Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10428 del 20/04/2021

Cassazione civile sez. III, 20/04/2021, (ud. 13/11/2020, dep. 20/04/2021), n.10428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 15460/2017 R.G. proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Angelo Emo,

n. 106, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Mauro, rappresentato

e difeso dall’avvocato Dino Buoncristiani;

– ricorrente –

contro

ARCELORMITTAL COMMERCIAL ITALY S.R.L., in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

dei Condotti, n. 91, presso lo studio dell’avvocato Stefano

Sargenti, che la rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2840/2016 del Tribunale di Perugia, depositata

il 21/12/2016;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 novembre 2020

dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. Soldi Anna Maria, che ha concluso chiedendo

l’accoglimento del ricorso principale e che sia dichiarato

inammissibile il ricorso incidentale.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.A. proponeva opposizione avverso un atto di pignoramento effettuato ai suoi danni, ai sensi degli artt. 543 c.p.c. e ss., dalla Arcelormittal Commercial Italy s.p.a., lamentando la nullità della notificazione del precetto di pagamento.

Il Tribunale di Perugia accertava la sussistenza della denunciata nullità, ma riteneva che la stessa fosse stata sanata per effetto della proposizione dell’opposizione.

Il P. ricorre con un solo motivo. La Arcelormittal Commercial Italy s.p.a. ha proposto ricorso incidentale, articolato in un motivo, al quale il P. ha resistito con controricorso.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. e, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Le parti hanno depositato memorie difensive.

All’esito dell’adunanza camerale del 19 aprile 2019, il Collegio ha ritenuto opportuno consentire alle parti di interloquire in pubblica udienza sulle modalità di introduzione dell’opposizione all’esecuzione e, in particolare, sulla circostanza se il giudizio sia stato proposto direttamente con atto di citazione rivolto al giudice del merito.

Il P. ha depositato memorie difensive ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si deve dare atto che, a seguito dell’interlocuzione con le parti in pubblica udienza e secondo quanto risulta illustrato nelle memorie del P. depositate ai sensi dell’art. 378 c.p.c., l’opposizione all’esecuzione è stata ritualmente introdotta con ricorso al giudice dell’esecuzione.

Tanto premesso, il ricorso principale deve essere accolto.

Infatti, la nullità della notifica del precetto può essere sanata, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3, dalla proposizione dell’opposizione, quale dimostrazione della intervenuta conoscenza dell’atto, solo quando è provato che tale conoscenza si è avuta in tempo utile a prevenire il pignoramento, atteso che la funzione tipica dell’atto di precetto è quella di consentire all’intimato di adempiere spontaneamente all’obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando l’avvio dell’esecuzione forzata contro di lui (Sez. 3, Sentenza n. 24291 del 16/10/2017, Rv. 645837 – 01).

Il giudice di merito non si è attenuto a tale principio ed ha, invece, erroneamente ritenuto che la proposizione dell’opposizione sanasse il vizio di notificazione dell’atto di precetto, anche se proposta dopo che ai danni del debitore opponente era stato eseguito il pignoramento.

Il ricorso incidentale, invece, è inammissibile in quanto articolato in punto di fatto circa la conoscibilità da parte del notificante della circostanza che il notificando si trovasse all’estero.

Anche le doglianze relative all’operato dell’ufficiale giudiziario che, a dire della Arcelormittal Commercial Italy s.p.a., avrebbe malamente effettuato le “ulteriori ricerche” del P. – sono costituite da considerazioni in fatto, peraltro non assistite da un’adeguata rappresentazione degli atti processuali sui quali si fondano. Difatti, tali censure tendono ad accreditare una versione dei fatti diversa da quella accertata dal Tribunale, anche mediante l’assunzione di prova orale, in relazione alla querela di falso (respinta) proposta dal P. in ordine alle risultanze di quella medesima relata di notificazione.

In conclusione, la sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in accoglimento del ricorso principale, mentre quello incidentale deve essere dichiarato inammissibile.

Poichè non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, è possibile decidere la causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, accogliendo l’opposizione proposta dal P. e condannando la Arcelormittal Commercial Italy s.p.a. al pagamento delle spese di lite del giudizio di merito e di quello di legittimità.

In relazione al ricorso incidentale, sussistono altresì i presupposti processuali per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione all’esecuzione proposta da P.A., dichiara l’inefficacia dell’atto di pignoramento e condanna la Arcelormittal Commercial Italy s.p.a. al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito, liquidate in Euro 8.639,00, e del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.600,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021

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