Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10427 del 27/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 27/04/2017, (ud. 18/01/2017, dep.27/04/2017),  n. 10427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9469-2011 proposto da:

ASSOCIAZIONE TIME & MUSIC, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato BRUNO NICOLA SASSANI,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO

PAOLO LUISO, ALBERTO BELLI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

E.N.P.A.L.S. Ente Nazionale di Previdenza Assistenza per Lavoratori

dello Spettacolo, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 206,

presso lo studio dell’avvocato MICHELE SORDILLO, che lo rappresenta

e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

BIPIELLE RISCOSSIONI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1513/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 20/12/2010 R.G.N. 506/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIUSEPPE MATANO per delega Avvocato MICHELE

SORDILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 20.12.2010, la Corte d’appello di Firenze, in riforma della statuizione di primo grado, rigettava l’opposizione proposta dall’Associazione Time&Music avverso la cartella di pagamento con cui le era stato richiesto di pagare all’ENPALS somme per contributi omessi in danno dei suoi associati.

La Corte, in particolare, riteneva che le esibizioni musicali degli associati presso i locali della Versilia dovessero considerarsi,come attività aventi scopo di lucro, come tali estranee agli scopi istituzionali dell’Associazione, e conseguentemente giudicava dovuto il pagamento dei contributi richiesti dall’ENPALS.

Contro tale pronuncia ricorre l’Associazione Time&Music con un unico motivo, illustrato con memoria. Resiste l’ENPALS con controricorso. La società concessionaria dei servizi di riscossione non ha svolto neanche in questa sede attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, l’Associazione ricorrente denuncia falsa applicazione del d.L.C.P.S. n. 708 del 1947, art. 3 nonchè vizio di motivazione, per avere la Corte di merito ritenuto che le attività svolte dagli associati (e di cui s’è detto supra, in narrativa) avessero scopo di lucro e dunque esulassero dagli scopi associativi.

Il motivo è inammissibile.

Circa la censura di falsa applicazione di legge, giova ricordare che il vizio in questione consiste in un’erronea ricognizione della norma recata da una disposizione di legge da parte del provvedimento impugnato, riconducibile all’erronea sussunzione del fatto così come accertato entro di essa, e non va confuso con l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura in sede di legittimità era possibile, ratione temporis, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr. fra le più recenti Cass. nn. 15499 del 2004, 18782 del 2005, 5076 e 22348 del 2007, 7394 del 2010, 8315 del 2013). Ed è evidente che, nella specie, le doglianze proposte da parte ricorrente incorrono nella confusione dianzi chiarita, dal momento che, pur essendo formulate con riferimento a una presunta falsa applicazione della disposizione citata nella rubrica del motivo, hanno in realtà di mira il giudizio (di fatto) compiuto dalla Corte di merito in ordine alla sussistenza dei presupposti per la sua applicazione.

Circa le doglianze di vizio di motivazione, è sufficiente invece rilevare che i documenti di cui parte ricorrente lamenta la mancata o corretta valutazione (e precisamente le fatture per le somme corrisposte all’Associazione nel periodo maggio-settembre 2001, i giustificativi di spesa relativi ai rimborsi a piè di lista effettuati in favore degli associati nel periodo gennaio-settembre 2001, le copie dei rimborsi chilometrici effettuati agli associati nel periodo maggio-settembre 2001 e la copia delle fatture emesse nello stesso periodo dalla società noleggiatrice degli strumenti musicali) non risultano trascritti nel corpo del ricorso, nè è indicato dove gli stessi sarebbero attualmente rinvenibili, dichiarandosi in ricorso soltanto che sarebbero stati depositati in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado; e poichè la parte ricorrente che denunci il difetto di motivazione sulla valutazione di un documento ha l’onere di indicare specificamente il contenuto del documento trascurato o erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo altresì alla trascrizione delle sue parti rilevanti e all’indicazione del luogo (fascicolo di ufficio o di parte) in cui esso è reperibile, la censura va ritenuta inammissibile per violazione del principio di specificità del ricorso per cassazione, siccome espresso dall’art. 366 c.p.c., n. 6.

Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere all’ENPALS le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017

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