Telecom Italia sulla base
di tre motivi, illustrati anche da memoria. L’intimata Regione
Lombardia non ha svolto difese.
La causa, rimessa ad udienza pubblica, è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso Telecom lamenta violazione e falsa
applicazione di norme di diritto (articolo 10 del D. Lgs. n. 198/2002,

articoli 5, 25, 35, 50, 58, 88 e 93 del D. Lgs. n. 259/2003; articolo 2 del D.
L n. 112/1998; articoli i, 3 e 10 della L n. 241/1990; articolo 97 della

Costituzione; articoli 11 e 13 e 15° considerando della Direttiva comunitaria
2002/ 20/ CE; articoli 822 821 del codice civile; articoli 90 e 92 della L Reg.

Lomb. n. 1012003), nonché omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione.
Sostiene la ricorrente che, in base ad un corretto esame della normativa
vigente sarebbe -contrariamente a quanto afferma la sentenza
impugnata- vietata, non solo alle pubbliche amministrazioni e agli Enti
locali ma anche alle Regioni, la possibilità di imporre oneri o canoni,
sia attraverso leggi regionali sia attraverso atti amministrativi.
Ric. 2014 n. 23994 sez. M1 – ud. 11-03-2016
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particolare dal D. Lgs. n. 112/98, nonché dalla L. Regione Lombardia

Pertanto, solo una legge statale (e non anche una legge regionale)
successiva all’entrata M vigore del codice delle comunicazioni
elettroniche, che ritenga di disciplinare espressamente la materia delle
telecomunicazioni e le occupazioni necessarie a garantire il servizio
pubblico che dalle stesse dipende, potrebbe imporre degli oneri o dei

tramite una disciplina che definisca non solo l’an della debenza ma il
quantum.
1.1. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la
violazione di norme di diritto (articoli 10 del D. Lgs. n. 198/2002; 88 e 93
D. Lgs. n. 2591 2003,1, 3 e 10 della L n. 24111990; 97 della Costitnione;
90 e 92 della L Reg. Lomb. N. 10/2003,), la violazione delle delibere di
Giunta regionale nn. 7868/2002, 13950/2003 e 5774/2007, nonché
omessa e contraddittoria motivazione, per insussistenza dei
presupposti per l’applicazione del canone previsti da tali delibere di
Giunta regionale.
Deduce in particolare l’erroneità del capo di sentenza che ha
considerato l’onere della prova dell’occupazione assolto dalla Regione
Lombardia mediante la mera allegazione del titolo autorizzativo che
secondo la sentenza impugnata legittimerebbe la richiesta dei canoni,
senza necessità di indagare circa l’effettività dell’occupazione.
Secondo la ricorrente, il codice delle comunicazioni elettroniche (D.
Lgs. n. 259/2003) ha introdotto nel nostro ordinamento il principio in
base al quale è da ritenersi illegittima l’imposizione, a carico degli
operatori del pubblico servizio di telecomunicazioni, di qualsiasi
prestazione patrimoniale diversa da quelle espressamente previste ed
individuate dal codice stesso (articoli 35, 88 e 93 D. Lgs. n. 259/2003).
Con il terzo motivo la ricorrente chiede la riunione con altre cause
pendenti innanzi questa Corte.
Ric. 2014 n. 23994 sez. M1 ud. 11-03-2016
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canoni ulteriori rispetto a quelli già previsti nel D. Lgs. n. 259/2003,

2. Il primo motivo è fondato.
Questa Corte si è pronunciata di recente, nel contraddittorio tra le
stesse parti, con svariate sentenze , le prime delle quali recano i nn.
14788 e 14789 del 30.6.2014, affermando il seguente principio di
diritto: “l’attraversamento del demanio idrico gestito dalle Regioni, ai sensi del

corminicaione elettronica non è soggetto al pagamento di oneri o canoni che non
siano previsti dal D.Lgs. n. 259 del 2003 o da legge statale ad esso successiva”.
A tale proposito è stato osservato che l’art. 93 del D.Lgs. 1 agosto
2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche, recante la
rubrica “divieto d’imporre altri oneri”, dispone, al comma 1, che le
Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non
possono imporre oneri o canoni per l’impianto di reti e per l’esercizio
dei servizi di comunicazione elettronica, che non siano stabiliti dalla
legge; il comma 2 impone agli operatori che forniscono reti di
comunicazione elettronica l’obbligo di tenere indenne la Pubblica
Amministrazione, l’Ente locale, ovvero l’Ente proprietario o gestore,
dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche
specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e
manutenzione e di ripristinare a regola d’arte le aree medesime nei
tempi stabiliti dall’Ente locale. Aggiunge che nessun altro onere
finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza
dell’esecuzione delle opere di cui al Codice o per l’esercizio dei servizi
di comunicazione elettronica, fatta salva l’applicazione della tassa
osap), oppure del canone (Cosap) per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche, ovvero dell’eventuale contributo una tantum per spese di
costruzione delle gallerie.

Ric. 2014 n. 23994 sez. M1 ud. 11-03-2016
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D.Lgs. n. 112 del 1998, artt. 86 e 89, da parte di infrastrutture di

Tutto ciò porta ad escludere che ulteriori oneri o canoni possano
essere imposti dalla pubblica amministrazione per la posa in opera e
l’utilizzo dei servizi di comunicazione elettronica.
Il motivo va quindi accolto.
Restano assorbiti i restanti due motivi.

merito con conseguente accoglimento dell’opposizione proposta da
Telecom Italia.
La novità della questione giustifica la compensazione delle spese
dell’intero giudizio.
PQM
Accoglie il primo motivo di ricorso assorbiti i restanti due, cassa la
sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione
proposta da Telecom Italia avverso l’ordinanza-ingiunzione
n.0133650IPI101518; compensa tra le parti le spese dell’intero
giudizio.
Dà inoltre atto, ai sensi dell’art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002,
della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 marzo 2016

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Il presiden

Sussistono i requisiti di cui all’art 384 cod.proc.civ. per la decisione nel

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