Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10427 del 03/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 03/06/2020), n.10427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2440-2018 proposto da:

M.I., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE DON

MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato GALLETTI ANTONINO,

rappresentata e difesa dagli avvocati GALLOZZI MICHELE, ROSAURO

PAOLO;

– ricorrente –

contro

D.V.G., UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1566/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD,

depositata il 07/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSETTI

MARCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.I. convenne dinanzi al Giudice di pace di Marano di Napoli D.V.G., chiedendone la condanna al risarcimento del danno patito in seguito ad una scivolata, causata da una “sostanza oleosa e trasparente” ed occorsale mentre l’attrice percorreva le scale dell’abitazione del convenuto.

2. Il convenuto chiamò in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile, chiedendo di essere da questi tenuto indenne in caso di accoglimento della domanda attorea.

Il Giudice di pace di Marano accolse la domanda principale e rigettò quella di garanzia.

3. La sentenza venne appellata da M.I. unicamente nella parte in cui aveva rigettato la domanda di garanzia.

Il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello per difetto di interesse.

4. La sentenza d’appello è impugnata per cassazione da M.I., con ricorso fondato su due motivi.

Le parti intimate non si sono difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente. Tutti e due, infatti, sostengono una tesi giuridica che si può così riassumere: dal momento che l’assicuratore del responsabile, costituendosi in giudizio, non si limitò a contestare l’esistenza e l’efficacia della copertura assicurativa, ma contestò anche la responsabilità del proprio assicurato, tanto bastava per legittimare la danneggiata ad impugnare la sentenza anche nei confronti dell’assicuratore del responsabile. Erroneamente, perciò, il Tribunale ritenne inammissibile l’appello per difetto di interesse.

2. Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis c.p.c., dal momento che la vittima di un fatto illecito non ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuna de4i quali ricorre nel caso di specie.

Nè una estensione della domanda attorea nei confronti dell’assicuratore della r.c. del convenuto può avvenire per effetto della chiamata in causa di quest’ultimo su istanza dell’assicurato.

La chiamata in causa dell’assicuratore da parte del responsabile convenuto dal danneggiato, infatti, a determinate condizioni può determinare la costituzione di un litisconsorzio processuale necessario successivo (Sez. U, Sentenza n. 24707 del 04/12/2015): ma ovviamente il litisconsorzio non comporta di per sè l’automatica estensione della domanda attorea nei confronti del garante, ma solo l’estensione dell’ambito soggettivo del giudicato limitatamente alla domanda contro il garantito.

Pertanto, non avendo e non potendo avere l’odierna ricorrente alcuna pretesa da far valere nei confronti dell’assicuratore del responsabile, nemmeno potrebbe avere un interesse giuridico ad impugnare il rigetto della domanda di garanzia proposta dall’assicurato nei confronti dell’assicuratore. Che il rapporto di assicurazione sia dichiarato esistente od inesistente è un fatto insuscettibile di recare pregiudizio alla sfera giuridica della danneggiata, salva ovviamente l’ipotesi di incapienza del patrimonio del responsabile e di esperimento dell’azione surrogatoria ex art. 2900 c.c., domanda nel caso di specie mai proposta.

3. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio delle parti intimate.

L’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso ex art. 360-bis c.p.c.;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte di M.I. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2020

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