Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10426 del 27/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 27/04/2017, (ud. 11/01/2017, dep.27/04/2017),  n. 10426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8689-2012 proposto da:

F.L., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA F. CORRIDONI 23, presso lo studio dell’avvocato BARBARA BALBONI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE TROISI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 133/2011 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 18/03/2011 r.g.n. 158/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2017 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito l’Avvocato ROSSELLA CITRO per delega MICHELE TROISI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata il 18.3.2011 la Corte di appello di Salerno confermando la sentenza resa dal Tribunale di Nocera Inferiore, ha accolto la domanda di F.L. di pagamento dell’indennità di Responsabile del procedimento relativo ai lavori di metanizzazione del Comune di Castel San Giorgio, respingendo l’ulteriore richiesta di pagamento dell’indennità di Coordinatore unico. In particolare, per quel che interessa, la Corte di merito ha ritenuto che l’attribuzione della qualifica di Coordinatore unico non può desumersi da alcuna delle delibere dell’ente nè dall’ulteriore documentazione acquisita agli atti.

2. Avverso la sentenza, il F. propone ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi. Il Comune è rimasto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato la redazione di motivazione semplificata come da decreto del Primo Presidente in data 14.09.2016.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 115, 116 e 421 c.p.c. nonchè vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la Corte di merito, trascurato che la Delib. comunale n. 151 del 2003 confermava, per il F., il ruolo di Responsabile del procedimento dei lavori di metanizzazione del territorio comunale richiamando espressamente la L. n. 109 del 1994, art. 9 che comproverebbe il conferimento della qualifica rivendicata dal ricorrente.

3. Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1362 c.c. e ss. in relazione alla Delib. comunale n. 151 del 2003, violazione degli artt. 116 e 421 c.p.c. nonchè vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la Corte di merito, erroneamente trascritto nella sentenza il testo della Delib. n. 151 del 2003, riportando esclusivamente la locuzione “ai sensi di legge” invece che quella corretta, ossia “ai sensi e per gli effetti della L. n. 241 del 1990 e della L. n. 109 del 1984, art. 7 e succ. mod. ed integ.”, e travisando, pertanto, nel senso letterale dell’atto. La Corte territoriale, inoltre, ha trascurato che le due funzioni di Responsabile del procedimento e di Coordinatore unico sono strettamente connesse e non possono essere disgiunte.

4. I motivi, che possono essere valutati congiuntamente, in considerazione della loro stretta connessione, non sono fondati.

La L. n. 109 del 1994, art. 7 vigente ratione temporis prevedeva: “Misure per l’adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione.

1. I soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lett. a), nominano, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione.

2. Il regolamento determina l’importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento tale facoltà può essere esercitata per lavori di qualsiasi importo o tipologia. L’Amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione.

3. Il responsabile del procedimento formula proposte e fornisce dati e informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali; assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltrechè al corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala altresì eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell’attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari, fornisce all’amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l’attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.

4. Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti, le funzioni e le responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l’esecuzione dei lavori, previsti dal D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni. Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilità dell’ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.

5. Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Qualora l’organico dei soggetti di cui al comma 1 presenti carenze accertate o non consenta il reperimento delle adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche dell’intervento secondo quanto attestato dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento del programma, i compiti di supporto all’attività del responsabile del procedimento possono essere affidati con le procedure e le modalità previste dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla L. 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, o alle società di cui all’art. 17, comma 1, lett. e) ed f), aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.

6. Qualora si renda necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o locali, l’amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, può promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 27 e successive modificazioni.

7 – 14 Commi abrogati dalla L. n. 340 del 2000.

15. Il termine per il controllo di legittimità sugli atti da parte delle Ragionerie centrali dello Stato è fissato in trenta giorni e può essere interrotto per non più di due volte, per un massimo di dieci giorni, per la richiesta di chiarimenti all’amministrazione. Resta fermo il disposto di cui al comma 6 dell’articolo 11 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, art. 112, comma 6”.

Il richiamo di questa disposizione nell’ambito della Delib. n. 151 del 2003 non consente di ritenere affidato al F. (oltre al ruolo di Responsabile unico del procedimento altresì) le funzioni di Coordinatore unico, non essendo contemplata tale figura nella disposizione. In particolare, la disposizione delinea gli ambiti di competenza del Responsabile unico, che sono di ampia portata, in quanto il Responsabile formula proposte, fornisce dati, effettua il controllo sui livelli di prestazione e sui tempi di realizzazione, segnala disfunzioni, inoltra all’ente informazioni per consentire coordinamento, indirizzo, controlli; la disposizione, inoltre, prevede la possibile coincidenza, nella persona del suddetto Responsabile, di ulteriori ruoli ossia di quello del Progettista e del Direttore dei lavori, senza alcun cenno alla figura del Coordinatore unico; prevede, inoltre, un coordinamento tra Responsabile del procedimento e Coordinatori in materia di salute e di sicurezza umana, ruolo che, peraltro, non è rivendicato dal ricorrente.

5. In conclusione, il ricorso va rigettato. Nulla sulle spese a fronte della mancata costituzione della controparte.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del presente giudizio di legittimità al controricorrente, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.500 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017

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