Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10426 del 20/04/2021

Cassazione civile sez. I, 20/04/2021, (ud. 08/03/2021, dep. 20/04/2021), n.10426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

O.J.L., rappr. e dif. dall’avv. Iacopo Maria Pitiforri,

jacopomariapittorri-ordineavvocatiroma.org, elett. dom. presso lo

studio, in Roma, viale Pietro Mascagni n. 186, come da procura in

calce all’atto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza App. Roma 15.10.2019, n. 6162/2019,

in R.G. 1543/2018, n. rep. 6975/2019;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro alla camera di consiglio del 8.3.2021.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. O.J.L. impugna la sentenza App. Roma 15.10.2019, in R.G. 1543/2018, n. rep. 6975/2019 di rigetto dell’appello avverso l’ordinanza Trib. Roma 29.1.2018, n. 1988/2018, a sua volta reiettiva del ricorso avverso il provvedimento di diniego della tutela invocata dinanzi alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e da tale organo disattesa;

2. la corte, per quanto qui di residuo interesse, ha ritenuto, all’esito dell’udienza: a) non specifico l’appello proposto, a fronte della inattendibilità delle dichiarazioni rilevata dal tribunale, oltre al difetto di nesso tra il timore prospettato (degli scontri nel villaggio circa la contesa sul petrolio e la successione al relativo governo) e il dedotto, ma non esistente, conflitto armato nel (OMISSIS); b) analoga genericità sussisteva quanto alle doglianze avverso il diniego della protezione umanitaria;

3. il ricorrente propone cinque motivi di ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con i motivi si deducono rispettivamente: a) “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione” su un punto decisivo della controversia, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8 e s’invoca il diritto al riconoscimento della protezione internazionale, nella premessa in realtà credibile della storia di espatrio dalla (OMISSIS), secondo i tratti di una fuga originata da timori di grave danno per violazioni dei diritti umani, nonchè un processo penale e la situazione d’indigenza; b) violazione dell’art. l Conv. Ginevra, norme CEDU, art. 13 T.U. n. 286 del 1998, anche ex art. 360 c.p.c, comma 1, n. 5, poichè il diniego dello status di rifugiato è affetto da “scarsa e insufficiente motivazione”, nè tiene conto della situazione in (OMISSIS) (e in (OMISSIS), pag.7) e del dovere istruttorio a carico del giudice, con richiesta subordinata della protezione umanitaria (sulla “domanda di I.A.”, pag. 10); c) violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 11 e 17, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, art. 115 c.p.c., per erroneità della motivazione in punto di credibilità, non potendo la corte ricorrere al criterio del trasferimento in altra zona del Paese, trattandosi di possibilità non recepita nell’ordinamento italiano, sussistendo comunque i requisiti della protezione umanitaria, anche per il periodo trascorso in Libia (pag. 15), la integrazione raggiunta, il legame in (OMISSIS) solo con il nonno (pag. 16); d) la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 come vizio dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per errato diniego del principio del divieto del non refoulement; e) la violazione della L. n. 1423 del 1956, art. 1, ex art. 13 T.U. n. 286 del 1998 e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per difetto di traduzione del provvedimento impugnato in lingua comprensibile al richiedente;

2. i motivi, nonostante l’eterogeneità, vanno trattati in via unitaria e sono inammissibili, poichè non appare censurata la ratio decidendi della pronuncia impugnata, laddove essa ha statuito il difetto di specificità dell’appello, mentre il ricorrente – nell’attuale sede e al di là della miscela di circostanze, norme e riferimenti vaghi e contraddittori, come il richiamo a due Paesi, ad un vissuto processuale generico e al passaggio in Libia – ha del tutto omesso di riportare i propri originari motivi di gravame, confrontandoli con la citata statuizione denegativa dei requisiti di cui all’art. 342 c.p.c.;

3. appare dunque violato “il principio di autosufficienza – prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, -… volto ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell’impugnazione”, per cui ne deriva che il ricorrente ha l’onere di operare una chiara esposizione “funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto” (Cass. 24340/2018); invero, “l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio di autosufficienza di esso” (Cass. 29495/2020);

4. nè sorte diversa ha la doglianza, che pur pervade l’intero ricorso, relativa alla situazione della (OMISSIS), rispetto alla quale, in realtà già sul piano documentale, la corte ha dato prova del rispetto del dovere di cooperazione istruttoria, in quanto – sulla scorta di fonti specifiche, non oggetto di alcuna contestazione nè ricostruzione alternativa – essa ha dato atto che nella zona di provenienza del richiedente non sussisteva alcun conflitto armato, nella considerazione rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); per gli effetti di protezione invocati, la censura, sul punto, oltre che del tutto aspecifica, non coglie la precisa ratio decidendi adottata dalla corte, poichè non investe criticamente la distinzione per aree operata dal giudice di merito, così trascurando – dunque in termini di pertinenza – le doglianze; tanto più che il ricorrente, come detto, ha l’onere di indicare le COI che secondo la sua prospettazione avrebbero potuto condurre ad un diverso esito del giudizio, con la conseguenza che, in mancanza di tale allegazione, non potendo la Corte di cassazione valutare la teorica rilevanza e decisività della censura, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (Cass. 22769/2020);

5. peraltro il conflitto armato interno, va ripetuto, rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, nel senso che “il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia” (Cass. 18306/2019, 5675/2021);

il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021

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