Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10427 del 29/04/2010
Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 29/04/2010), n.10427
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
D.O.R.M.R., rappresentata e difesa, in virtù
di delega in calce all’atto di citazione introduttivo del giudizio di
primo grado, dall’Avv. Ferretti Anna Maria, elettivamente domiciliata
presso lo studio di quest’ultima in Roma, viale Regina Margherita, n.
140;
– ricorrente –
contro
R.G.;
– intimato –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di
Roma depositata il 26 febbraio 2009;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16 marzo 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
presente l’Avv. Anna Maria Ferretti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 11 gennaio 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “Il Tribunale di Roma, adito per lo scioglimento della comunione legale ricomprendente un immobile già adibito a casa familiare, con ordinanza in data 26 febbraio 2009 ha disposto la sospensione del processo, ex art. 295 cod. proc. civ., in attesa della definizione di altro giudizio, pendente tra le stesse parti, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel corso del quale uno dei coniugi, il marito, aveva chiesto l’assegnazione in suo favore della detta casa coniugale, non disposta in sede di separazione.
Avverso detta ordinanza ricorre con regolamento di competenza D. O.R.M.R., sulla base di un motivo.
L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso è manifestamente fondato.
In tema di sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ., sussiste il rapporto di pregiudizialità di una controversia rispetto ad un’altra solo nei casi in cui l’accertamento da compiere in un giudizio costituisca un necessario antecedente, non solo logico, ma anche giuridico, rispetto all’oggetto dell’altro (Cass., Sez. 2, 20 febbraio 2008, n. 4314).
Questa Corte (Sez. 2, 28 settembre 2005, n. 18883) ha già statuito che il giudizio di scioglimento della comunione legale tra le parti, avente ad oggetto un immobile che era stato utilizzato in regime di convivenza come casa coniugale, è del tutto autonomo rispetto al giudizio (di separazione personale tra coniugi o) di cessazione degli effetti civili del matrimonio, giacchè lo scioglimento della comunione è regolato esclusivamente dalle norme dettate dal codice civile in materia di divisione, senza quindi che in proposito possa avere alcuna incidenza un pregresso provvedimento di assegnazione della casa familiare all’una o all’altra delle parti”.
Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso, l’impugnata ordinanza di sospensione deve essere cassata;
che la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione va rimessa al giudice di merito.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa, l’ordinanza del Tribunale di Roma depositata il 26 febbraio 2009; rimette la pronuncia sulle spese al giudice del merito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 16 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010